Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1581 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1581 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA a Roma
avverso l’ordinanza in data 22/09/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con atto a firma del suo difensore, ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in data 22 settembre 2025, con cui la Corte di appello di Milano ha disposto la sospensione di un processo a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 721 cod. proc. pen. in attesa di determinazioni circa l’estensione dell’estradizione a suo tempo concessa da parte degli Emirati Arabi Uniti con riguardo ad altro reato
definito con sentenza irrevocabile, avendo il ricorrente invocato il principio di specialità.
Deduce mancanza di motivazione, non avendo la Corte esplicitato le ragioni per cui, a fronte delle deduzioni difensive, ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la sospensione, in prosecuzione di altra analoga sospensione.
In subordine solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 721, comma 2, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 11, 117 Cost. e 6 CEDU.
Premette che la questione è rilevante, in quanto opera il principio di specialità alla luce di Trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti e correlativamente l’eliminazione RAGIONE_SOCIALE norma imporrebbe il rilievo dell’improcedibilità in favore del ricorrente.
La questione dovrebbe inoltre reputarsi non manifestamente infondata.
Sarebbe violato il principio di ragionevolezza-uguaglianza, in quanto la sospensione darebbe luogo a situazione deteriore per l’estradato nei cui confronti il Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia domandi l’estradizione in tempi diversi per procedimenti diversi.
Sarebbe inoltre violato l’art. 24, comma 2, Cost., per il pregiudizio arrecato all’estradato, che nella situazione di incertezza in cui versa non sarebbe in grado di elaborare un’idonea strategia difensiva.
Sarebbe infine violato il combinato disposto degli artt. 111, 117 Cost. e 6 CEDU, non essendo garantite cadenze temporali determinate e potendosi prospettare una sospensione illimitata, contrastante anche con i principi in materia, più volte affermati dalla Corte costituzionale.
Né potrebbe praticarsi un’interpretazione adeguatrice diversa da quella incentrata sulla previsione di tempi certi, sottesa all’ordinanza di sospensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Nell’ambito di un procedimento diverso da quello definito con sentenza irrevocabile, per il quale da parte degli Emirati Arabi Uniti è stata disposta l’estradizione del ricorrente in Italia, NOME COGNOME ha invocato il principio d specialità previsto dall’art. 10 del Trattato di estradizione tra Italia ed Emirati Ara Uniti, sottoscritto il 16 settembre 2015, la cui formulazione è simile a quella dell’art. 14 RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e in forza del quale la persona estradata «non puo’ essere perseguita, processata, detenuta per l’esecuzione di una condanna nella Parte richiedente, ne’ puo’ essere sottoposta a qualsiasi altro provvedimento
restrittivo RAGIONE_SOCIALE liberta’ personale per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione», con eccezioni analoghe a quelle di cui al citato art. 14, non ricorrenti nella specie, e salvo il cas che la Parte richiesta acconsenta all’estradizione su domanda RAGIONE_SOCIALE Parte richiedente.
Il principio di specialità è specificamente contemplato anche dal codice di rito, che all’art. 721 prevede una disciplina analoga a quella sopra delineata, stabilendo altresì al secondo comma, sulla base RAGIONE_SOCIALE formulazione dell’articolo, introdotta con d.lgs. 3 ottobre 2017 n. 149, che «quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, se l’azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere».
L’ordinanza di sospensione è soggetta a ricorso per cassazione, fermo restando che risultano consentiti gli atti urgenti e che il principio di specialità n opera in situazioni corrispondenti a quelle contemplate dalle convenzioni richiamate o quando sia stata disposta l’estensione dell’estradizione.
L’art. 721-bis cod. proc. pen., parimenti introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2017, prevede inoltre che ai fini RAGIONE_SOCIALE richiesta di estensione dell’estradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, la cui esecuzione resta sospesa in attesa che venga concessa l’estensione dell’estradizione.
Orbene, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio di specialità dà luogo ad una causa di improcedibilità del reato ulteriore, commesso anteriormente all’estradizione (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768 – 01).
Va sottolineato altresì che in una circostanza, prima RAGIONE_SOCIALE modifica dell’art. 721 cod. proc. pen., era stato affermato che il principio di specialità di cui all’ar 14 RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea di estradizione «consente la prosecuzione del giudizio, nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l’estradizione dall’estero intervenga dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l’ineseguibilità RAGIONE_SOCIALE pena irrogata fino alla concessione dell’estradizione suppletiva» (Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 2017, Cekini, Rv. 269006 – 02).
In tale occasione era stato tra l’altro valorizzato proprio il fatto che non fosse prevista una causa di sospensione del processo.
4. In tale prospettiva, valorizzando il tenore dell’art. 10 del Trattato di estradizione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, può dirsi che I in assenza dell’estensione dell’estradizione sia preclusa la possibilità di perseguire e processare la persona estradata per altro reato e, alla luce del novellato art. 721 cod. proc. pen., deve concludersi che, coerentemente con tale preclusione, sia contemplata la possibilità di sospensione del processo, che non avrebbe altrimenti alcuna giustificazione, ove lo stesso potesse liberamente proseguire, con il solo divieto di eseguire la pena eventualmente inflitta.
Concludendo sul punto, deve ritenersi che la sospensione del processo costituisca misura che non può essere genericamente disposta, ma deve essere correlata ad una situazione che ne definisca i presupposti e corrispondentemente la sua giustificazione e la relativa durata, essendo certamente preclusa la possibilità di una sospensione destinata a protrarsi indefinitamente, al di fuori di qualsivoglia prospettiva definitoria.
Sulla scola di tali premesse, è agevole rilevare la fondatezza del ricorso, incentrato sulla mancanza di motivazione dell’ordinanza di sospensione del processo, in questa sede impugnata.
Risulta invero che, in funzione alla richiesta di estensione dell’estradizione, secondo quanto previsto dall’art. 721-bis cod. proc. pen., è stata disposta misura cautelare nei confronti del ricorrente, la cui esecuzione è sospesa.
A fronte di ciò / con il provvedimento impugnato è stata confermata la sospensione del processo in assenza di qualsivoglia specifica motivazione.
Va al riguardo segnalato che la difesa del ricorrente, secondo quanto risulta a verbale, aveva argomentato diffusamente, contestando la sospensione del processo e invocando una declaratoria di improcedibilità, ciò di cui la Corte di appello ha omesso di tener conto, argomentando coerentemente sul punto.
Va rilevato inoltre che l’unico dato certo è costituito dall’attivazione de AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso il Ministero RAGIONE_SOCIALE Giustizia, perché fosse dato corso all’inoltro RAGIONE_SOCIALE domanda di estensione dell’estradizione.
Tuttavia, l’ordinanza impugnata tace del tutto sul fatto che una domanda sia stata effettivamente presentata, che la stessa sia stata ricevuta dalla competente Autorità degli Emirati Arabi Uniti e che siano definiti i tempi per l’eventuale risposta.
Su tali basi, posto che l’ordinanza di sospensione deve essere adeguatamente motivata e deve dar conto delle ragioni, per cui, da un lato, la stessa è necessaria in funzione RAGIONE_SOCIALE definizione RAGIONE_SOCIALE procedura di estensione dell’estradizione e, dall’altro, sono prospettabili cadenze temporali ragionevoli, correlate al riscontro effettivo dello sviluppo di tale procedura, senza il quale la sospensione risulterebbe
priva di giustificazione e tale da comportare un’illegittima e indefinita protrazione del processo, deve concludersi che il provvedimento impugnato si esponga ai rilievi posti a fondamento del ricorso, in quanto esso si risolve nella mera sospensione del processo, in assenza di qualsivoglia riscontro, acquisibile anche mediante apposita interlocuzione, in ordine alla previsione di tempi ragionevoli per la definizione RAGIONE_SOCIALE procedura.
L’ordinanza impugnata deve essere dunque annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, perché provveda a colmare le rilevate lacune RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Deve ritenersi assorbita, a tale stregua, anche la prospettata questione di legittimità costituzionale, ferma restando la necessità di un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE disposizione coerente con i principi sopra richiamati.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/12/2025