Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9117 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9117 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Napoli nord udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 4 luglio 2025, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli Nord dichiarava inammissibile l’istanza con la quale il difensore dell’odierno ricorrente chiedeva la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica in data 19.6.2025 in relazione alla condanna inflitta con sentenza n. 2449 del 2023. Osservava che con l’istanza non si metteva in discussione il titolo esecutivo, bensì le modalità di esecuzione della pena che non rientrano nella competenza del giudice dell’esecuzione, bensì del Tribunale di sorveglianza, cui disponeva trasmettersi gli atti.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 656, 666 e seg. cod. proc. pen.
Riferisce che, a seguito della notifica dell’ordine di esecuzione, aveva formulato istanza al pubblico ministero volta ad ottenere l’emissione di ordine di esecuzione con sospensione dell’esecuzione dovendo la pena essere eseguita nei confronti di condannato tossicodipendente condannato a pena inferiore agli anni sei, il quale aveva in corso un programma presso la ASL di Aversa. Il P.M. dichiarava non luogo a provvedere e trasmetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava opposizione al giudice dell’esecuzione il quale dichiarava inammissibile l’istanza con l’ordinanza oggi impugnata. Il ricorrente contesta la decisione osservando che, contro i provvedimenti del P.M. in materia di libertà personale, non autonomamente impugnabili, il rimedio Ł costituito dall’incidente di esecuzione e che, nel caso in esame, quello che Ł in discussione Ł proprio il titolo esecutivo, il quale non Ł stato sospeso. Osserva che la competenza del Tribunale di sorveglianza Ł solo successiva alla sospensione dell’esecuzione e che l’ordine di esecuzione Ł stato emesso in violazione dell’art. 656 comma 5 cod. proc. pen.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza
impugnata. Ha osservato che la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione con contestuale emissione di un nuovo ordine di esecuzione con relativo decreto di sospensione, funzionale alla formulazione della richiesta di concessione dell’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 309/90, radica la competenza del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., estesa al controllo di legittimità dell’ordine di esecuzione e della corretta applicazione delle disposizioni in materia di sospensione dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2.L’art. 656, comma 5 cod. proc. pen. dispone che, se la pena detentiva Ł inferiore agli anni sei di reclusione, nei casi di cui agli artt. 90 e 94 d.p.r. n. 309 del 1990, il pubblico ministero ne sospende l’esecuzione al fine di consentire al condannato di presentare entro trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione istanza volta ad ottenere una delle misure alternative alla detenzione.
Nel testo normativo, l’adozione del provvedimento di sospensione costituisce un obbligo per il pubblico ministero, da assolvere previo calcolo di tipo aritmetico-formale, esteso a tutte le pene detentive contenute entro la soglia quantitativa prevista e nel rispetto degli ulteriori limiti fissati dal comma 9 dell’art. 656 cod. proc. pen., con contestuale avviso all’interessato della facoltà di presentare al Tribunale di sorveglianza l’istanza volta alla concessione di una delle misure alternative.
Nel caso in cui il pubblico ministero non sospenda l’ordine di esecuzione, l’interessato, in applicazione analogica dell’art. 670 cod. proc. pen, può proporre opposizione al giudice dell’esecuzione, in quanto autorità deputata al controllo sulla legittimità dell’ordine di esecuzione e sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di sua sospensione, per chiedere la declaratoria di temporanea inefficacia del provvedimento che dispone la carcerazione. (Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, Rv. 273105 – 01; sez. 1, n. 2430 del 23/03/1999, Rv. 213875; sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, Rv. 245568).
3.Nel caso in esame, quindi, nel quale l’istante ha chiesto la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, il giudice dell’esecuzione, in quanto garante della legalità dei provvedimenti di esecuzione emessi dal pubblico ministero, avrebbe dovuto vagliare l’istanza e pronunciarsi sul merito della questione sollevata e non dichiararne l’inammissibilità, disponendone la trasmissione al Tribunale di sorveglianza.
Alla luce delle motivazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice dell’esecuzione di Napoli Nord.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Nord. Così Ł deciso, 23/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.