Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 6250  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CUTI NOMENOME nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Potenza del 26.6.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta  la  requisitoria  del  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO  Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26.6.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha provveduto  sulla  conferma,  ex  art.  678,  comma  1ter ,  cod.  proc.  pen.,  di un’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di  Potenza che aveva  applicato per COGNOME NOME l’affidamento in prova in via provvisoria.
Il Tribunale di Sorveglianza ha preso atto della mancata opposizione – non potendo ritenersi tale né la richiesta di modifica delle prescrizioni imposte, né la doglianza relativa alla  mancata concessione della  sospensione della esecuzione
della pena pecuniaria, in quanto il giudizio di opposizione può avere a oggetto solo le doglianze relative alla mancata concessione della misura o al diverso tipo della misura concessa -e  ha  confermato,  in camera di  consiglio  senza formalità, la decisione impugnata, condividendone la motivazione e autorizzando il condannato a spostarsi nelle province di Potenza, Cosenza e Avellino per motivi di lavoro.
Avverso  la  predetta  ordinanza,  ha  proposto  ricorso  il  difensore  di  COGNOME NOME, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc.  pen.,  la  violazione  dell’art.  678,  comma  1 -ter ,  cod.  proc.  pen.,  per  la mancata fissazione dell’udienza in camera di consiglio.
Infatti,  era  stata  proposta  opposizione  anche  in  relazione  al  diniego  della sospensione  dell’esecuzione  della  pena  pecuniaria,  sulla  quale  non  è  stato instaurato il contraddittorio.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c ), cod.  proc.  pen.,  la  violazione  dell’art.  678,  comma  1 -ter ,  cod.  proc.  pen.,  per omessa motivazione sulla sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria.
Con requisitoria scritta in data 14.10.2024, il AVV_NOTAIO Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, richiamando innanzitutto la giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di condanna, congiuntamente alla pena detentiva, a una pena pecuniaria -allorquando il condannato sia stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale – è riservata al Tribunale di sorveglianza, piuttosto che al giudice dell’esecuzione, la competenza a decidere in ordine all’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, in quanto viene in rilievo, in tal caso, una anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47, comma 12, Ord. pen., che l’art. 678, comma 1bis , cod. proc. pen., nella parte relativa alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, riserva alla competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza.
Ha evidenziato, altresì, che, nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, sicché nel caso di specie doveva essere assicurato il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è da ritenersi parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
La  questione  posta  nel  primo  motivo  di  ricorso  richiede  innanzitutto  di stabilire se la richiesta presentata dal condannato a seguito della decisione con il Magistrato di Sorveglianza aveva applicato in via provvisoria la misura alternativa dovesse  qualificarsi  come  opposizione  e,  quindi,  dovesse  essere  trattata,  alla stregua del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666 cod. proc. pen., istituendo previamente il contraddittorio ‘se non diversamente previsto’.
Va  subito  rilevato  che  il  problema,  per  vero,  non  ha  sostanziale  rilevanza quanto  a  quella  parte  della  richiesta  del  condannato  con  cui  si  sollecitava  la modifica  delle  prescrizioni  imposte  dal  Magistrato  di  Sorveglianza  in  sede  di applicazione provvisoria della misura dell’affidamento in prova.
Quale  che  sia,  infatti,  la  soluzione  da  dare  alla  questione  inizialmente delineata, resta il fatto che il Tribunale di Sorveglianza, pur procedendo inaudita altera parte , abbia comunque dato integralmente ingresso nel proprio provvedimento alle esigenze rappresentate dal difensore di COGNOME, autorizzando il condannato agli spostamenti da lui richiesti negli esatti termini  che erano stati esposti dal suo difensore.
Di conseguenza, si deve ritenere che il ricorrente non abbia alcun interesse all’ eventuale annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la sua richiesta di modifica delle prescrizioni, avendo già conseguito l’effetto a cui il suo atto di impulso mirava.
Limitatamente a questo aspetto, pertanto, il ricorso è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
Quanto, invece, alla richiesta di sospensione della pena pecuniaria, deve premettersi  che  è  stata  già  affermata  nella  giurisprudenza  di  legittimità  la competenza del Tribunale di Sorveglianza a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzion e della pena pecuniaria (si veda, in particolare, Sez. 1, n. 12775 del 6/3/2019, De Vanna, Rv. 276388 -01).
E’ stato osservato, in proposito, che l’art. 47, comma 12, Ord. Pen. prevede che, in caso di esito positivo della prova che determina l’ estinzione della pena detentiva sostituita, lo stesso giudice della sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria (inflitta unitamente alla pena detentiva estinta) che non sia stata ancora riscossa. Tale disposizione attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza, di natura funzionale, a conoscere della domanda di estinzione di pena pecuniaria.
Giacché, in linea di principio, è da ammettere che la decisione di estinzione della pena pecuniaria in applicazione dell’art. 47,  comma 12,  Ord. Pen., possa
formare  oggetto  di  anticipazione  giudiziale,  di  natura  cautelare,  mediante provvedimento di sospensione dell’esecuzione di tale pena, ogni determinazione in merito non può che essere rimessa allo stesso giudice chiamato ad adottare il provvedimento  definitivo  (cfr.  Sez.  1,  n.  18720  del  12/12/2017,  dep.  2018, Albertin, Rv. 273121 -01).
In buona sostanza, tanto le decisioni di merito che quelle di natura cautelare sul  punto  specifico  appartengono  alla  competenza  funzionale  del  tribunale  di sorveglianza, sia nel caso in cui abbia disposto l’affidamento in prova al servizio sociale, sia nel caso in cui il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale in alternativa alla esecuzione di pena detentiva inflitta unitamente a pena pecuniaria.
Ciò premesso, deve tenersi conto che, nella propria ordinanza del 24.4.2024, il Magistrato di Sorveglianza aveva dato espressamente atto di procedere ai sensi dell’art.  678,  comma  1 -ter ,  cod.  proc.  pen.,  e  aveva  provveduto,  oltre  che sull’applicazione  provvisoria  della  misura  alternativa,  anche  sulla  richiesta  di sospensione  della  pena  pecuniaria  contestualmente  formulata  dal  condannato, rigettandola nel merito.
Ora, nell’ordinanza  oggi  impugnata  il  Tribunale  di  Sorveglianza  dapprima sostiene che la concessione della sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria è materia estranea al giudizio di opposizione ex art. 678, comma 1ter , cod.  proc.  pen.,  ma  poi  afferma  espressamente  di  condividere  la  motivazione fondante  il  diniego,  nella  sede  di  applicazione  della  misura  alternativa  in  via provvisoria, della sospensione dell’esecuzion e della pena pecuniaria.
Questo vuol dire che il Tribunale di Sorveglianza ha, di fatto, ritenuto che il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione della pena pecuniaria provenisse da autorità competente a provvedere (rientrando la materia nella competenza affidata al Magistrato di Sorveglianza a provvedere sull’applicazione provvisoria della misura alternativa): ma se è così, l’atto di impugnazione del condannato sul punto avrebbe dovuto essere qualificato come opposizione all’ordinanza di app licazione provvisoria della misura e, quindi, avrebbe richiesto che si procedesse in contraddittorio ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666 cod. proc. pen.
In ogni caso, il Tribunale di Sorveglianza era stato espressamente investito della  istanza  relativ a  alla  sospensione  dell’esecuzione  della  pena pecuniaria,  la decisione sulla quale, per quanto si è ricordato sopra, appartiene comunque alla sua competenza.
Di conseguenza, avrebbe dovuto prenderla in considerazione, provvedendovi secondo lo schema procedimentale previsto per il procedimento di sorveglianza; e comunque ,  quale  che  sia  la  definizione  da  attribuire  all’istanza  del  condannato,
avrebbe  dovuto  valutarla nel merito, sicché la motivazione dell’ordinanza impugnata è da considerarsi carente sul punto, perché replica quella del Magistrato di Sorveglianza senza peraltro minimamente esplicitare le ragioni per le quali la ritiene condivisibile, anche in rapporto alle doglianze difensive.
Per quanto fin qui osservato, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata  limitatamente  alla  sospensione  dell’esecuzione  della  pena  pecuniaria, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza, onde provveda, alla luce dei principi sopra richiamati,  ad  un  nuovo  giudizio,  sia  in  ordine  alla  previa  instaurazione  del contraddittorio, sia in ordine alla valutazione del merito dell’istanza del condannato sul punto.
Nel resto, invece, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla  l’ordinanza  impugnata  limitatamente  alla  sospensione  dell’esecuzione della pena pecuniaria con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Sorveglianza di Potenza. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 6/11/2024