Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48951 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48951 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 del TRIBUNALE di CUNEO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la decisione del Tribunale di Cuneo che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all’art.186 comma 7 C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda, pena sostituita con lavoro di pubblica utilità, disponendo la sanzione amministrativa della sospensione della ‘patente di guida per la durata di un anno.
2.Avverso la suddetta sentenza insorge la difesa dell’imputato la quale denuncia difetto di motivazione per non avere evidenziato le ragioni della determinazione della sanzione amministrativa accessoria nella misura suddetta.
3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il giudice in sede di applicazione della pena su richiesta ha fornito adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla sommarietà del rito, dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare.
Manifestamente infondata risulta invero l’articolazione concernente il fatto che la sanzione sia stata determinata in termini eccessivi, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria contenuta in termini minimi-medi edittali (un anno di sospensione della patente di guida a fronte di una forchetta edittale compresa tra sei mesi e due anni), e in termini assolutamente coerenti con i criteri fissati dall’art.218 C.d.S..
4.1 A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici profili di meritevolezza in favore dell’imputato (sez.4, 29/01/2014, COGNOME e altro, Rv.259211). Il giudice si è attenuto a tale limite edittale in assenza di ulteriori profili da valorizzare ) tenuto altresì conto della diversa funzione social preventiva rivestita dalla sanzione amministrativa accessoria rispetto al profilo sanzionatorio della pena e tenuto altresì conto dei diversi criteri edittali su cui si fonda la sanzione penale (da sei mesi ad un anno di arresto).
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifesta infondatezza delle doglianze articolate dall’imputato, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/11/23.