Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28397 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSSOINE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/s9t-ite le conclusioni del PG NOME LOY GLYPH 10 (›-oc GLYPH c-t-eftm A,RA ; ) 4, , o stt( Jt.'( C..01 – tia-o udito il dif sore
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IN FATTO E IN DIRITTO
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Con ordinanza resa in data 5 dicembre 2023 il Tribunale di Sassari – costitu ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. – ha respinto l'appello introdotto da NOME avverso l'ordinanza emessa in data 3 novembre 2023.
1.1 Il tema della decisione è rappresentato dal computo dei termini di custo cautelare. La ricognizione operata nella decisione emessa dal giudice procedent in data 3 novembre 2023 ha portato ad indicare la decorrenza al 28 maggio de 2024. Il Tribunale condivide detta statuizione ed evidenzia che pacificament intervenuta nel corso del giudizio di primo grado una sospensione per complessità del dibattimento (dal 16 dicembre 2019 al 5 ottobre 2020), con incidenza del medesima sui termini massimi ex art. 304 comma 6 cod.proc.pen. .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – COGNOME NOME. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e vizio procedimento.
2.1 In sintesi, viene evidenziato che:
con una precedente ordinanza del 5 agosto 2023 la Corte di secondo grado (investita a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di condanna) aveva individuato l'esistenza di alcuna sospensione per complessità, limitand ad evidenziare la necessità di considerare sospesi ex lege i termini di custodia nel periodo di redazione dei motivi della sentenza;
vi sarebbe stata, dunque, una 'perdita di efficacia' di precedenti decision cui era stata disposta la sospensione dei termini per complessità del dibattim in forza di detta ordinanza;
l'ordinanza del 3 novembre 2023 fa, dunque, un improprio riferimento ad un provvedimento (la sospensione per complessità) che non era più efficace e che pe essere nuovamente emesso necessita di una domanda espressa del PM e del contraddittorio con la difesa.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La difesa ripropone la tesi che è stata' a ragione, ritenuta infonda Tribunale del Riesame.
Non può accedersi, in particolare, alla opzione difensiva secondo cui se provvedimento incidente sui termini di custodia cautelare (nel caso di specie sospensione per complessità avvenuta in primo grado) non viene, per errore, richiamato e computato in una decisione posteriore (quella del 5 agosto 2023) da ciò deriverebbe una sorta di 'inefficacia' della statuizione a suo (legittimamente) emessa.
3.2 Ciò perché anche nel subprocedimento cautelare ogni decisione ha la propria autonomia e resta efficace fino a quando non venga: a) revocata in modo espresso; b) annullata o modificata in sede di impugnazione; c) resa ineffic dallo sviluppo del procedimento principale che sia incompatibile con il s contenuto.
Nel caso in esame non si è verificata – nella decisione adottata il 5 agosto alcuna delle suddette ipotesi ma, più semplicemente, il giudice procedente non tenuto conto, per evidente dimenticanza, della esistenza del provvedimento sospensione dei termini del dibattimento di primo grado, posto che dal calco operato non si perveniva, in ogni caso, alla decorrenza dei termini di custodia
Quando, nella posteriore decisione del 3 novembre 2023, si dà atto della inciden del provvedimento di sospensione per complessità del giudizio d i primo grado (che la difesa non dubita sia stato realmente emesso) non si realizza, dunque, alc 'nuova emissione' di un provvedimento divenuto efficace, quanto una corretta ricostruzione dei diversi segmenti del procedimento incidentale.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. .
Così deciso in data 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente