Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6250 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6250 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Romania il 6/4/1987
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Potenza del 26.6.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26.6.2024, il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha provveduto sulla conferma, ex art. 678, comma 1ter , cod. proc. pen., di un’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Potenza che aveva applicato per COGNOME l’affidamento in prova in via provvisoria.
Il Tribunale di Sorveglianza ha preso atto della mancata opposizione – non potendo ritenersi tale né la richiesta di modifica delle prescrizioni imposte, né la doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione della esecuzione
della pena pecuniaria, in quanto il giudizio di opposizione può avere a oggetto solo le doglianze relative alla mancata concessione della misura o al diverso tipo della misura concessa -e ha confermato, in camera di consiglio senza formalità, la decisione impugnata, condividendone la motivazione e autorizzando il condannato a spostarsi nelle province di Potenza, Cosenza e Avellino per motivi di lavoro.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di COGNOME articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 678, comma 1 -ter , cod. proc. pen., per la mancata fissazione dell’udienza in camera di consiglio.
Infatti, era stata proposta opposizione anche in relazione al diniego della sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, sulla quale non è stato instaurato il contraddittorio.
2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 678, comma 1 -ter , cod. proc. pen., per omessa motivazione sulla sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria.
Con requisitoria scritta in data 14.10.2024, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, richiamando innanzitutto la giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di condanna, congiuntamente alla pena detentiva, a una pena pecuniaria -allorquando il condannato sia stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale – è riservata al Tribunale di sorveglianza, piuttosto che al giudice dell’esecuzione, la competenza a decidere in ordine all’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, in quanto viene in rilievo, in tal caso, una anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47, comma 12, Ord. pen., che l’art. 678, comma 1bis , cod. proc. pen., nella parte relativa alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, riserva alla competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza.
Ha evidenziato, altresì, che, nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, sicché nel caso di specie doveva essere assicurato il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è da ritenersi parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
La questione posta nel primo motivo di ricorso richiede innanzitutto di stabilire se la richiesta presentata dal condannato a seguito della decisione con il Magistrato di Sorveglianza aveva applicato in via provvisoria la misura alternativa dovesse qualificarsi come opposizione e, quindi, dovesse essere trattata, alla stregua del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666 cod. proc. pen., istituendo previamente il contraddittorio ‘se non diversamente previsto’.
Va subito rilevato che il problema, per vero, non ha sostanziale rilevanza quanto a quella parte della richiesta del condannato con cui si sollecitava la modifica delle prescrizioni imposte dal Magistrato di Sorveglianza in sede di applicazione provvisoria della misura dell’affidamento in prova.
Quale che sia, infatti, la soluzione da dare alla questione inizialmente delineata, resta il fatto che il Tribunale di Sorveglianza, pur procedendo inaudita altera parte , abbia comunque dato integralmente ingresso nel proprio provvedimento alle esigenze rappresentate dal difensore di COGNOME autorizzando il condannato agli spostamenti da lui richiesti negli esatti termini che erano stati esposti dal suo difensore.
Di conseguenza, si deve ritenere che il ricorrente non abbia alcun interesse all’ eventuale annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la sua richiesta di modifica delle prescrizioni, avendo già conseguito l’effetto a cui il suo atto di impulso mirava.
Limitatamente a questo aspetto, pertanto, il ricorso è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
Quanto, invece, alla richiesta di sospensione della pena pecuniaria, deve premettersi che è stata già affermata nella giurisprudenza di legittimità la competenza del Tribunale di Sorveglianza a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzion e della pena pecuniaria (si veda, in particolare, Sez. 1, n. 12775 del 6/3/2019, COGNOME, Rv. 276388 -01).
E’ stato osservato, in proposito, che l’art. 47, comma 12, Ord. Pen. prevede che, in caso di esito positivo della prova che determina l’ estinzione della pena detentiva sostituita, lo stesso giudice della sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria (inflitta unitamente alla pena detentiva estinta) che non sia stata ancora riscossa. Tale disposizione attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza, di natura funzionale, a conoscere della domanda di estinzione di pena pecuniaria.
Giacché, in linea di principio, è da ammettere che la decisione di estinzione della pena pecuniaria in applicazione dell’art. 47, comma 12, Ord. Pen., possa
formare oggetto di anticipazione giudiziale, di natura cautelare, mediante provvedimento di sospensione dell’esecuzione di tale pena, ogni determinazione in merito non può che essere rimessa allo stesso giudice chiamato ad adottare il provvedimento definitivo (cfr. Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273121 -01).
In buona sostanza, tanto le decisioni di merito che quelle di natura cautelare sul punto specifico appartengono alla competenza funzionale del tribunale di sorveglianza, sia nel caso in cui abbia disposto l’affidamento in prova al servizio sociale, sia nel caso in cui il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale in alternativa alla esecuzione di pena detentiva inflitta unitamente a pena pecuniaria.
Ciò premesso, deve tenersi conto che, nella propria ordinanza del 24.4.2024, il Magistrato di Sorveglianza aveva dato espressamente atto di procedere ai sensi dell’art. 678, comma 1 -ter , cod. proc. pen., e aveva provveduto, oltre che sull’applicazione provvisoria della misura alternativa, anche sulla richiesta di sospensione della pena pecuniaria contestualmente formulata dal condannato, rigettandola nel merito.
Ora, nell’ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Sorveglianza dapprima sostiene che la concessione della sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria è materia estranea al giudizio di opposizione ex art. 678, comma 1ter , cod. proc. pen., ma poi afferma espressamente di condividere la motivazione fondante il diniego, nella sede di applicazione della misura alternativa in via provvisoria, della sospensione dell’esecuzion e della pena pecuniaria.
Questo vuol dire che il Tribunale di Sorveglianza ha, di fatto, ritenuto che il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione della pena pecuniaria provenisse da autorità competente a provvedere (rientrando la materia nella competenza affidata al Magistrato di Sorveglianza a provvedere sull’applicazione provvisoria della misura alternativa): ma se è così, l’atto di impugnazione del condannato sul punto avrebbe dovuto essere qualificato come opposizione all’ordinanza di app licazione provvisoria della misura e, quindi, avrebbe richiesto che si procedesse in contraddittorio ai sensi degli artt. 678, comma 1, e 666 cod. proc. pen.
In ogni caso, il Tribunale di Sorveglianza era stato espressamente investito della istanza relativ a alla sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, la decisione sulla quale, per quanto si è ricordato sopra, appartiene comunque alla sua competenza.
Di conseguenza, avrebbe dovuto prenderla in considerazione, provvedendovi secondo lo schema procedimentale previsto per il procedimento di sorveglianza; e comunque , quale che sia la definizione da attribuire all’istanza del condannato,
avrebbe dovuto valutarla nel merito, sicché la motivazione dell’ordinanza impugnata è da considerarsi carente sul punto, perché replica quella del Magistrato di Sorveglianza senza peraltro minimamente esplicitare le ragioni per le quali la ritiene condivisibile, anche in rapporto alle doglianze difensive.
Per quanto fin qui osservato, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza, onde provveda, alla luce dei principi sopra richiamati, ad un nuovo giudizio, sia in ordine alla previa instaurazione del contraddittorio, sia in ordine alla valutazione del merito dell’istanza del condannato sul punto.
Nel resto, invece, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Sorveglianza di Potenza. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 6/11/2024