Sospensione Feriale Termini: La Cassazione Chiarisce i Limiti per il Deposito delle Sentenze
La sospensione feriale termini è un istituto cruciale nel diritto processuale, ma la sua applicazione non è universale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: questa sospensione non riguarda i termini per la redazione e il deposito delle motivazioni delle sentenze da parte dei giudici. Comprendere questa distinzione è essenziale per evitare errori procedurali che possono portare all’inammissibilità di un’impugnazione.
Il Caso: Un Appello Dichiarato Tardivo
Un imputato proponeva ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato il suo appello tardivo. Il ricorrente sosteneva che il termine per impugnare la sentenza di primo grado non fosse ancora scaduto, calcolando erroneamente che anche il termine a disposizione del giudice per depositare le motivazioni fosse soggetto alla pausa estiva.
La Corte d’Appello, invece, aveva calcolato la scadenza per l’impugnazione senza applicare la sospensione al termine di deposito della sentenza, fissando di conseguenza una data anteriore. Questo calcolo ha reso l’appello presentato dal soggetto inammissibile per tardività.
La Sospensione Feriale Termini e il Lavoro del Giudice
Il cuore della questione giuridica verte sulla corretta interpretazione della Legge n. 742 del 1969. Il ricorrente riteneva che la sospensione feriale termini dovesse applicarsi a tutti i termini processuali, inclusi quelli che scandiscono l’attività del giudice, come il deposito della motivazione.
Questa interpretazione, tuttavia, è stata giudicata errata dalla Suprema Corte. L’ordinanza in esame si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare a una pronuncia delle Sezioni Unite, che ha chiarito in modo definitivo la portata dell’istituto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente individuato il giorno di scadenza per la presentazione dell’impugnazione senza considerare alcuna sospensione per il deposito della sentenza di primo grado.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili che impegnano inutilmente la giustizia.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e si fondano su un principio consolidato. I giudici hanno spiegato che la legge sulla sospensione feriale termini si applica esclusivamente ai termini che incombono sulle parti processuali (imputato, pubblico ministero, parte civile, ecc.) per il compimento di atti del procedimento. Non si estende, invece, ai termini che regolano l’attività del giudice.
La Corte ha specificato che anche le modifiche normative successive, come quelle introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 che hanno ridotto il periodo di ferie dei magistrati, non hanno alterato questa impostazione. Il termine per la redazione e il deposito della sentenza è un onere funzionale del giudice e non rientra tra gli atti di parte sospesi durante il periodo feriale.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza un principio procedurale di grande importanza pratica. Gli avvocati e le parti devono calcolare i termini per le impugnazioni tenendo conto che il dies a quo (il giorno da cui inizia a decorrere il termine) è fissato dalla data di deposito della sentenza, e questo deposito non è influenzato dalla sospensione feriale. Un errore di calcolo su questo punto può avere conseguenze fatali, come la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, precludendo la possibilità di far valere le proprie ragioni in un grado di giudizio superiore.
La sospensione feriale dei termini si applica anche al tempo che ha il giudice per depositare la motivazione di una sentenza?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, poiché tale sospensione riguarda solo i termini che incombono sulle parti per il compimento di atti processuali.
Quali sono i termini processuali soggetti alla sospensione feriale secondo la legge?
Secondo l’art. 1 della legge n. 742 del 1969, richiamato dalla Corte, sono soggetti alla sospensione feriale soltanto i termini che incombono alle parti per il compimento degli atti del procedimento (es. proporre impugnazione, depositare memorie).
Cosa succede se un ricorso viene basato su un’interpretazione errata della sospensione feriale dei termini?
Se un ricorso si basa su un’errata interpretazione, come nel caso di specie, viene considerato manifestamente infondato. Di conseguenza, la Corte lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35212 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35212 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Con un unico motivo d’impugnazione viene dedotta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui rileva la tardività dell’appello.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ritiene che la sospensione feriale dei termini si applichi anche al termine di deposito della motivazione.
In realtà, è stato già spiegato che «I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all’art. 16 ha ridotto il periqdo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento)», (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017, DCOGNOME, Rv. 270586 – 01).
Da ciò discende la manifesta infondatezza del ricorso, atteso che la Corte di appello ha correttamente fissato al 15 ottobre 2023 il giorno in cui è spirato il termine per presentare rimpugnazione.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
GLYPH
Il Presidente