Sospensione Improcedibilità: La Cassazione Blocca l’Applicazione Retroattiva
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione Penale ha fornito un chiarimento fondamentale sui limiti temporali di applicazione dell’istituto della sospensione improcedibilità, introdotto dalla Riforma Cartabia. La decisione sottolinea un principio cardine del nostro ordinamento: le nuove norme processuali non possono essere applicate retroattivamente a reati commessi prima della loro entrata in vigore. Questo caso specifico riguarda l’erronea sospensione dei termini di improcedibilità per un reato del 2017.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza della Corte di Appello di Catania. Quest’ultima, nell’ambito di un processo per un reato commesso tra il 28 giugno e il 3 luglio 2017, aveva disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Contestualmente, ai sensi dell’art. 344 bis, comma 4, del codice di procedura penale, la Corte territoriale aveva ordinato la sospensione dei termini di improcedibilità per tutta la durata di tale rinnovazione.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato questa ordinanza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una palese violazione di legge. Il motivo del ricorso era semplice ma decisivo: l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del processo, così come la relativa possibilità di sospensione, è stato introdotto solo con la legge n. 134/2021 (Riforma Cartabia) e si applica ai soli reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. Applicare tale istituto a un reato del 2017 costituiva, secondo la difesa, un’errata applicazione della legge.
La Decisione e la corretta applicazione della Sospensione Improcedibilità
La Corte di Cassazione, accogliendo la tesi del ricorrente e conformandosi alla richiesta del Procuratore Generale, ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata. La decisione si fonda su una logica giuridica ineccepibile. Non si può sospendere un termine che, per quel determinato procedimento, non esiste e non è applicabile.
Il cuore della questione risiede nel principio di irretroattività della legge processuale penale. Le norme che introducono nuovi istituti procedurali, come l’improcedibilità, non possono disciplinare fatti (reati) commessi prima della loro vigenza.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte, seppur sintetiche nel provvedimento, si basano su un’argomentazione granitica. L’articolo 344 bis c.p.p., che disciplina l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, non era in vigore all’epoca dei fatti contestati all’imputato (2017).
L’errore della Corte d’Appello è stato quello di applicare meccanicamente una norma processuale sopravvenuta, senza considerare il suo ambito di applicazione temporale. Poiché l’istituto dell’improcedibilità non poteva essere invocato per quel processo, ne consegue logicamente che nemmeno la sua sospensione poteva essere disposta. La Corte di Cassazione ha quindi ripristinato la corretta applicazione della legge, annullando un provvedimento che, applicando retroattivamente la normativa, risultava illegittimo.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale a tutela della certezza del diritto e del principio tempus regit actum. La disciplina dell’improcedibilità e i relativi meccanismi, inclusa la sospensione dei termini, rappresentano una novità significativa nel panorama processuale penale, ma la loro applicazione è strettamente circoscritta ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della Riforma. La decisione della Suprema Corte serve da monito per i giudici di merito, ricordando loro di verificare sempre l’ambito temporale di applicazione delle norme procedurali, specialmente quelle introdotte da riforme di sistema, per evitare errori che possono inficiare la validità dei provvedimenti giudiziari.
Quando si applicano le norme sulla improcedibilità previste dall’art. 344 bis c.p.p.?
Le norme sull’improcedibilità si applicano esclusivamente ai procedimenti per reati commessi a partire dalla data di entrata in vigore della legge che le ha introdotte, non avendo efficacia retroattiva.
È legittimo sospendere i termini di improcedibilità per un reato commesso nel 2017?
No, non è legittimo. Poiché l’istituto dell’improcedibilità non si applica ai reati commessi nel 2017, non è possibile disporre la sospensione di termini che non sono giuridicamente rilevanti per quel procedimento.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza della Corte d’Appello, stabilendo che quest’ultima aveva erroneamente applicato la legge disponendo la sospensione dei termini di improcedibilità per un reato al quale tale istituto non era applicabile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20967 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a CATENANUOVA il 06/06/1966 avverso l’ordinanza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia e procuratore speciale di COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Catania, all’udienza del 19 febbraio 2025, ha disposto ai sensi dell’art. 344 bis, comma 4, cod. proc. Pen., la sospensione dei termini di improcedibilità per tutta la durata della rinnovazione istruttoria.
Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 344 bis, comma 4, 125 cod. proc. pen. allegando, in particolare, l’erronea applicazione di legge in relazione all’istituto della improcedibilità in un procedimento che ha ad oggetto un reato commesso dal 28 giugno 2017 al 3 luglio 2017.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio.
4. E’ pervenuta rinuncia al ricorso datata 28 aprile 2025 regolarmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, motivata dall’intervenuta revoca del
provvedimento impugnato a opera della Corte di appello di Catania.
5. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc.
pen. attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d’inarnmissibili segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,
mentre le ragioni della rinuncia escludono l’ulteriore onere in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Così è. deciso, 13/05/2025
AO
Il Presidente
NOME
Il Cons)gliere estensore