Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34452 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34452 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Pe ha confermato quella del Tribunale di Spoleto;
Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: la sentenza è stata pronunciata il 2024; – i giorni fissati per il deposito della motivazione sono 90 e il termine per scadeva il 2 settembre 2024, mentre la sentenza è stata depositata prima della scadenza agosto 2024; il termine per impugnare è di 45 giorni ex art. 585 comma 1, lett.c), cod pen. e decorreva dal 2 settembre 2024, cosicché scadeva il 12 ottobre 2024; il rico cassazione è stato presentato soltanto il 14 novembre 2024 e quindi è tardivo;
Considerato che, per altro, il termine di impugnazione non deve accrescersi ex art. comma 1-bis, cod. proc. pen. di 15 giorni, in quanto trattato in forma cartolare (cfr. 1585 del 07/12/2023, dep. 12/01/2024, Rv. 285606 – 01; Sez. 6, n. 49315 del 24/10/20 Rv. 285499 – 01). Inoltre, il termine per il deposito della sentenza non viene sospeso d periodo feriale per le ragioni che seguono, secondo un consolidato orientamento. Infatt 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla I. 10 nov 2014, n. 162, ha ridotto la durata del periodo feriale, lasciando immutato il tenore de nel resto, art. 1 della legge n. 742 del 1969, che recita: «Il decorso dei termini p
relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di de periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice procedura penale». In merito alla estensione della sospensione feriale anche ai termini di deposito delle sentenze, per ben due volte sono intervenute le Sezioni Unite, escludendo la sospensione. Dapprima le Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205335 – 01 hanno chiarito che il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 cod. proc. pen. – a scadenza del quale decorre l’ulteriore termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen. – non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l’ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. A tale pronuncia, in modo conforme, seguivano numerose decisioni di questa Corte, fra le quali Sez. 4, n. 15753 del 05/03/2015, COGNOME, Rv. 263144 – 01, che confermava come il termine per la redazione della motivazione della sentenza non sia soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l’impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso (conf.: n. 178 del 1992, n. 8046 del 1995, Rv. 202030 – 01, n. 462 del 1996, Rv. 203789 – 01, n. 460 del 1997, Rv. 207730 – 01, n. 12685 del 2001, Rv. 219114 – 01, n. 29688 del 2001, Rv. 219788 – 01, n. 28931 del 2002, Rv. 221813 – 01, n. 38396 del 2002, Rv. 222466 – 01, n. 10675 del 2003, Rv. 223783 – 01, n. 41834 del 2007, Rv. 237983 – 01). Unica sentenza difforme risultava essere quella, antecedente rispetto a Sez. U., COGNOME, della Sez. 1, n. 5193 del 22/03/1995, Mancuso, Rv. 201874 – 01, che aveva ritenuto la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, operante anche in relazione al termine per la redazione delle sentenze e, in genere, dei provvedimenti giudiziari. Da ciò derivava che, quando il termine di deposito della motivazione di un provvedimento maturi tra l’1 agosto e il 15 settembre – all’epoca – e, per tale motivo, sia prorogato a data successiva alla fine del periodo di sospensione, quello di proporre impugnazione decorre dalla scadenza di tale ultima data. Una seconda volta sono intervenute le Sezioni Unite a seguito della citata modifica normativa ad opera dell’art. 16 d.l. 132 del 2014, che, immutata la disposizione, ha solo ridotto il termine del periodo feriale da 45 giorni a 30 giorni. Va richiamato quanto osservato da Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, COGNOMEArcangelo, Rv. 270586 – 01, che hanno ribadito che termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all’art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. In motivazione la Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quel che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento: nel caso in esame il termine di impugnazione iniziava a decorrere dopo la sospensione feriale e dunque non ha subito alcuna Corte di Cassazione – copia non ufficiale
sospensione. A fronte di tali argomentazioni e di un orientamento ormai consolidato, anche validato dalle pronunce della Corte costituzionale, che individuano solo le parti come fruitori e beneficiari della sospensione del termine e non il giudice, ne consegue che la sospensione non operi in relazione al termine di deposito della sentenza. Ne consegue la tardività del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente