Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26439 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova, con ordinanza emessa in data 10 dicembre 2023, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 20 giugno 2023, rilevando come la stessa fosse intempestiva.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico articolato motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge processuale e profili di illegittimità costituzionale.
e
La ricorrente, dopo aver evidenziato che la tardività dell’appello è conseguita alla sospensione feriale, che non è stata computata dalla Corte genovese quanto al termine di deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnanda, rileva come l’intervento delle Sezioni Unite nel 2017 costituisca di fatto non una interpretazione ma una sostituzione delle prerogative RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, in relazione al tenore RAGIONE_SOCIALE legge 7 ottobre 1969, n. 742.
La ricorrente riprende e fa proprio un provvedimento del Tribunale di Palermo, che aveva ritenuto che la nozione di termini processuali riconnprenda anche quello per il deposito delle sentenze, che vada a cadere nel corso del periodo feriale, quindi da ritenersi soggetto a sospensione, essendo le eccezioni a tale generale regola indicate dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge citata.
Inoltre, non sarebbe sufficiente il riferimento alla ratio RAGIONE_SOCIALE disciplina, che le Sezioni Unite hanno ricondotto alla assenza di sanzioni processuali per il deposito delle sentenze, sussistenti invece per gli altri termini processuali.
Anche ingiustificata, secondo la ricorrente, risulterebbe la disparità di trattamento fra i pubblici ministeri e i giudici, essendo nel primo caso sospesi i termini per le relative attività e non anche nel secondo caso, in violazione dell’art. 3 Cost.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 – con le quali ha chiesto il rigetto richiamando la motivazione delle Sez. U, COGNOME.
Il ricorso è stato trattato, quindi, senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Va premesso che, a seguito dell’art. 16, comma 1, dl. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla I. 10 novembre 2014, n. 162, che ha
ridotto la durata del periodo feriale, lasciando immutato il tenore RAGIONE_SOCIALE norma nel resto, l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 742 del 1969 recita: «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale».
In merito alla estensione RAGIONE_SOCIALE sospensione feriale anche ai termini di deposito delle sentenze, per ben due volte sono intervenute le Sezioni Unite.
Una prima volta le Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205335 01 hanno chiarito che il termine per la redazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di cui all’art. 544 cod. proc. pen. – alla scadenza del quale decorre l’ulteriore termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen. – non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l’ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
A tale pronuncia, in modo conforme, seguivano numerose decisioni di questa Corte, fra le quali Sez. 4, n. 15753 del 05/03/2015, Basile, Rv. 263144 – 01, che confermava come il termine per la redazione RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza non sia soggetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALE sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso (conf.: n. 178 del 1992, n. 8046 del 1995, Rv. 202030 – 01, n. 462 del 1996, Rv. 203789 – 01, n. 460 del 1997, Rv. 207730 – 01, n. 12685 del 2001, Rv. 219114 – 01, n. 29688 del 2001, Rv. 219788- 01, n. 28931 del 2002, Rv. 221813 – 01, n. 38396 del 2002, Rv. 222466 – 01, n. 10675 del 2003, Rv. 223783 – 01, n. 41834 del 2007, Rv. 237983 – 01).
Unica sentenza difforme risultava essere quella, antecedente rispetto a Sez. U., COGNOME, di Sez. 1, n. 5193 del 22/03/1995, COGNOME, Rv. 201874 – 01, che aveva ritenuto la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, operante anche in relazione al termine per la redazione delle sentenze e, in genere, dei provvedimenti giudiziari. Da ciò derivava che, quando il termine di deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione di un provvedimento maturi tra 11 agosto e il 15 settembre e, per tale motivo, sia prorogato a data successiva alla fine del periodo di sospensione, quello di proporre impugnazione decorre dalla scadenza di tale ultima data.
3. La necessità dell’ulteriore intervento delle Sezioni Unite è scaturita, quindi, dalla citata modifica normativa ad opera dell’art. 16 d.l. 132 del 2014, che, immutata la disposizione, ha solo ridotto il termine del periodo feriale riducendolo da 45 giorni a 30 giorni.
Va chiarito da subito richiamato quanto osservato da Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270586 – 01, in tema di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE disciplina in esame: in relazione al parametro rappresentato dall’art. 36 Cost., la novella ha certamente ridotto le ferie dei magistrati, equiparandole a quelle degli altri impiegati civili dello Stato, e però ha rimesso la previsione degli strumenti organizzativi necessari a garantire la effettività del godimento di quelle ad oggi spettanti ai rispettivi organi di governo autonomo, strumenti che, osservano le Sezioni Unite, «costituiscono “un vero e proprio obbligo” dal momento che non può essere ignorato che i magistrati, a differenza degli altri impiegati dello Stato, sono tenuti a scrivere e depositare i provvedimenti anche in periodo feriale».
Hanno osservato le Sezioni Unite come dai lavori parlamentari siano emersi due emendamenti che tendevano a introdurre la sospensione dei termini di deposito delle sentenze, ma gli stessi non furono accolti e fu invece preferita la strada delle misure organizzative tese a garantire l’effettività del periodo feriale.
Infatti, proprio in conseguenza RAGIONE_SOCIALE innovazione legislativa, la normativa secondaria del RAGIONE_SOCIALE ha previsto l’«Adozione di misure organizzative in materia di ferie dei magistrati ex art. 16, comma 4, decreto legge 12 settembre 2014, n. 132», con delibera del 25 marzo 2015 e, poi, con la «Ricognizione delle circolari e delle delibere del C.S.M. in tema di ferie», in data 20 aprile 2016, con le quali veniva disposto, quale misura organizzativa obbligatoria, la definizione di un periodo da destinare alla stesura di provvedimenti introitati (cd. distacco) e di preparazione delle udienze (cd. rientro) da inserire nell’ambito delle cd. tabelle feriali.
Per altro le Sez. U, COGNOME, richiamano anche una pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, traendone così ulteriore conferma che la sospensione riguardi i termini relativi alle attività delle parti del processo e non anche il deposito delle sentenze. Difatti, la Corte delle leggi ha reiteratamente affermato (da ultimo con sent. n. 222 del 2015) che «l’ambito di applicazione e la finalità dell’istituto RAGIONE_SOCIALE sospensione feriale dei termini processuali, nato dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost.) (sent. n. 255 del 1987), cui deve essere accordata tutela, quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere un suo diritto (sent. n. 49 del 1990)».
A fronte di tali argomentazioni e di un orientamento ormai consolidato, anche validato dalle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, che individuano solo le parti come fruitori e beneficiari RAGIONE_SOCIALE sospensione del termini e non il giudice, manifestamente infondata è la dedotta disparità di trattamento fra magistrati giudicanti e requirenti, godendo sia gli uni che gli altri del medesimo regime ordinamentale anche in tema di ‘distacco’ e ‘rientro’ dal periodo feriale e, comunque, essendo le attività di parte e di giudicante diverse funzionalmente e come tali non assimilabili.
Non essendovi ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato, deve verificarsi come nel caso in esame la sentenza di primo grado fu emessa il 20 giugno 2023, con termine di deposito di 45 giorni, termine che risultava scadere il 4 agosto 2023.
Il termine per la presentazione dell’appello era, ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di 45 giorni, a partire dal 1° settembre 2023.
Essendo stato il termine di deposito rispettato, l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta al più tardi il 16 ottobre 2023, calcolando i 45 giorni a partire dal primo giorno successivo alla fine del periodo feriale del 31 agosto 2023, mentre l’appello è stato depositato il 19 ottobre 2023, quindi tardivamente.
L’imputata, infine, è indicata come presente dalla sentenza di primo grado, cosicché non poteva fruire RAGIONE_SOCIALE dilazione di ulteriori 15 giorni previsti dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 02/04/2024 Il Consigliere estensore
Il Prèsidente