Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14439 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 25 settembre 2023 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 29 gennaio 2024 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale, in replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, rigettando l’appello proposto da NOME COGNOME, ha confermato il provvedimento con il quale venivano sospesi, per la complessità del dibattimento, ai sensi dell’art. 304, comma 3, cod. proc. pen., i termini di durata della misura cautelare in atto nei confronti, tra gli altri, del ricorrente.
2. Il ricorso si compone di un unico motivo di impugnazione a (nein§ del qual si deduce la radicale mancanza di motivazione offerta dal Tribunale che, secon la difesa, non si sarebbe confrontato con le analitiche argomentazioni pos sostegno dell’impugnazione.
La difesa sostiene, invero, che l’ordinanza originariamente impugnata co l’appello si sarebbe limitata ad evidenziare irrilevanti esigenze struttu organizzative dell’ufficio giudiziario (all’evidenza subvalenti rispetto all’invi della libertà personale del detenuto, compromessa dalla dilatazione dei termin custodia cautelare), senza considerare che: a) gli imputati sono solo dodici ( quindici); b) che quelli detenuti in carcere sono solo tre (COGNOME, COGNOME e COGNOME con il solo COGNOME agli arresti domiciliari (ovvero gli unici che rispondo associazione RAGIONE_SOCIALE); c) che i numerosi testi indicati dal Tribunale so realtà solo quattro, oltre tre dichiaranti da sentire ai sensi del 210 cod. pr d) che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che nulla dicono in or tempo ed ai fatti di questo processo, saranno sicuramente acquisite sul conse delle parti tranne l’unico dichiarante attuale e rilevante, e cioè il Cimmin intercettazioni sono state tutte già depositate.
Ebbene, se è pur vero che la sospensione può essere giustifica astrattamente dal numero dei testimoni da esaminare, delle liste testi consulenti, dalla complessità del capo di imputazione, dal numero di imputati, d quantità di circostanze aggravanti contestate e, persino, dal numero dei difen di fiducia nominati, oltre che da tutte le altre variabili del caso spec valutazione di tali parametri non può restare ancorata a mere supposizi puramente astratte, che sarebbero automaticamente giustificanti un giudiz prognostico di particolare complessità della res iudicanda, ma deve necessariamente essere ancorata alle concrete caratteristiche del proc all’interno del quale il provvedimento viene emesso. Valutazione che, in ipo difensiva, sarebbe radicalmente mancata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custo cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregu criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all’attività di studio degl bensì in ragione dell’attività da compiere nel corso della celebrazion dibattimento o del giudizio (Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao, Rv. 27302 ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimit adeguatamente motivato (Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv. 264054). E l’ordinanza con cui il giudice d’appello nel disporre, sulla base dell’a
comma 2, cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della cust cautelare per la complessità del dibattimento è adeguatamente motivata ov faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputaz nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare.
La complessità, infatti, se può prescindere dal numero degli imputati, app vieppiù configurabile qualora quest’ultimo sia elevato, molteplici sia imputazioni ed a ciò si aggiunga la peculiare qualità delle questioni da tr come in tema di criminalità organizzata (Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, Riviez Rv. 259828).
Ed è quanto il Tribunale ha rilevato: l’elevato numero degli imputati (tre di cui tre in custodia) e dei relativi difensori e, quindi, la complessità de anche di un numero contenuto di testi (che devono essere esaminati controesaminati da tutte le parti costituite in giudizio), il numero e la comp delle questioni da affrontare (tenuto presente la natura dei reati di crim organizzati contestati).
Il ricorrente non solo non si confronta con tali analitiche argomentazioni invoca una rivalutazione (peraltro parziale e parcellizzata) degli elementi in dai giudici di merito, prospettando un’inammissibile differente valutaz (peraltro parcellizzata) dei dati fattuali evidenziati. Dimentica, tuttavi canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricost dei fatti evidenziati nel provvedimento impugnato, né all’apprezzamento che essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) il della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati; dall che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma ne sua unitaria sistemazione, all’interno del AVV_NOTAIO impianto argomentativo, d ciascun dato, pur nella sua individuale valenza, deve essere posto in vicende rapporto con tutti gli altri.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il rico condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 9 febbraio 2024
Il GLYPH sigl re stensore
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