Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39721 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 39721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SANTERAMO IN COLLE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SANTERAMO IN COLLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che:
con sentenza del 2 maggio 2023, la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio a sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., ha confermato le statuizioni civili di cui alla sente Tribunale di Bari del 9 marzo 2012 nei confronti, fra gli altri, di NOME e NOME COGNOME , rid l’importo della provvisionale, posta a carico dei predetti, nella misura di 3.500.000 euro;
NOME AVV_NOTAIO, con ricorso per cassazione proposto per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha preliminarmente chiesto, ex art. 612 cod. proc. pen., la sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, affermando la sussistenza del fumus boni iuris sulla fondatezza dell’impugnazione e del periculum in mora motivato, essenzialmente, con l’impossibilità di recuperare l’importo versato in caso di riforma della decisione;
sul punto, ha evidenziato l’infondatezza nel merito della richiesta risarcitoria, sia sotto il della concreta esistenza del danno, che sotto quello della sua esatta quantificazione, per come dovrebbe desumersi anche dall’accoglimento parziale dell’impugnazione di merito, da parte della Corte di appello di Bari, segnalando, altresì, di trovarsi nella oggettiva impossibilità di ademp all’esborso della rilevante somma liquidata a titolo di provvisionale in quanto titolare di r ad essa, di gran lunga, inferiori;
analoga richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale è stata avanzata da NOME COGNOME che ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza per mezzo dei propri difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME; con riferimento al fumus boni iuris, ha contestato la quantificazione dell’importo a titolo di provvisionale in quanto sganciata da parametri oggettivamente verificabili ed evidenziato l’assenza di qualsiasi vantaggio economico, a proprio favore, per effetto della condotta infedeltà patrimoniale oggetto del processo;
l’esistenza del periculum in mora è stata argomentata con la condizione di insolvibilità nella quale versa la principale destinataria della provvisionale (RAGIONE_SOCIALE), oggetto di procedura di insolvenza in base alla legge tedesca, oltre che con l’importo elevato del provvisionale, considerato in assoluto e in rapporto alla capacità patrimoniale del ricorrente, titolare solo di una modesta pensione;
Rilevato che:
secondo quanto puntualizzato da Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C. Rv. 268181, la richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile prevista dall’art. 612 cod. pr pen. è decisa dalla Corte di cassazione con procedura de plano, ossia senza adozione di contraddittorio preventivo;
b) alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell’accoglimento del richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere ne distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da re impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica de
condanna (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 283931; nello stesso senso: Sez. 5, n 19351 del 18/12/2017, dep. 04/05/2018, COGNOME, Rv. 273202; Sez. 4, n. 28589 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 267819);
siffatta conclusione, correlata alla definizione dell’ambito applicativo dell’art. 612 cod. pen., nel concentrare la valutazione della Corte sul tema del periculum in mora, è coerente con la soluzione vigente, pur nella diversità dell’organo giurisdizionale cui la richiesta di sospe è demandata, nell’ordinamento processual-civilistico;
infatti, in quest’ultimo ambito la competenza a provvedere sulla richiesta di sospensione pendenza di ricorso per cassazione è attribuita dall’art. 373 cod. proc. civ., al giudice c pronunciato la sentenza impugnata, il quale deve valutare se dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 353 del 1994, ha dichiarato l’illegitt costituzionale dell’art. 600, comma 3, cod. proc. pen., che prevedeva appunto il solo presuppost del grave e irreparabile danno anziché quello dei gravi motivi, operando una comparazione con una serie di previsioni, indicate al punto 1 del Considerato in diritto e, in particolare, con l’art. 283 cod. proc. pen. rispetto al quale il termine di raffronto è stato ritenuto più pertinen fattispecie esaminata;
f) solo incidentalmente, si segnala che, con l’art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il dell’art. 283 cod. proc. civ. è stato modificato mediante la previsione che i presupp dell’accoglimento della richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione de sentenza impugnata sono la manifesta fondatezza dell’impugnazione o la possibilità che dall’esecuzione derivi un pregiudizio grave e irreparabile;
la Corte costituzionale, con la sentenza citata, ha osservato che la formula della gravità irreparabilità del pregiudizio si distingue da quella dei “gravi motivi”: quest’ultima attrib giudice d’appello un ambito decisorio, nell’esercizio del potere di inibitoria, tale da ricompre valutazioni sia in punto di fumus boni iuris (cioè di delibazione circa la probabile fondatezza del gravame), sia in punto di perículum in mora (cioè in tema di effetti pregiudizievoli derivanti dall’esecuzione), laddove la formula del pregiudizio grave e irreparabile preclude al giudi l’esame del primo aspetto, circoscrivendone la sfera valutativa – peraltro in term estremamente ristretti – soltanto sul secondo profilo;
a supporto della soluzione interpretativa prescelta, la Corte costituzionale ha anc richiamato (par. 2.2.) la direttiva n. 27 della legge delega del 1987 attestante la «chiara vol del legislatore delegante (poi attuata nell’art. 612 del codice) di introdurre il criterio di cui trattasi (quello della esclusività della valutazione del profilo del grave e irreparabile n.d.e.) limitatamente alle sentenze di secondo grado impugnate in cassazione, (in conformità a quanto previsto nel codice di procedura civile all’art. 373) e, correlativamente, escluderlo quelle di primo grado»;
i) resta escluso, pertanto, in ragione della coerenza interna tra l’art. 612 cod. proc. pe l’art. 373 cod. proc. civ. e del dato sistematico tratto dal novellato art. 283 cod. proc. c
come detto, colloca la valutazione sulla manifesta fondatezza dell’impugnazione in ambito distinto da quello del pregiudizio grave e irreparabile, che l’esame della richiesta possa riguar il fumus di accoglimento dei motivi di impugnazione (secondo quanto dedotto sia da NOME che da NOME COGNOME);
concentrandosi sulla valutazione del periculum, la richiesta contenuta nel ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è generica, poiché, al netto delle – in questa sede irri deduzioni sulla fondatezza del ricorso, si limita a rappresentare la propria impossibili provvedere al pagamento;
m) tale considerazione, al contrario, giustifica, sul piano della comparazione dei pregiudiz fatto che non si paralizzi l’ordinaria esecutività della condanna al pagamento della provvision fermi i limiti previsti dall’ordinamento processuale alla portata dell’esecuzione, al fine di g la disponibilità dei mezzi necessarie alle ordinarie esigenze di vita, secondo quanto si vedrà in fra;
in effetti, una considerazione sostanzialmente sovrapponibile viene svolta dall’alt ricorrente, alla luce dei limitati redditi pensionistici dei quali gode;
tale aspetto, unitamente alla deduzione secondo la quale una delle due parti civi risulterebbe società tedesca sciolta nel lontano 26 giugno 2007 a seguito di procedura d insolvenza, rende evidente che il pagamento potrà avvenire solo a seguito di una procedura esecutiva (peraltro, non essendo agevole comprendere soggetti e modi della pretesa di adempimento);
tale profilo, unitamente al fatto che l’udienza per la trattazione del ricorso è stata al 20 dicembre 2024, proprio al fine di assicurare una sollecita delibazione delle doglian contenute nei due ricorsi pervenuti presso questa Corte il 19 settembre 2024;
in ogni caso, a fronte della dichiarata presenza di minimi redditi aggredibili, la salvagu delle ragioni del destinatario della condanna – rispetto al pregiudizio irreparabile – è assic dai limiti di sottoponibilità dei redditi pensionistici ad esecuzione forzata (art. 545 co civ.);
P.Q.M.
Rigetta le richieste di sospensione dell’esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Ba del 2 maggio 2023. Resta ferma la data del 20 dicembre 2024 fissata per la trattazione del ricorso.
Così deciso il 25 ottobre 2024
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