Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45647 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45647 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NARDO’ il 13/07/1979;
avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Lecce; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 13 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda introdotta da NOMECOGNOME tesa ad ottenere la sospensione della esecuzione della pena pecuniaria, ritenendo assente la propria competenza in merito.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME, deducendo erronea applicazione di legge.
Secondo il ricorrente, una volta intervenuta l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova (come nel caso in esame), il Tribunale di Sorveglianza Ł competente ad emettere il provvedimento di sospensione della esecuzione della pena pecuniaria, ai sensi dell’art.47 comma 12 ord.pen. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione, la competenza a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione
della pena pecuniaria, trattandosi dell’anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47, comma dodici, ord. pen. (Sez. I n. 12775 del 2019, rv 276388).
Si tratta di un orientamento condiviso dal Collegio, il che determina l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per il giudizio.
Così Ł deciso, 11/10/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME