Sospensione Prescrizione: Quando il Tempo del Processo si Ferma
La sospensione prescrizione è un istituto cruciale nel diritto processuale penale, capace di ‘congelare’ il tempo che porta all’estinzione del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulla sua applicazione, sottolineando come essa operi anche in assenza di una dichiarazione esplicita del giudice e in circostanze specifiche come l’astensione dalle udienze degli avvocati. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava ricorso alla Corte di Cassazione lamentando un presunto errore percettivo. A suo dire, la corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza di secondo grado. L’argomentazione si fondava sull’idea che i rinvii delle udienze non avessero formalmente interrotto il decorso del tempo necessario a prescrivere il reato, in quanto mancava una specifica declaratoria di sospensione nei verbali.
La Sospensione Prescrizione e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno chiarito che il calcolo corretto del termine di prescrizione deve tenere conto di tutti i periodi in cui il processo è stato sospeso. La Corte ha specificato che l’efficacia della sospensione prescrizione non dipende da una sua esplicita menzione nel verbale di rinvio. Esistono infatti situazioni in cui la sospensione opera di diritto, automaticamente, come conseguenza diretta di un determinato evento processuale.
In particolare, è stato ribadito un principio consolidato: il rinvio dell’udienza per adesione del difensore a un’astensione di categoria (comunemente noto come ‘sciopero degli avvocati’) determina ex lege la sospensione del corso della prescrizione, anche qualora in quell’udienza non fosse prevista l’audizione di testimoni.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su un’interpretazione rigorosa delle norme procedurali. Il giudizio precedentemente formulato, e contestato dal ricorrente, si fondava correttamente sul cumulo di plurimi periodi di sospensione che avevano di fatto allungato i tempi necessari per l’estinzione del reato. L’argomento secondo cui la mancata dichiarazione esplicita di sospensione renderebbe inefficace il blocco dei termini è stato ritenuto del tutto ‘inconferente’.
La Corte ha richiamato una propria precedente sentenza (Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023) per rafforzare il principio secondo cui la sospensione per astensione di categoria è un effetto automatico previsto dalla legge, che prescinde dalle attività che si sarebbero dovute svolgere in udienza. La manifesta infondatezza del ricorso, denotando un profilo di colpa nel proporlo, ha portato non solo alla dichiarazione di inammissibilità, ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un monito importante: il calcolo dei termini di prescrizione è un’operazione complessa che non può basarsi su mere formalità. La sospensione prescrizione è un meccanismo che opera automaticamente in molteplici situazioni previste dal codice, e la sua efficacia non è subordinata a una formula sacramentale da parte del giudice. Per i professionisti legali e i loro assistiti, ciò significa che è fondamentale tenere traccia meticolosa di tutte le cause di sospensione, come i rinvii per legittimo impedimento o per adesione ad astensioni collettive, per evitare errori di valutazione che possono condurre a iniziative processuali infondate e a conseguenti sanzioni economiche.
La sospensione della prescrizione deve essere sempre dichiarata esplicitamente dal giudice in udienza?
No, la Corte ha chiarito che la sospensione opera anche se non viene specificamente dichiarata in occasione dei singoli rinvii, in quanto in certi casi è un effetto automatico previsto dalla legge.
Lo sciopero degli avvocati causa la sospensione della prescrizione anche se non ci sono testimoni da sentire?
Sì, la sospensione della prescrizione opera in caso di rinvio per adesione all’astensione di categoria (sciopero), indipendentemente dal fatto che fossero previsti testimoni da esaminare in quella udienza.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione basato su un errore di calcolo della prescrizione che si rivela infondato?
Il ricorso può essere dichiarato ‘de plano’ inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per aver proposto un ricorso con profili di colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14792 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso si incentra sull’assunto di un errore percettivo addebitabile alla Corte di cassazione, che avrebbe omesso di rilevare la prescrizione del reato prima della sentenza di appello, ma risulta manifestamente infondato, in quanto, in realtà, il giudizio formulato dalla Corte di cassazione si fonda sul rilievo di plurimi periodi di sospensione del relativo termine, essendo del tutto inconferente che in occasione di singoli rinvii non fosse stata specificamente dichiarata la sospensione, la quale inoltre, ove dipendente da adesione ad astensioni di categoria, opera anche nel caso di assenza di testimoni da escutere (Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023, D., Rv. 285355);
Ritenuto dunque che il ricorso può dichiararsi de plano inammissibile, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il Consigliere estensore