Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49305 Anno 2023
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 49305 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
• sul ricorso proposto da:
NOME nato :.1C.ANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza.del 05/07/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
Udita •la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
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· 1. Con la sentenza in epigrafe, Su conforme richiesta ielle parti, ii Tna Palermo ha applicato, ai sensi dell’art..444 cod. proc. peri., nei confronti di RAGIONE_SOCIALE COGNOMENOME NOME la pena di mesi quattro·di arrestò ed euro millecinquecento o ammenda; sostituita in mesi quattro e giorni sei di lavoro di piibblica utilità da svòlgers la RAGIONE_SOCIALE con sede in Palermo, INDIRIZZO con inizio entro giorni quaranta dalla data .di esecutività della sentenza, cori so · sione della patente di guida per la durata di anni uno, in relazione al reato all’art. 186, comma 2, lett. c),. C.d.S., con l’aggravante di . cùi all’ad. 186, co.mma. 2sexies, cit..·
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, icorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.
.2.1. Violazione dell’ad. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Si deduce che il Tribunale ha erroneamente applicato la sanzione della sospensione della patente di guida, in quanto essa è subordinata ad un accertamento d . reato e non ad una sentenza di patteggiamento.
2.2. Violazione dell’ad. 186, comma 2, C.d.S..
Si rileva che non era stato effettuato un previo accertamento presso la prefettu di Palermo; allo scopo di scomputare detta sanzione, non considerandosi che il Pre fetto aveva disposto la sospensione amministrativa dal 1°’ settembre 2019 al 10 settembre 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile:
Con riferimento al . primo motivo di ricorso, va ricordato il consolidato orientai · mento di questa Corte, secondo cui, in tem , a di circolazione stradale; con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospénsione della patente di guida, tr tandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non poten dosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura stanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l’elusione del princ del ne bis in Idem e nón ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi, all’esito del medesimo procedimento (Sez. 4, « 57202 del 21/09/201.7, COGNOME, Rv. 271688; Sez. 6, n. 45687 del 20/11/2008, COGNOME, Rv. 241611; Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007, · COGNOME, Rv. 237231; Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, COGNOME, Rv. 232015).
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Ai . r;gt.r.t. , i -ci…), i; ricorrente ha richiamato un indirizzo ormai superato che afferma l’oppDsto
2. In ordii ie al secondo mOtivo di’ ricorso, deve rilevarsi che, in tema di sospen sione della patente di guida quale sanzione amministrativa all violazione di norme del codice della strada cbstituenti reato, l’avvenuta applicaz in via amministrativa non preclude l’irrogazione della stessa sanzione da parte giudice penale, salvo la detrazione del presofférto da effettUarsi in via esecutiv vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto 9 quelli determinati dal AVV_NOTAIO (Sez. 1, n: 18920 ‘del 26/02/2 COGNOME, Rv t 256005;.Sez. 4, n. 47955 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 230349).
.Stante l’autonomia del processo penale rispetto al procedimento amministrativo, pertanto, il giudice penale, in sede di cognizione, non deve ffettuare un previo accertamento, inerente all’eventuale irrogazione delta sanzione amministrativa dell sospensione della patente di guida da parte del AVV_NOTAIO ne deve verificare l’entit . questa, al fine di detrarla da quella che intende irrogare.
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Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non suss .stendo ragioni di -esonero – al versamento della:somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023.