Sospensione feriale termini: la Cassazione ne conferma l’applicazione in Sorveglianza
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I Penale, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di procedura penale, stabilendo che la sospensione feriale dei termini trova piena applicazione anche nei procedimenti che si svolgono davanti alla magistratura di sorveglianza. Questa decisione chiarisce un punto cruciale per la tutela dei diritti dei detenuti, annullando un provvedimento che aveva erroneamente dichiarato inammissibile un reclamo perché ritenuto tardivo.
I Fatti del Caso: Un Reclamo Respinto per Tardività
Il caso trae origine dalla richiesta di un detenuto, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis, di poter ricevere cibi cotti all’interno di un pacco postale. L’amministrazione penitenziaria aveva rigettato la sua istanza. Contro tale diniego, il detenuto aveva proposto reclamo al Magistrato di Sorveglianza, il quale lo aveva a sua volta respinto.
Successivamente, l’interessato ha impugnato la decisione del Magistrato davanti al Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo, tuttavia, non è entrato nel merito della questione, dichiarando il reclamo inammissibile. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l’impugnazione fosse stata presentata oltre i termini di legge, calcolando il tempo trascorso dalla notifica del provvedimento (27 luglio) al deposito del reclamo (29 agosto) senza considerare il periodo di sospensione feriale.
La questione giuridica e la validità della sospensione feriale termini
Il ricorrente ha adito la Corte di Cassazione, denunciando l’erronea applicazione della legge. La difesa ha sostenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse sbagliato a non applicare la sospensione feriale dei termini, istituto che congela il decorso dei termini processuali durante il mese di agosto. Se tale sospensione fosse stata considerata, il reclamo sarebbe risultato tempestivo e quindi ammissibile.
Il nodo centrale della controversia era quindi stabilire se la disciplina della sospensione feriale, prevista in via generale dalla Legge n. 742 del 1969, si estendesse anche ai giudizi di sorveglianza, che sono caratterizzati da esigenze di celerità ma non rientrano nelle specifiche eccezioni previste dalla legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo pienamente la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno richiamato un principio di diritto consolidato, citando un proprio precedente (Sez. 1, n. 26696 del 23/05/2013), secondo cui la sospensione feriale dei termini opera anche nel procedimento di sorveglianza.
La Corte ha specificato che le eccezioni alla regola generale della sospensione sono tassative e non possono essere estese per analogia. Poiché i procedimenti davanti alla magistratura di sorveglianza non sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della Legge n. 742/1969, la sospensione deve essere applicata. Di conseguenza, la decisione del Tribunale di Sorveglianza di dichiarare il reclamo tardivo è stata giudicata errata in diritto. Il calcolo dei termini, epurato dal periodo di sospensione feriale, dimostrava infatti la tempestività dell’impugnazione.
Le Conclusioni
In virtù di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata. Tuttavia, non ha deciso nel merito della richiesta originaria del detenuto, ma ha disposto il rinvio del caso al Tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio. Quest’ultimo dovrà ora esaminare il reclamo, considerandolo ammissibile, e pronunciarsi sulla legittimità o meno del diniego di ricevere cibi cotti. La sentenza ribadisce l’importanza del rispetto delle garanzie procedurali, assicurando che l’istituto della sospensione feriale dei termini protegga i diritti di tutte le parti, inclusi i soggetti detenuti, anche nei procedimenti di esecuzione della pena.
La sospensione feriale dei termini si applica ai procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la sospensione feriale dei termini, prevista dalla Legge n. 742 del 1969, si applica anche ai procedimenti che si svolgono davanti alla magistratura di sorveglianza, in quanto non rientrano tra le materie espressamente escluse.
Perché il reclamo del detenuto era stato inizialmente dichiarato inammissibile?
Il Tribunale di Sorveglianza lo aveva dichiarato inammissibile perché ritenuto tardivo. Il Tribunale aveva calcolato il termine per l’impugnazione senza tenere conto del periodo di sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto), commettendo così un errore di diritto.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione e cosa comporta?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e ha rinviato il caso allo stesso Tribunale per un nuovo giudizio. Ciò comporta che il reclamo del detenuto dovrà essere considerato ammissibile e il Tribunale dovrà pronunciarsi nel merito della sua richiesta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25820 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
h GLYPH NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/serrt-it-e le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 10 novembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, che ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo ex art. 35-bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 27 maggio 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. avverso il provvedimento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la sua richiesta di ottenere, quale soggetto detenuto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., cibi cotti all’interno di un pacco postale e non solo nel pacco consegnato in occasione di un colloquio con i difensori.
Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato la tardività del reclamo ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., posto che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato notificato all’interessato il 27 luglio 2023 e l’impugnazione era stata proposta solo il 29 agosto 2023.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, con riferimento agli artt. 666, 678 cod. proc. pen., 35-bis Ord. pen., 1 e 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che la sospensione feriale dei termini trovi applicazione anche nei giudizi di sorveglianza e che, quindi, il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stato depositato nei termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto ribadire il condiviso principio di diritto secondo il quale l sospensione feriale dei termini opera anche nel procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 26696 del 23/05/2013, Bove, Rv. 256049), sicché è errata la decisione di non rispettare tale sospensione dichiarando tardiva e di conseguenza inammissibile l’impugnazione.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 29/03/2024