Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28313 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACQUAPPESA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dallo stesso avverso la sentenza di condanna di primo grado per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e da operazioni dolose;
Ritenuto che il ricorso – che deduce la tempestività dell’atto di appello facendo leva sulla sospensione feriale e, comunque, sull’errore incolpevole o dovuto a forza maggiore o a caso fortuito – è manifestamente in quanto:
la sentenza di primo grado è stata deliberata il 30 maggio 2023, all’esito di un processo svoltosi alla presenza dell’imputato; il Tribunale si è assegnato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; tale termine – che secondo ius receptum non soggiace alla sospensione feriale (cfr. per tutte Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D’COGNOME, Rv. 27058) – è spirato il 28 agosto 2023, la motivazione è stata depositata tempestivamente;
il termine per l’impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) rimane, invece, sospeso nel periodo feriale e quindi riprende a decorrere da 1 settembre 2023 ed è scaduto il 16 ottobre 2023 (poiché il 15 ottobre 2023 cadeva in giorno festivo);
l’appello è stato presentato soltanto il 12 novembre 2021;
opera, pertanto, la causa di inammissibilità di cui all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. correttamente rilevata e dichiarata dalla Corte di appello con l’ordinanza impugnata;
Considerato che i rilievi difensivi a sostegno della tempestività del ricorso sono palesemente destituiti di fondamento, in quanto:
come già anticipato, il collegio aderisce al principio, da anni consolidato nella giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, secondo cui i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale (per tutte Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205335; Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270586);
non assume carattere di novità la riduzione da 45 a 30 giorni del periodo feriale, poiché la circostanza è già stata valutata dalle Sezioni Unite che hanno ribadito la validità del principio anche dopo le modifiche introdotte dal dl. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270586) e questo per l’evidente e insuperabile ragione che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento. È sufficiente rimandare alla ampiezza di argomenti autorevolmente esposti dalle Sezioni Unite
COGNOME nel disattendere l’opzione, prospettata nell’ordinanza di rimessione, facente leva su una «ingiustificata quanto concreta “manomissione” del diritto costituzionale ad un periodo di riposo congruo, derivante dalla necessità di far fronte anche in periodo feriale allo smaltimento de/lavoro arretrato o di quello da preparare per le scadenze successive al termine» (cfr. paragrafi 3 e ss. della pronuncia citata);
non ricorre alcuna ipotesi di overruling, né può ipotizzarsi un errore incolpevole dato che il principio di diritto è stato sancito dalle Sezioni Unite da almeno sei anni prima rispetto alla proposizione dell’atto di appello in esame e, da allora, non ha mai conosciuto statuizioni difformi;
non è neppure dedotta una situazione riconducibile alla nozione di casa fortuito; quanto alla “forza maggiore”, non è dato comprendere come le condizioni di salute dell’imputato (“aggiornate all’estate del 2023”) e le difficoltà di spostamento dello stesso (residente “vicino all’INDIRIZZO del INDIRIZZO Roma”) possano aver determinato il ritardo nella presentazione dell’atto di appello da parte dell’AVV_NOTAIO che, peraltro, è lo stesso difensore di fiducia che assisteva l’imputato in primo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.