Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2760 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’11/8/2023 del Tribunale di Firenze
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il agosto 2023 il Tribunale di Firenze ha confermato il provvedimento emesso il 30 giugno 2023 dalla Corte di assise della stessa città,
con cui nell’ambito del procedimento a carico di NOME è stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare.
Avverso l’ordinanza del Tribunale il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, essendo stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare in considerazione non della complessità del dibattimento ma di errori e disfunzioni, addebitabili esclusivamente all’ufficio di Procura o all’Autorità giudicante, e, in particolare, per:
mancata consegna di tutti i supporti telematici, ove erano contenute le captazioni da trascrivere, con perizia disposta il 31 gennaio 2023 e supporti informatici ancora non consegnati alla data del 29 giugno 2023;
deposito di messaggi da tradurre in lingua cinese con a fianco la traduzione in italiano, effettuata da ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, assenza di consenso a che fossero utilizzati i flussi delle comunicazioni informatiche ovvero telematiche;
nomina di periti trascrittori che, nell’ambito del medesimo procedimento, avevano già svolto compiti di interprete, così integrando ex art. 222 cod. proc. pen. la nullità a regime intermedio di cui all’art. 182 cod. proc. pen.;
mancata direzione dell’udienza da parte dell’organo giudicante, che ha il potere di indicare quali dei testimoni, indicati nella lista dell’ufficio di Procu possono essere escussi prima del deposito della relazione fonica peritale, in quanto non interessati da captazioni telefoniche ovvero ambientali;
violazione da parte dell’organo giudicante dell’art. 221, comma 1, cod. proc. pen., avendo omesso di verificare la particolare competenza, nella specifica disciplina, delle perite trascrittrici, con la conseguente necessità di nominare un ulteriore perito.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità avrebbe insegnato che la particolare complessità del dibattimento non può essere desunta da una perizia molto laboriosa ed implicante indagini di lunga durata. Nel caso in esame, per giunta, la richiesta di proroga sarebbe stata avanzata soltanto da uno dei tre periti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
La Corte di assise ha disposto la sospensione ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. sul rilievo: – dell’ingente quantitativo delle conversazioni telefoniche ed ambientali da trascrivere, per la maggior parte da tradurre dalla lingua cinese, in diversi dialetti, con conseguenti difficoltà di reperire periti idonei
delle difficoltà incontrate dal perito COGNOME anche nell’acquisire la copia completa dei supporti informatici, concernenti le captazioni da trascrivere; – dell’istruttori orale richiesta, comprensiva di un numero elevato di testimoni e consulenti, per lo più di nazionalità cinese e, quindi, da escutere con un interprete.
Siffatta valutazione sulla particolare complessità del dibattimento è stata condivisa dal Tribunale, che ha rimarcato che in sei delle undici udienze, che la Corte di assise aveva tenuto, la difesa aveva eccepito la nullità/inutilizzabilità di atti processuali; «a partire dall’udienza del 20 dicembre 2022 la Corte di assise aveva dovuto affrontare il problema dell’incompatibilità del perito trascrittore (in due avevano declinato per questo motivo), il cui incarico doveva essere conferito in modo sollecito, avendo la difesa rappresentato la necessità di escutere molti testi di nazionalità cinese anche sul contenuto delle intercettazioni» e non potendo la Corte operare una selezione rispetto ai testi non interessati dalla captazione, «poiché gli atti a sua disposizione erano solo quelli indicati nell’art. 431 cod. proc. pen. e la difesa non aveva prestato il consenso all’acquisizione né dei brogliacci né di alcune note di Polizia giudiziaria».
Il Tribunale, poi, dopo avere indicato altre attività compiute dalla Corte di assise al fine di risolvere sia le difficoltà tecniche insorte, quale ad es. quell evidenziata dal perito nella richiesta di proroga, sia le problematiche prospettate dalla stessa difesa del ricorrente (cfr. foglio 3 dell’ordinanza impugnata), ha in particolare rimarcato che «il rilevante numero delle intercettazioni da coordinare, se non ritrascrivere, che si innesta in un’attività istruttoria già complessa per i numero dei testi (40 destinato ad accrescersi con quelli da citarsi ex art. 195 cod. proc. pen. sulla richiesta della difesa; testi in gran parte di nazionalit cinese) è elemento obiettivamente rilevabile, in grado di influire sulla prognosi di definizione del processo».
Alla luce di tali argomentazioni deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata è immune da censure, avendo confermato la sospensione dei termini di custodia cautelare in considerazione della particolare complessità del dibattimento, affermata sulla base della complessità dell’istruttoria.
Premesso che la valutazione circa la particolare complessità del processo che giustifica la sospensione dei termini della custodia cautelare è una prognosi, sicché va formulata non in relazione all’attività espletata ed esaurita, ma in vista dell’attività da compiere, sulla base di accertamenti fattuali insindacabili nel giudizio di legittimità, se adeguatamente motivati (Sez. 6, n. 21745 del 4/05/2018, Rao, Rv. 273020 – 01; Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 264054 – 01; Sez. 2, n. 44625 del 12/07/2013,
COGNOME, Rv. 257514 – 01), il provvedimento impugnato è conforme al consolidato insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 15884 del 6/04/2016, Zona, Rv. 266544 – 01; Sez. 5, n. 21325 del 27/04/2010, COGNOME, Rv. 247308 – 01) secondo cui la particolare complessità del dibattimento, che rileva come causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere intesa in termini ampi, purché risulti oggettivizzata la causa che l’ha determinata, e, pertanto, può essere riferita non solo alla trattazione e alla decisione del processo, in relazione all’approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e all’assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ad ostacoli di natura logistica, riguardanti l’organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento.
Le censure, sollevate dal ricorrente, sono, dunque, infondate e ciò comporta il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/12/2023