Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20034 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20034 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di: NOME COGNOME nato in Senegal il 10/01/1980, NOME COGNOME nato in Senegal il 01/01/1983, avverso la ordinanza in data 14/01/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurator generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delle propost impugnazioni.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Reggio Calabria, nel legittimo esercizio del potere di verifica d rispetto della previsione normativa di cui all’art. 581, comma 1, cod. proc. pen., correttamente ritenuto che l’impugnazione fosse stata proposta -dal difensore degli imputatifuori termine e ne ha legittimamente dichiarato la inammissibilità, secondo quanto impone l’art. 591, comma 1, lett. c, in riferimento al testo dell’art. 585, cod. proc. pen.
1.1. L’atto di impugnazione nel merito, depositato il 29 ottobre 2018, risulta infatti prop oltre il termine perentorio di 45 giorni previsto dall’art. 585, corna 1, lett. c) cod. pro calcolato in relazione al termine (60 giorni) riservato dal Tribunale (sent. del 19 giugno 201 depositata il 9 agosto successivo) per il deposito della motivazione. Termine raggiunto, -con l conseguente consumazione della facoltà di impugnazione- in data 15 ottobre 2018.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, che lamenta duplice violazione della legge penale processuale:
2.1. per non avere la Corte territoriale tenuto conto della sospensione feriale dei termi processuali, che spiegherebbe effetti anche sui termini riservati dalla giurisdizione per il depos della motivazione; cosicché, tenendo conto della sospensione feriale, la proposizione della impugnazione avrebbe dovuto considerarsi tempestiva;
2.2. per non avere la Corte tenuto conto di quanto dispone il comma 1 bis dell’art. 585 cod. proc. pen., che per l’imputato assente nel giudizio a quo aggiunge 15 giorni ulteriori agli ordinari termini per l’impugnazione
Con requisitoria scritta, diffusamente argomentata in diritto, in data 26 marzo 2025 i Pubblico ministero presso questa Corte chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza in diritto dei mot posti a sostegno della impugnazione.
4.1. I termini per la redazione ed il deposito della motivazione non sono infatti soggett sospensione alcuna nel periodo feriale; ciò anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 de 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all’art. 16 ha ridotto il periodo di sospensione feriale da 45 a 30 giorni (Sez. U., n. 42361, del 20/7/2017, R 270586; preceduta sul punto specifico da Sez. 5, n. 18328, del 24/2/2017, Rv. 269619: in motivazione la Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli dettati per il compimento di at procedimento). L’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte nel luglio del 2017 non risulta contrastato da altre successive decisioni delle Sezioni semplici.
4.2. Quanto al secondo motivo, il ricorrente non tiene conto del regolamento normativo della transizione processuale. Il disposto normativo di cui al comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen.
introdotto dall’art. 33 d.lgs. 150/2022, è applicabile, ai sensi dell’art. 89, comma 3, dello s decreto legislativo, soltanto alle sentenze
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pronunciate dopo l’entrata in vigore della
— riforma e, pertanto, a partire dal 31 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall’art. 99-bis d.
162/2022 (convertito nella legge 199/2022). La nuova disposizione di cui all’art. 585 comma 1- bis, così come le altre che hanno novato la disciplina delle impugnazioni, sono accomunate nella
disposizione transitoria di cui al citato art. 89 comma 3, che individua il parametro cronolog della innovazione nella data della pronuncia della sentenza impugnata. Nella fattispecie, l
sentenza impugnata è stata emessa dal Tribunale di Locri il 12 giugno 2018, ben prima dell’entrata in vigore della novella processuale, con conseguente inapplicabilità della medesima
disposizione all’appello proposto.
5. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Cor l’assenza di questioni giuridiche complesse proposte con i motivi di ricorso, giustifica la redazio della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilq i ricorsp e condanna Ai- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 aprile 2025.