Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20242 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20242 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 30/07/1980
avverso l’ordinanza del 12/11/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso,
riportandosi alla memoria già depositata;
udito il difensore, avv. NOME COGNOME che si Ł riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12/11/2024, il Tribunale per il riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro in data 11/09/2024, con la quale era stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare per la durata del dibattimento a carico dello stesso COGNOME e di altri coimputati.
Il Tribunale riteneva che, essendo ben lungi dallo spirare i termini di custodia cautelare, non vi era interesse ad impugnare l’ordinanza, perchØ l’eventuale accoglimento non avrebbe sortito effetti favorevoli; in ogni caso evidenziava che il provvedimento aveva correttamente applicato i principi espressi dalla giurisprudenza riguardo le condizioni per disporre la sospensione.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erroneità della valutazione circa l’insussistenza di un interesse ad impugnare il provvedimento e in ogni caso censurando l’insufficiente motivazione.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore, che aveva chiesto la trattazione orale, ha illustrato i motivi del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Deve premettersi che il provvedimento impugnato, sebbene abbia dichiarato inammissibile l’appello proposto nel subprocedimento cautelare ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Catanzaro ha sospeso i termini di efficacia delle misure cautelare in atto ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., ne ha comunque apprezzato i contenuti e ha motivato sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’ordinanza impugnata.
Nonostante nel dispositivo si legga pertanto una statuizione in rito, la motivazione si articola in una prima parte in cui si opina circa il difetto di interesse ad impugnare visto che il termine di fase comunque sarebbe ben lungi dallo spirare e in una seconda nella quale vengono valutati elementi argomenti utilizzati dal giudice procedente per giustificare la sospensione dei termini di fase durante la celebrazione del giudizio di appello.
Non a caso il ricorso propone due censure, l’una nella quale si duole che non gli sia stato riconosciuto l’interesse ad impugnare e l’altra con la quale si contestano gli argomenti con i quali il Tribunale per il riesame ritiene infondato l’appello.
Il ricorrente aveva interesse ad impugnare l’ordinanza con la quale, seppure alle battute iniziali del giudizio di appello, sospendeva il decorso dei termini di custodia cautelare, poichØ il provvedimento Ł idoneo a dilatare i tempi di restrizione della libertà personale nella fase in corso e tale interesse permane fino a che non si raggiunga il termine ordinario fissato per quella fase.
Così va inteso il principio in base al quale l’interesse sotteso all’impugnazione può essere ravvisato quando dall’accoglimento del motivo di impugnazione possa derivare un vantaggio non
solo morale dell’impugnante; interesse che nel caso di specie consiste nel rimuovere un provvedimento che sposta le prospettive di durata della restrizione e che verrebbe meno solo se nelle more ed entro i termini ordinari il giudizio fosse transitato alla fase successiva e avesse preso avvio il decorso un nuovo termine di fase (così Sez. 2, n. 2928 del 02/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282524 – 01).
I motivi di appello stati poi esaminati nel provvedimento impugnato e rispetto a queste motivazioni le censure formulate con ricorso per cassazione sono, laddove non del tutto generiche, di certo manifestamente infondate.
Secondo il ricorrente, il Tribunale per il riesame non aveva tenuto conto delle critiche formulate con l’atto di appello, in considerazione del fatto che la valutazione della particolare complessità del giudizio andava effettuata con riguardo alle attività da compiere nel corso della celebrazione o del giudizio e non anche all’attività di studio degli atti; e in ogni caso il riferimento al numero degli imputati e delle imputazioni doveva considerarsi del tutto neutro, mentre il provvedimento rimaneva privi di riferimenti specifici ad oggettive difficoltà o ad ostacoli logicistici, che potessero giustificare la valutazione prognostica.
A fronte di questi argomenti, che non individuano carenze di motivazione ma finiscono per essere meramente controvalutativi, occorre evidenziare che la prognosi necessaria per giustificare l’ordinanza di cui all’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., può essere formulata anche «anche anteriormente alla fissazione della prima udienza di comparizione, atteso che già in tale fase Ł suscettibile di essere valutata la particolare complessità del dibattimento in relazione all’elevato numero degli imputati, alla tipologia e gravità delle imputazioni, al numero di questioni sollevate e alla necessità di fissare piø udienze per la discussione» (Sez. 2, n. 3155 del 22/12/2021, dep. 2022, Stella, Rv. 282520 – 02).
Non Ł necessario indicare ulteriori elementi di carattere oggettivo che si profilino come ostacoli alla trattazione spedita del giudizio, poichØ la complessità del giudizio può già ricavarsi dalla mole dei fatti e degli atti sui quali le parti devono proporre le loro ragioni in contraddittorio, a nulla rilevando ciò che deduce il ricorrente, e cioŁ che nel giudizio di appello il fascicolo sia già formato e possa essere studiato anche prima dell’avvio dell’attività dibattimentale.
Già la necessità di fissare un numero assai elevato di udienze in ragione del numero degli imputati e delle imputazioni vale a giustificare il provvedimento ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., anche in assenza di rinnovazione dell’istruttoria (Sez. 5, n. 40452 del 19/06/2019, Intravaia, Rv. 277406 – 01; in tal senso anche Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao, Rv. 273020 – 01, che ha precisato che «che le circostanze relative alla complessità e molteplicità delle questioni da esaminare possono costituire motivi per ritenere complesso il dibattimento, ove incidano sui tempi della discussione o, piø in generale, sulle attività da compiere nel corso del processo»).
SicchŁ deve concludersi che fino in tempi recenti si Ł data continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «¨ adeguatamente motivata l’ordinanza con cui il giudice d’appello nel disporre, sulla base dell’art. 304 comma secondo cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento, faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonchØ alla qualità e natura delle questioni da esaminare. (In motivazione la Corte ha precisato che la complessità prescinde dal numero degli imputati, ma appare vieppiø configurabile qualora quest’ultimo sia elevato, molteplici siano le imputazioni ed a ciò si aggiunga la peculiare qualità delle questioni da trattare come in tema di criminalità organizzata)» (Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 259828 – 01; con riguardo al numero degli imputati nel giudizio di appello e alla conseguente prognosi sulla durata del giudizio anche Sez. 2, n. 29395 del 27/06/2012, COGNOME, Rv. 253327 – 01; con riguardo alla gravità dei fatti e alla necessità di studio del materiale probatorio, Sez. 1, n. 628 del 18/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245991 – 01).
L’ordinanza impugnata contiene una motivazione esauriente su tali punti ed evidenzia elementi oggettivi, che il ricorrente apoditticamente svaluta senza confrontarsi con essi.
Si fa riferimento al numero degli imputati (40), al numero delle imputazioni riportate nella sentenza di primo grado e da esaminare nel giudizio di appello (131), alla complessa materia coinvolta (delitti di criminalità organizzata); da tali dati oggettivi si ricava uno scontato giudizio di complessità strutturale ed istruttoria del procedimento ed Ł intuitiva la ricaduta di tali profili sulla formulazione di una prognosi di durata del giudizio, quantomeno per l’evidente esigenze di programmare un numero di udienze proporzionato all’esercizio di difesa rispetto a 131 accuse.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/02/2025
Il Consigliere estensore