Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 36538 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
ORDINANZA
sulla richiesta di sospensione degli effetti della sentenza della Corte di cassazione, Sesta sezione penale, n. 8562 del 05/12/2024, dep. 2025, avanzata, nell’ambito del ricorso straordinario avverso la stessa sentenza, da:
COGNOME NOME, nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso straordinario; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza n. 8526 del 05/12/2024, depositata il 28/02/2025, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, per quanto qui interessa, rigettava il ricorso che era stato proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del 18/09/2023 della Corte d’appello di Reggio Calabria con la quale era stata confermata la condanna dello stesso COGNOME per i reati di ricettazione di una pistola di cui al capo 33 quater) dell’imputazione, intestazione fittizia (a un figlio) di un appartamento e di un terreno di cui al capo 59) dell’imputazione e intestazione fittizia (ai figli) della società RAGIONE_SOCIALE di cui al cap dell’imputazione.
Avverso l’indicata sentenza n. 8526 del 05/12/2024 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente chiede la revoca della sentenza impugnata per «errore di fatto e conseguenti statuizioni relativamente al capo 33
quater dell’imputazione», per avere la Sesta sezione penale «ritenuto accertato il fatto dell’abrasione della matricola la cui verità era ed è incontrastabilmente esclusa dai documenti allegati ai nn. 4 e 5 del presente ricorso, già contenut nel fascicolo del giudizio abbreviato», dai quali sarebbe risultato che la suddetta pistola non aveva la matricola abrasa ma era mancante della matricola.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente chiede la revoca della sentenza impugnata per «errore di fatto e conseguenti statuizioni relativamente al capo 59 quater dell’imputazione» per avere la Sesta sezione penale fondato la propria decisione «sulla supposizione di un fatto (esistenza del dolo specifico ex art. 512bis c.p.) incontrastabilmente escluso nella motivazione relativa alla cassazione senza rinvio del reato di intestazione fittizia contestato al capo 60)».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente chiede la revoca della sentenza impugnata «per errore di fatto e conseguenti statuizioni relativamente al capo 59 dell’imputazione», in quanto «i periodi di sospensione della prescrizione, nel caso che ne occupa, non possono essere considerati nella misura indicata nella sentenza impugnata», atteso che, a norma dell’art. 159, primo comma, cod. pen., il corso della prescrizione resta sospeso nei casi in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare «è imposta da una particolare disposizione di legge» e che, in ogni caso, «la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari operò per complessivi 729 giorni e non per 769 giorni». Con la conseguenza che la Sesta sezione penale avrebbe «ritenuto accertato il fatto della prescrizione che, invece, avrebbe dovuto essere incontrovertibilmente escluso».
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente chiede la revoca della sentenza impugnata «per errore di fatto e conseguenti statuizioni relativamente al capo 61 dell’imputazione», «per motivi analoghi a quelli già esposti con riferimento alla richiesta di revoca della Sentenza per il capo 59)» (in particolare, con il secondo motivo).
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente chiede la revoca della sentenza impugnata «per errore di fatto e conseguenti statuizioni relativamente al capo 61 dell’imputazione», per avere la Sesta sezione penale «ritenuto che le ipotesi alternative, introdotte dall’imputato relative alla esposizione debitoria con Equitalia costituissero una mera reiterazione delle doglianze proposte con l’appello, piuttosto che la denunzia di un vizio di omissione della valutazione della prova o di un travisamento della prova stessa».
In conclusione del suo ricorso, il condannato, oltre a ribadire la richiesta di revoca della sentenza impugnata «con riferimento all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato COGNOME NOME per le fattispecie di reato per le
quali è intervenuta la conferma della condanna, limitatamente ai capi 33 quater) 59) e 61), ed in subordine, con riferimento al capo 59) la dichiarazione di prescrizione del reato», chiedeva la sospensione degli effetti della stessa sentenza, «ricorrendone l’eccezionale gravità del caso».
Il presente procedimento, incidentale de libertate rispetto a quello principale ex art. 625-bis cod. proc. pen., consente di pervenire all’esito di sospendere l’esecuzione della pena, fisiologica conseguenza dell’intervenuta definitività della sentenza di condanna, solo «nei casi di eccezionale gravità», come testualmente prevede il secondo periodo del comma 2 dell’indicato art. 625-bis.
Per valutare la fondatezza dell’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento occorre pertanto anzitutto determinare la soglia che è richiesta dalla legge e l’ambito di valutazione che è da essa consentito.
Si è a tale proposito precisato che l’espressione «casi di eccezionale gravità» va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive del condannato e, dunque, a tutti gli aspetti rilevanti della stessa vicenda.
Si impone quindi una valutazione che tenga conto, principalmente e in via pregiudiziale, del fumus boni iuris della domanda principale, avanzata ex art. 625bis cod. proc. pen., e, successivamente, del pregiudizio irreversibile discendente dall’impossibilità di restitutio in integrum a seguito di un eventuale accoglimento del ricorso straordinario.
D’altro canto, appare evidente come in questa fase non si possa procedere a un vaglio approfondito della domanda principale, atteso che ciò costituirebbe un’inammissibile anticipazione del giudizio sulla stessa domanda. L’«eccezionalità gravità» di cui si è detto si deve pertanto intendere come verifica, «sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso» straordinario (Sez. 5, n. 2914 del 22/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285783-01; Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Petullà, Rv. 270097-01; Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti, Rv. 247976-01).
Esaminati gli atti, il Collegio ritiene che, allo stato e in questa fase di delibazione sommaria, non sia riscontrabile un’ipotesi di eccezionale gravità, alla quale l’art. 625-bis, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., subordina la sospensione degli effetti del provvedimento della Corte di cassazione.
Non emerge, infatti, con immediata evidenza che la Sesta sezione penale abbia fondato i propri giudizi su degli errori qualificabili come di natura materiale o percettiva nella lettura degli atti del giudizio.
Ogni incertezza al riguardo potrà comunque essere sciolta, anche in senso favorevole all’istante, all’esito della più ponderata valutazione degli atti di causa che è propria del procedimento principale.
Pertanto, impregiudicato il giudizio sul ricorso straordinario, come discende dai limiti della presente decisione incidentale, l’istanza di sospensione deve essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza di sospensione.
Così deciso il 14/10/2025.