Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/07/2023 del GIP TRIBUNALE di IVREA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto penale di condanna n. 175/21, notificato all’imputato in data 19/07/2021, in quanto depositata oltre il termine previst dall’art. 461, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di decadenza. Il difensore osserva come il decreto penale di cui si tratta sia stato tempestivamente e ritualmente opposto in data 01/09/2021 e come il Gip abbia erroneamente omesso di considerare la norma sulla sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla legge ottobre 1969, n. 742, riferita al mese di agosto di ciascun anno, in ragione della quale l’opposizione non può che ritenersi tempestiva, in quanto depositata nel termine di 15 giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 461 cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione limitandosi alla laconica affermazione secondo cui essa sarebbe stata «depositata oltre il termine a tal uopo previsto dall’art. 461, 1, c.p.p.». Si tratta di motivazione apodittica, poiché priva delle ragioni sostegno del provvedimento, vieppiù dovendosi considerare che il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna,, entro il qual deve essere proposta l’opposizione da parte dell’imputato, è soggetto alla sospensione feriale (cfr. Sez. 4, n. 43404 del 07/10/2010, Cacchiani, Rv. 248941).
Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Ivrea.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuova deliberazione, al Tribunale di Ivrea.
Così deciso il 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente