Sospensione Feriale Termini: la Cassazione Chiarisce i Limiti di Applicabilità
La corretta gestione delle scadenze processuali è un pilastro fondamentale dell’attività legale. Un errore nel calcolo di un termine può avere conseguenze drastiche, come la perdita del diritto a impugnare una decisione sfavorevole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare luce su un aspetto cruciale: l’ambito di applicazione della sospensione feriale termini, chiarendo una volta per tutte a quali adempimenti si applica e a quali no.
Il Caso: Un Appello Dichiarato Tardivo
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che un imputato intendeva contestare. L’avvocato difensore presentava il ricorso, ma la Corte d’Appello lo dichiarava inammissibile perché depositato oltre i termini di legge.
L’imputato, non rassegnandosi, proponeva ricorso per Cassazione. La sua tesi difensiva era semplice: il termine per l’appello non era scaduto, in quanto si sarebbe dovuto tener conto della sospensione feriale termini intervenuta nel periodo tra la lettura del dispositivo e il deposito delle motivazioni della sentenza.
La Questione Giuridica e la Sospensione Feriale Termini
La questione sottoposta alla Suprema Corte era, quindi, se il periodo di sospensione feriale dovesse applicarsi anche ai termini che la legge concede al giudice per redigere e depositare le motivazioni di una sentenza. Secondo la difesa, questo ‘congelamento’ dei termini avrebbe spostato in avanti la data di decorrenza per proporre l’impugnazione, rendendo l’appello tempestivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua ammenda. La decisione si fonda su un principio di diritto consolidato e di estrema importanza per tutti gli operatori del settore.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo a una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (la n. 42361/2017). In tale pronuncia, i giudici avevano già stabilito con chiarezza un principio dirimente: i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti alla sospensione feriale termini.
La legge che istituisce la sospensione feriale (L. 742/1969) ha lo scopo di garantire un periodo di riposo alle parti e ai loro difensori. Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente ai termini che incombono sulle parti private per il compimento di atti processuali (es. proporre appello, depositare memorie, notificare atti). Al contrario, i termini che riguardano l’attività del giudice, come quello per il deposito delle motivazioni, non rientrano in questo ambito. L’attività giurisdizionale, infatti, non si interrompe. La Corte ha inoltre precisato che questo principio non è stato minimamente scalfito dalle riforme che hanno ridotto la durata del periodo di ferie dei magistrati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: il calcolo dei termini per le impugnazioni deve essere eseguito con la massima attenzione, senza fare affidamento su interpretazioni estensive della normativa sulla sospensione feriale. La data da cui inizia a decorrere il termine per impugnare è quella del deposito effettivo della sentenza, indipendentemente dal fatto che tra la decisione e il deposito sia intercorso il periodo feriale. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa monitorare costantemente le cancellerie per non incorrere in decadenze irreparabili. La distinzione tra termini ‘per le parti’ e termini ‘per il giudice’ è netta e non ammette deroghe.
La sospensione feriale dei termini si applica al tempo che il giudice ha per depositare la sentenza?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che i termini stabiliti per la redazione e il deposito della sentenza da parte del giudice non sono soggetti alla sospensione nel periodo feriale.
Quali termini processuali sono soggetti alla sospensione feriale?
Secondo la legge e l’interpretazione della Cassazione, la sospensione feriale si applica soltanto ai termini che incombono sulle parti del processo (come l’imputato o la parte civile e i loro avvocati) per il compimento degli atti del procedimento, come ad esempio la presentazione di un appello.
Cosa accade se un appello viene presentato tardi a causa di un errato calcolo della sospensione feriale?
Se un appello o un ricorso viene presentato oltre i termini di legge perché si è erroneamente calcolata la sospensione feriale, questo viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (ammenda).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALABRITTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l’appello perché tardivamente proposto; esaminato il motivo di ricorso che deduce la tempestività dello stesso perché doveva essere riconosciuta la sospensione dei termini feriali nelle more del deposito della sentenza. Letta la memoria della difesa, che insiste nei motivi del ricorso.
Rilevato che il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto fissato da Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270586, secondo il quale i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all’art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. I termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono, infatti, soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024
l’ere estensore
Il Presidente