Sospensione Prescrizione: Guida Pratica al Calcolo Corretto
Il calcolo dei termini di prescrizione è uno degli aspetti più delicati e cruciali del processo penale. Un errore, anche apparentemente piccolo, può compromettere l’esito di un ricorso, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame sottolinea l’importanza fondamentale di tenere conto di ogni periodo di sospensione prescrizione per evitare una declaratoria di inammissibilità e ulteriori sanzioni. Analizziamo insieme la vicenda e le lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso: Un Errore di Calcolo Fatale
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli, presentava ricorso in Cassazione basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta intervenuta prescrizione del reato. Secondo la tesi difensiva, il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il reato era già scaduto al momento della sentenza di secondo grado. Tuttavia, nel formulare questo calcolo, la difesa aveva omesso un dettaglio fondamentale.
La Decisione della Cassazione e la Sospensione Prescrizione
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. L’errore dell’imputato consisteva nel non aver considerato un periodo di sospensione prescrizione pari a 133 giorni. Questo periodo di stop al decorso dei termini era intercorso tra due udienze del processo, specificamente tra il 17 luglio 2017 e il 27 novembre 2017. Aggiungendo questi 133 giorni al calcolo complessivo, il termine ultimo per la prescrizione si spostava al 6 maggio 2023, una data successiva a quella in cui era stata deliberata la sentenza d’appello (21 febbraio 2023). Di conseguenza, al momento della condanna, il reato non era affatto prescritto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso non solo infondato, ma manifestamente tale, evidenziando una palese negligenza nel non considerare un evento processuale chiaramente documentato come la sospensione. Questo errore è stato considerato sintomo di colpa, giustificando non solo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione riafferma un principio cardine: il ricorso per cassazione non può basarsi su calcoli palesemente errati o sulla dimenticanza di istituti procedurali fondamentali come la sospensione dei termini.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per tutti gli operatori del diritto. L’analisi dei termini processuali, e in particolare della prescrizione, deve essere meticolosa e completa. È indispensabile verificare attentamente il fascicolo processuale per individuare tutti i periodi di sospensione o interruzione che possono aver inciso sul decorso del tempo. Trascurare questi aspetti non solo vanifica la strategia difensiva, ma espone il proprio assistito a conseguenze economiche negative, trasformando un potenziale motivo di ricorso in una condanna certa alle spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla prescrizione del reato, era manifestamente infondato. L’imputato aveva errato il calcolo, non tenendo conto di un periodo di sospensione dei termini di 133 giorni.
Qual è stato l’effetto della sospensione della prescrizione nel caso specifico?
La sospensione di 133 giorni ha spostato in avanti il termine massimo di prescrizione del reato al 6 maggio 2023. Poiché la sentenza impugnata era stata decisa prima di tale data, il reato non poteva considerarsi estinto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A causa della manifesta infondatezza del ricorso, che ha rivelato un profilo di colpa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9501 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondato in quanto non considera la sospensione del decorso della prescrizione pari a complessivi 133 giorni (dall’udienza del 17 luglio 2017 all’udienza del 27 novembre 2017), con conseguente determinazione del termine estiltivo alla data del 6 maggio 2023, successiva alla deliberazione della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente