Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 29633 Anno 2025
Penale Sent. Sez. F Num. 29633 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/08/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 04/09/1990
avverso l’ordinanza del 31/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG COGNOME che si riporta alla memoria depositata e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania del 31.7.2025 con cui è stata rigettata l’istanza di revoca ovvero di sospensione della esecuzione della sentenza emessa dalla stessa Corte il 24.6.2025 nei confronti del ricorrente, in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso il 31.3.2025 dall’Autorità Giudiziaria tedesca. La citata sentenza ha disposto la consegna allo Stato di Germania di COGNOME NOMECOGNOME alias NOME NOME COGNOME ai fini della partecipazione del predetto al procedimento relativo ad un reato di truffa commesso in Monaco di Baviera.
Il ricorrente lamenta – in sintesi – la violazione dell’art. 24 Cos rilevando come il provvedimento impugnato impedisca all’estradando di poter esercitare il proprio diritto di difesa nelle forme e nei modi previsti dal codice d procedura penale italiano.
Osserva di essere sottoposto ad un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Salerno, ove è imputato del reato di truffa in concorso con altra persona, e che l’udienza per tale procedimento si terrà in data 23.10.2025. L’estradando intende esercitare il proprio diritto di difesa attraverso il proprio esame controesame nel procedimento che lo vede imputato in Italia, nel quale è già fissata una data di udienza, mentre nulla si sa in ordine ai tempi del procedimento penale tedesco. L’ordinanza impugnata viola la volontà dell’estradando di volere essere giudicato in Italia per i reati commessi in Germania.
2.1. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle censure proposte.
Come già indicato nel “ritenuto in fatto”, con sentenza del 24 giugno 2025, la Corte di appello di Catania ha disposto la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria tedesca, in esecuzione di un MAE emesso in data 31.3.2025, ai fini della partecipazione del predetto al procedimento a suo carico per reati contro la pubblica fiducia (frode), commessi in Monaco di Baviera dal 31.1.2025 al 3.3.2025.
Con sentenza del 16 luglio 2025 la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal COGNOME avverso la sentenza che ha reso esecutivo il MAE e risulta che la consegna non è ancora stata eseguita in quanto il COGNOME si è reso irreperibile.
Nella citata sentenza la Suprema Corte ha precisato che il Tribunale di Monaco di Baviera ha emesso il MAE in relazione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in quello Stato,sul presupposto del pericolo di fuga e non solo, quindi, per assicurare la sua partecipazione al processo che si svolgerà in Germania per il reato di truffa.
Dagli atti si evince che il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito di una istanza presentata dal difensore del ricorrente alla Corte di appello
di Catania, quale giudice dell’esecuzione, con richiesta di “revocare ovvero sospendere” l’esecuzione della sentenza del 24.6.2025, con cui è stata disposta la consegna del prevenuto allo Stato di Germania, onde consentire all’estradando di partecipare al procedimento penale n. 271/2025 R.G. Dib. pendente presso il Tribunale di Salerno, la cui prossima udienza è fissata al 23.10.2025.
Su tale richiesta, di sostanziale sospensione del provvedimento di consegna, divenuto esecutivo, il Giudice dell’esecuzione ha opposto la legittima considerazione per cui “le ragioni difensivamente rassegnate in istanza e poste a fondamento della richiesta di sospensione non rientrano tra le ipotesi per cui è possibile disporre la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di consegna, analiticamente indicate all’art. 23 della (legge) 22 aprile 2005 n. 69, cui viene fatto integrale rinvio”.
In questa sede il ricorrente insiste nel sostenere come l’ordinanza impugnata violi il suo diritto di difesa a partecipare al procedimento penale nel quale è imputato in Italia, senza tuttavia considerare che:
il richiamato art. 23 I. n. 69/2005 non prevede, fra i casi di sospensione della consegna, l’esigenza del prevenuto di partecipare ad un procedimento penale in Italia, né il ricorrente ha prospettato una causa di forza maggiore rilevante ai sensi del secondo comma del citato art. 23;
il MAE di cui si tratta è stato emesso non soltanto a fini processuali ma anche per dare esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere sul presupposto del pericolo di fuga;
la sentenza del 24.6.2025 ha disposto che il prevenuto, dopo essere stato sottoposto al processo in Germania, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti dallo Stato di emissione.
Anche volendo interpretare l’istanza del ricorrente ai sensi della disposizione di cui all’art. 24, comma 1, I. n. 69 del 2005, si deve ribadire che la facoltà riconosciuta alla Corte d’appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del predetto mandato (come nel caso), implica una valutazione di tipo discrezionale, basata sui criteri desumibili dall’art. 20 della I. n. 69 del 2005, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l’abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 13994 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272768 01; Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010 – dep. 29/09/2010, COGNOME, Rv. 24800601).
Nella specie, la Corte di appello, se pur sinteticamente, ha effettuato la suddetta valutazione, ritenendo che non vi fossero ragioni per sospendere (o
rinviare) la consegna, potendo il prevenuto avvalersi dei comuni mezzi telematici di video collegamento per partecipare al processo pendente in Italia, in maniera
tale da esercitare compiutamente il diritto di difesa.
6. All’inammissibilità del ricorso – non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000) –
conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
La Cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. N. 69/2005.
Così deciso il 21 agosto 2025
Il Consigl’ e estensore GLYPH
La Presidente