Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47349 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 15/03/1983
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 della Corte di Appello di firenze
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 30/5/2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da NOME COGNOME di sospendere l’esecuzione in quanto il pubblico ministero non avrebbe adempiuto a quanto disposto dall’art. 656, comma 4 bis cod. proc. pen. di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza al fine di valutare l’eventuale concessione della liberazione anticipata.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 656, comma 4 bis, cod. proc. pen. evidenziando che la considerazione del giudice dell’esecuzione, per il quale la norma si applicherebbe solo nel caso in cui la pena sia inferiore al limite previsto dal successivo comma 5, è errata. Lo spirito della disposizione, infatti, sarebbe proprio quello di limitare il sovraffollamento carcerario e, pertanto, si applicherebbe a tutti i casi in cui, a seguito della detrazione per la liberazione
anticipata, la pena residua da eseguire è inferiore ai limiti di cui al quinto comma.
In data 23 agosto 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 656, comma 4 bis, cod. proc. pen.
La doglianza è nel complesso infondata.
2.1. L’art. 656 cod. proc. pen. regola le modalità che il pubblico ministero è tenuto seguire quando deve emettere l’ordine di esecuzione relativo alle sentenze di condanna che prevedono una pena detentiva.
Per quanto rileva ai fini del presente ricorso, il comma 5 della norma stabilisce che l’esecuzione della pena detentiva, salvo le ipotesi di cui ai successivi commi 7 e 9, sia sospesa qualora questa, anche se residuo di maggior pena, sia inferiore a tre anni, ovvero a quattro nei casi previsti dall’art. 47 ter, comma 1, ord. pen., o sei, nei casi di cui agli artt. 90 e 94 D.P.R. 309 del 1990.
Il pubblico ministero, ai fini del calcolo della pena da espiare e, quindi, di valutare in concreto se l’ordine di esecuzione debba essere sospeso o meno, sempre che la condanna non si riferisca a un delitto di cui all’art. 4 bis ord. pen., è tenuto a verificare l’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile e a computare anche le detrazioni previste dall’art. 54 ord. pen., anche trasmettendo gli atti al magistrato di sorveglianza affinché si pronunci sul punto (così il comma 4 bis dell’art. 656 cod. proc. pen.).
La specifica previsione che impone all’organo dell’esecuzione di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza si applica nei soli casi in cui il riconoscimento dei periodi di liberazione anticipata comporti una pena finale da espiare tale da comportare, ai sensi del comma 5, la sospensione dell’ordine di esecuzione.
In una corretta prospettiva interpretativa, infatti, se da una parte si deve escludere che la disposizione si riferisca a tutti i casi in cui la pena sia
superiore ai limiti indicati nel successivo comma quinto, dall’altro, diversamente da quanto indicato dal giudice dell’esecuzione, si deve ritenere che la previsione abbia lo specifico fine di evitare l’inutile e dannoso ingresso in carcere di soggetti la cui esecuzione, per il residuo in concreto da espiare, può e deve essere sospesa (Sez. 4, n. 48993 del 11/10/2017, COGNOME, Rv. 271157 – 01).
2.2. Nel caso di specie -a prescindere dall’errata affermazione per cui gli atti andrebbero trasmessi al magistrato di sorveglianza nel solo caso in cui la pena da espiare non sia superiore ai limiti indicati dal successivo comma 5- la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione risulta corretta.
Dalla lettura del provvedimento impugnato e del ricorso, infatti, non è possibile desumere quali sarebbero i semestri per i quali avrebbe dovuto essere riconosciuta la liberazione anticipata e, quindi, se a seguito del computo degli stessi la pena da eseguire sarebbe stata o meno inferiore ai limiti previsti dal successivo comma 5.
Né, d’altro canto, può essere sul punto utile fare riferimento ai giorni indicati dalla difesa nell’originaria istanza a titolo di presofferto, di cui il pubblico ministero ha tenuto conto nell’emissione dell’ordine di esecuzione corretto e che risultano, anche sommati, inferiori a un semestre.
Dovendosi sul punto evidenziare che “ai fini della richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per errata applicazione dell’art. 656, comma 4 bis, cod. proc. pen., è onere del ricorrente indicare i periodi per i quali il beneficio della liberazione anticipata avrebbe dovuto essere riconosciuto e dare così conto dello specifico errore in cui sarebbe incorso il pubblico ministero omettendo di trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza”.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. < 5
Così deciso il 1° ottobre 2024.