Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10905 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10905 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MORCIANO DI ROMAGNA il 30/12/1968
avverso l’ordinanza del 23/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria depositata dalla difesa dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 22/06/2023 dal Tribunale di Urbino, con la quale lo stesso er stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed € 1.500,00 di ammenda, oltr alle sanzioni accessorie della revoca della patente di guida e della confisca veicolo, per il reato previsto dall’art.186, comma 2, lett.c) e comma 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’impugnazione proposta dal difensore dell’imputato fosse stata tardivamente proposta; ha rilevato che, essendo sentenza stata emessa ai sensi dell’art.544, comma 3, cod.proc.pen., con termine per il deposito scadente il 22/07/2023, l’appello avrebbe dovuto essere propost entro i successivi 45 giorni e, quindi, entro il 06/10/2023, con conseguen tardività dell’impugnazione depositata il 13/10/2023 (in quanto non applicabile l disposizione dettata dall’art.585b1s cod.proc.pen., non essendosi proceduto i assenza dell’imputato).
Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo impugnazione nel quale ha dedotto l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.585 cod.proc.pen., in rapporto all’art.2 del d.l. 10 giugno 2023, n.61, recante disposizione conseguenti agli eventi alluvionali avvenuti nel precedent mese di maggio.
Ha dedotto che il comma 4 del predetto articolo aveva stabilito, per i sogget che – alla data del 10 maggio 2023 – avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produtt di funzione nei territori indicati nell’allegato 1 il decorso dei termini perentori, e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze d qualsiasi diritto, azione ed eccezione fosse sospeso dal 1 maggio 2023 fino al 3 luglio 2023 riprendendo a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; e che ove il decorso del termine avesse avuto inizio durante tale periodo, l’ini medesimo fosse differito alla fine del medesimo.
Il difensore ha dedotto di avere, dal 10 maggio 2023 in avanti, avuto la propria residenza e domicilio professionale nel Comune di Urbino, territorio colpit dall’alluvione e che quindi il termine per l’impugnazione, che avrebbe dovuto decorrere dal 22/07/2023, era rimasto sospeso sino al 31/07/2023; conseguendone, dato il periodo di sospensione feriale, che il termine per
proposizione dell’impugnazione andava a scadere il 15/10/2023; con conseguente tempestività dell’atto di appello, in quanto depositato il 13/10/2023.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La difesa dell’imputato ha fatto pervenire memoria nella quale ha insistito pe l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
Come rilevato nell’ordinanza impugnata – in considerazione del termine di trenta giorni fissato dal giudice a quo per il deposito della sentenza – ai sensi del combinato degli artt. 544, comma 3 e 585, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – i termine per la proposizione dell’appello era pari a 45 giorni, decorrenti 22/07/2023; con la conseguenza che lo stesso, considerando il termine di sospensione feriale, andava a scadere il 06/10/2023 (venerdì) mentre lo stesso stato, di fatto, depositato il successivo 13/10/2023.
Peraltro, ai sensi dell’art.2 del d.l. 10 giugno 2023, n.61 (recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificat a partire dal 10 maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi), ed espressamente rubricato “Misure urgen in materia di giustizia civile e penale”, è previsto – al comma 4 – che «Per i sogg che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede lega la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva funzione nei territori indicati nell’allegato 1, il decorso dei termini perentori e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze d qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito fine del periodo»
Nel caso di specie, risulta dagli atti che il difensore dell’imputato aveva la del proprio studio professionale nel Comune di Urbino, a propria volta ricompreso (per tutta la relativa estensione) nel citato allegato 1.
Ne consegue che, ai sensi della disposizione citata, il termine per proposizione dell’appello – avente inizio all’interno del periodo di sospensione iniziato ex lege a decorrere dal 10 settembre 2023, in considerazione del periodo feriale, con conseguente tempestività dell’appello, in quanto proposto 13/10/2023.
Per l’effetto, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio co trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Ancona, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Cor d’appello di Ancona per il giudizio.
Così deciso il 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente