Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14529 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il termine per il deposito della motivazione della sentenza non sospeso durante il periodo feriale, cioè dall’i al 31 agosto di ciascun anno sol secondo quanto autorevolmente ribadito, da ultimo, da Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270586 – 01;
che, di conseguenza, COGNOME avrebbe dovuto proporre impugnazione, avverso la sentenza emessa, nei suoi confronti, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia il 6 giugno 2023, entro quarantacinque giorni a partire dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato con dispositivo, e, quindi, non più tardi del 20 ottobre 2023;
che, con la decisione impugnata, il giudice dell’esecuzione ha correttament disatteso la richiesta di revoca dell’esecutorietà della predetta senten avanzata sul fallace postulato dell’applicabilità al termine ex ar . 544, comma 3, cod. proc. pen., della sospensione nel periodo feriale;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 22/02/2024.