Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29225 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza in data 22 marzo 2024 del Tribunale di Palermo
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silv
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO , anche in sostituzione per deleg dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Palermo- in funzione di giudice dell’appel cautelare-confermava il provvedimento emesso il 01/03/2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo di rigetto della istanza de libertate, avanzata nell’interesse
di NOME COGNOME, sottoposto alla misura custodiale di massimo rigore per i reati di cui 416-bis cod. pen. e di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell’art. 416b1s1 cod. pe
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’COGNOME , con atto sottoscritto dai difensori, deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 15,14,111. Cost. e art. vizio di motivazione, per omissione, illogicità manifesta e contraddittorietà.
Il Tribunale aveva omesso di valutare che l’ordinanza di sospensione dei termini custo adottata ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. per. in data 07/06/2023- era i nei confronti del ricorrente per un duplice ordine di motivi:
mancava una esplicita richiesta da parte del Pubblico ministero, che aveva formu l’istanza di sospensione dei termini custodiali nei confronti di ventuno i nell’ambito di altro processo e nel corso di udienza, celebrata prima della riunion posizione del ricorrente al procedimento principale e dunque prima che lo stesso Ab divenisse parte del processo;
mancava una effettiva e reale interlocuzione con la difesa dell’COGNOME, avendo il g emesso l’ordinanza di sospensione nel corso della udienza del 07/06/2023, a seg della riunione della posizione del ricorrente, senza mai interpellare i difen ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità per aspeci genericità delle doglianze.
1.1. Per una migliore intellegibilità della vicenda sub iudice è opportuno richiamare- in sintesi- il substrato processuale su cui si innesta il provvedimento di sospensione dei custodia cautelare, adottato il 07/06/2023 dal Giudice per l’udienza preliminare nell’am proc. n 4353/2023 Gip, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 304, comma 2, cod. pr Pubblico ministero nel corso della udienza del 3 maggio del 2023- celebratasi nei confro coimputati dell’COGNOME con le forme del rito abbreviato- avanzava richiesta di sospensio termini custodiali a tenore del comma due dell’art. 304 cod. proc. pen.; il Giudice dell preliminare riservava la decisione e alla udienza, celebratasi il successivo 23 maggi forme del rito abbreviato nell’ambito di altro procedimento nei confronti del solo COGNOME cui posizione era stata stralciata dal processo a carico dei coimputati per un vizio di disponeva riunirsi la posizione del predetto al procedimento principale; alla udie 07/06/2023 , a seguito del provvedimento di riunione dei due procedimenti, il Gi dell’udienza preliminare, presenti i difensori dell’COGNOME, dava lettura dell’ordina quale- in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero- disponeva la sospensio termini ex art. 303- b bis ) ed ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., nei confro “21 imputati”.
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2. Precisata in tal modo la scansione processuale, osserva la Corte che la quaestio iuris introdotta dai difensori dell’COGNOME in ordine alla assoluta necessità di una sospensione ad hoc sia stata già scrutinata e ritenuta non fondata dal Tribunale di Pa sulla base di un iter logico-argomentativo, esaustivo, iraciège e perfettamente aderente consolidati principi di diritto sanciti in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità.
E’ ius receptum il principio secondo cui la causa di sospensione prevista dall’art. 304, 2, cod. proc. pen, si fonda sul dato oggettivo della complessità del dibattiment giudizio abbreviato ( ex multis, Sez. 2, n. 10976 del 31/01/2005; Sez.1, n dell’08/10/2020 , rv 279665-01; v pure C.Cost. sent. n. 238/97), di guisa che- ai sospensione- non può farsi riferimento a posizioni individuali differenziate né il provved mento di sospensione può avere un’efficacia frazionata. Anche in relazione ai procedimenti cumu la sospensione dei termini, sebbene disposta sulla base di cause “personali”, o confronti di tutti i coimputati, salvo che l’imputato “non interessato” chieda la separazione processo ex art. 304, comma 5, cod. proc. pen. ( così Sez. Un. n 23381 del 14/06/2007, COGNOME, rv. 236393-94).
Tale essendo la panoramica normativa, correttamente il Tribunale non ha ritenuto nece la reiterazione di specifica istanza anche nei confronti dell’COGNOME dal momento che da la richiesta del Pubblico ministero era stata formulata sulla base del fatto ogget complessità del processo, ontologicamente comune a tutti gli imputati , e dall’alt Giudice aveva emesso l’ordinanza di sospensione nel corso della udienza del 07/06/2023 la riunione della posizione dell’COGNOME a quella degli altri coimputati nell’ procedimento principale. La correttezza della soluzione adottata dai giudici di ap avviso della Corte, trova altresì indiretta ma chiara ed univoca conferma anche nell contenuta nell’art. 304 , comma 5, cod. proc. pen., che – con esplicito riferimento a contemplate al comma 1, lett. a) e b)- estende gli effetti della sospensione nei c tutti gli imputati, salva la facoltà per gli interessati non coinvolti nella causa di s chiedere la separazione dei procedimenti. Una previsione di analogo tenore non si ri invece, per l’ipotesi di sospensione, che è poi quella relativa al caso in esame, dis complessità del dibattimento per taluno dei reati indicati nell’art. 407, comma 2, cod. proc. pen. : il silenzio serbato sul punto induce ragionevolmente a ritenere c:he il legislator individuato un’inderogabile causa oggettiva, insuscettibile di limitazione soggettiva.
Al riguardo, è utile segnalare come questa Corte abbia ritenuto che il provvedime sospensione, fondato sul dato oggettivo della complessità del processo, opera anche in relazione all’imputato che- al momento dell’adozione del provvedimento- non era ancora detenuto ( così, cfr Sez 5, n. 21745 del 02/04/2009 , Rv. 243886 – 01). Si deve, quindi, ribadire che l’efficacia del provvedimento si estende “erga omnes”, indistintamente nei confronti di tutti gli imputati che sono parte nel processo.
2.2. Manifestamente infondata è la ulteriore questione – anch’essa già esauriente logicamente scrutinata dal Tribunale – relativa al numero degli imputati nei cui co
e dovrebbe operare il provvedimento di sospensione.
Il Giudice della udienza preliminare – come congruamente hanno illustrato i giudici dell’ cautelare – nel disporre la sospensione faceva riferimento- in un passaggio motivazion provvedimento- ad un numero di imputati effettivamente inferiore a quello reale (ventu luogo di ventidue ). Sullo specifico thema, i giudici del gravame, in modo convincente e logico, hanno illustrato come da un lato l’indicazione di un numero inferiore di imputati fosse evidente errore materiale, conseguente alla riunione dei processi, e come dall’alt dispositivo del provvedimento riferisse- in modo chiaro e netto- l’effetto sospensivo al nella sua unitarietà, senza distinzione alcuna ( cfr pag. 3 del provvedimento impugnato)
2.3. Inammissibile è la ulteriore questione relativa alla violazione del diritto del contraddittorio, anch’essa puntualmente scrutinata ed esaminata nel provvedi gravato (pagg. 6 e 7), con argomentazioni non superate dalle ripetitive e aspe allegazioni difensive.
Il Tribunale ha osservato come l’ordinanza di sospensione fosse stata letta in udi presenza dei difensori del ricorrente, che -sebbene non interpellati dal Giudice- nulla avevano eccepito al riguardo. L’assenza di contraddittorio con la difesa integra una nullità, no ma generale e a regime intermedio: in applicazione del disposto normativo di cui all’a comma 2, cod. proc. pen., la difesa avrebbe dovuto eccepire il vizio immediatamente do compimento dell’atto ( così ex multis Sez. 6, n 37406 del 13/10/2011, Pianoforte, Rv 250 Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la questione posta per la prima sede di gravame fosse tardiva, essendo preclusa dall’effetto sanante eX art. 182 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in fa della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determina della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000), che si s fissare in tremila euro.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleri gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 giugno 2024.