Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 663 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Fallea NOMENOME nato in Francia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 16/2/2021 dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, veniva dichiarava la tardività dell’appello proposto dall’imputato, sul presupposto che il termine ultimo per impugnare scadeva in data 26 luglio 2020, mentre l’appello risultava depositato solo in data
2. Avverso tale pronuncia l’imputato ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il vizio di violazione di legge concernente il mancato computo del periodo di sospensione dettato dalla legislazione emergenziale. In particolare, si sostiene che la Corte di appello avrebbe tenuto conto della sospensione introdotta dall’art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 solo ai fini della determinazione del termine per impugnazione, omettendo di applicare la sospensione anche al termine per il deposito della sentenza, fissato in giorni 90.
La Corte di appello, infatti, aveva erroneamente fatto decorrere il dies a quo dalla data dell’effettivo deposito della sentenza di primo grado (2 marzo 2020), non considerando che il termine che il giudice aveva indicato andava a scadere il 18 marzo 2020 e, quindi, ricadeva appieno nel periodo ennergenziale di sospensione dei termini (decorrente dal 9 marzo all’il maggio 2020).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La decisione presuppone l’analitica indicazione delle date salienti ai fini della determinazione del termine per impugnare, dovendosi evidenziare quanto segue:
in data 19 dicembre 2019 il Tribunale emetteva la sentenza di primo grado;
il deposito della motivazione veniva riservato nel termine di 90 giorni;
il termine sarebbe venuto a scadenza in data 18 marzo 2020;
la sentenza è stata depositata in data 2 marzo, anticipatamente rispetto al termine assegnato;
il ricorso in appello è stato depositato il 6 luglio 2020.
La Corte di appello ha ritenuto di applicare la sospensione introdotta dalla legislazione ennergenziale (dal 9 marzo all’il. maggio 2020) solo al termine per il deposito dell’appello, facendolo decorrere dal 12 maggio 2020.
Sostiene il ricorrente che tale computo sarebbe errato, in quanto, per effetto dell’assegnazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, il dies a quo non poteva essere fissato in corrispondenza dell’anticipato deposito della sentenza, bensì dalla data di scadenza del termine che – rientrando nel periodo di sospensione “covid” – doveva a sua volta essere differito al 12 maggio 2020.
2.1. La tesi difensiva è corretta, atteso che l’art. 83, comma 2, d.l. 18 del 2020 testualmente stabiliva che «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
La norma, pertanto, stabiliva espressamente che la sospensione dei termini concerneva anche quelli previsti per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali. È pur vero che, nel caso di specie, la sentenza è stata depositata prima dell’inizio della sospensione disposta dalla disciplina emergenziale, ma tale dato di fatto non è rilevante, dovendosi far riferimento non già all’effettivo deposito, bensì al termine che il giudice si era assegnato per redigere le motivazioni, termine che andava sicuramente a ricadere nel periodo emergenziale.
Ne consegue che, applicando la suddetta sospensione, il termine per il deposito doveva ritenersi sospeso dal 9 marzo all’il maggio 2020, per la durata complessiva di 64 giorni, che sommati al termine per il deposito indicato in 90 giorni, comportavano la scadenza dello stesso alla data al 21 maggio 2020.
Non rileva il fatto che la sentenza è stata depositata in anticipo rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica, atteso che il termine per proporre impugnazione decorre sempre dalla scadenza del termine che il giudice si è assegnato.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, qualora il termine per il deposito della sentenza sia stato autodeternninato dal giudice nei limiti consentiti dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine per la proposizione dell’impugnazione decorre dalla scadenza del termine autodeterminato, ancorché il deposito della sentenza sia avvenuto anticipatamente rispetto al termine predetto (Sez.3, n. 35149 del 23/2/2017, Prosperi, Rv. 271188).
2.2. Coniugando tale principio con la disciplina emergenziale prevista dall’art. 83 d.l. n. 18 del 2020, ne consegue che la sospensione “covid” si applica anche al termine per il deposito della sentenza che sarebbe pervenuto a scadenza nell’arco temporale ricompreso tra il 9 marzo e 1 111 maggio 2020), a nulla rilevando che, in concreto, la sentenza sia stata depositata anticipatamente ed al di fuori del periodo emergenziale, atteso che l’individuazione del dies a quo per la proposizione delle impugnazioni è in ogni caso ricollegato alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo.
Tale soluzione è l’unica che salvaguardit il legittimo affidamento della parte processuale interessata a proporre l’impugnazione in ordine alla certezza del dies a quo, posto che, ove si ritenesse la data in cui sia stata depositata la sentenza, anticipatamente rispetto al termine ex art. 544 cod. proc. pen., la parte sarebbe
onerata di una continua verifica in cancelleria.
2.3. Una volta accertato che la Corte di appello ha erroneamente determinato il dies a quo per la proposizione dell’appello, si deve verificare la tempestività dell’impugnazione, tenendo conto che – per le ragioni anzidette – il termine di 45 giorni è iniziato a decorrere il 21 maggio 2020, venendo a scadere domenica 5 luglio 2020 con la conseguente proroga al primo giorno non festivo.
Quanto detto comporta che l’appello, essendo stato depositato il 6 luglio 2020, deve ritenersi tempestivo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 10 novembre 2022
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Il Consigliere estensore
Il Presidente