Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1263 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1263 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Montalbano Jonico il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2021 della Corte d’appello di Potenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le note dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 05/02/2021, la Corte d’appello di Potenza dichiarava inammissibile l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza del 19/07/2019 del Tribunale di Matera – che aveva condannato il COGNOME per i reati di appropriazione indebita, violenza privata e violazione di domicilio, oltre che al risarcimento del danno cagionato da tali reati alla parte civile NOME COGNOME – per essere stato il predetto appello proposto oltre i termini di legge.
La Corte d’appello di Potenza motivava che, «essendo stata la sentenza d primo grado depositata oltre il termine ex art. 544 c. 3 c.p.p., il termi appellare (45 giorni) decorre dalla data (31.1.2020) dell’ultimo degli avvi deposito della sentenza in questione scadente il 18.5.2020 (lunedì), tenuto c del periodo di sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’il. maggio 2 per l’emergenza sanitaria da codid 19.
L’appello è stato spedito con raccomandata del 19.5.2020 con un giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine per appellare».
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Potenza, ha propos ricorso per cassazione NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME tramite del proprio difensore, affi a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, let b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 172, e 591 dello stesso codice, nonché dell’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 con modif. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), «inosservanza, risultante dal t dell’impugnata sentenza, in relazione agli atti processuali di se specificamente indicati, di norme processuali stabilite a pena di nulli inutilizzabilità o di decadenza».
Dopo avere rammentato che l’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 h prorogato all’il maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per compimento degli atti dei procedimenti penali (già stabilita, dall’art. 83, comm del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. «al 9 marzo al 15 aprile 2020»), il ricorrente lamenta l’erroneità del calco termine di quarantacinque per proporre l’appello operato dalla Corte d’appello Potenza, deducendo che il calcolo corretto era quello «con applicazione del sospensione dal 09.03.2020 al 11.05.2020 compreso, con nuova decorrenza dal 12.05.2020 fino al termine ultimo ricadente il 19.05.2021 , data di spedizione dell’impugnazione», atteso che «Ella sospensione dei termin processuali comporta l’esclusione dei giorni ricompresi tra il 9 marzo maggio (dies ad quem) dal calcolo», con la conseguenza che, «ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima dell sospensione, deve essere sommato a quello che iniziava a trascorrer successivamente alla stessa».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è fondato.
L’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 ha prorogato all’il maggio 2 la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti procedimenti penali già prevista, con esplicito riferimento anche a quelli «p
impugnazioni», dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, «al 9 marzo al 15 aprile 2020».
Ciò posto, passando al caso in esame, è pacifico che, essendo la sentenza del Tribunale di Matera stata depositata oltre il termine indicato da tale Tribunale nel dispositivo, il termine di quarantacinque giorni per l’appello (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) decorreva dal 31 gennaio 2020, giorno in cui fu eseguita la notificazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza (art. 585, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.).
Venendo al calcolo del giorno di scadenza di tale termine per proporre l’appello, tenuto conto che il 2020 era un anno bisestile, tale termine sarebbe scaduto il 16 marzo 2020, giorno che, però, è compreso nel ricordato prorogato periodo di sospensione del decorso dei termini per le impugnazioni.
In considerazione di ciò, il predetto calcolo è il seguente.
Essendo decorsi trentasette giorni dal 31 gennaio 2020 all’8 marzo 2020 (ultimo giorno prima dell’inizio, il 9 marzo 2020, del periodo di sospensione), i residui otto giorni (45-37=8) vanno calcolati a decorrere dal 12 maggio 2020 (primo giorno successivo alla fine, 1’11 maggio 2020, del periodo di sospensione), con la conseguente scadenza del termine per proporre l’appello il giorno 19 maggio 2020.
Pertanto, l’appello dell’imputato NOME, in quanto pacificamente proposto, mediante spedizione dell’atto a mezzo di raccomandata, il 19 maggio 2020 – cioè, come si è visto, l’ultimo giorno utile -, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Potenza, era stato proposto entro il termine di legge di quarantacinque giorni.
Alla stregua di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla più vicina Corte d’appello di Salerno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Salerno per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27/10/2022.