Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7244 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il 31/03/1967
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 3 luglio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Siracusa rigettava l’istanza di «declassamento dall’alta sorveglianza» avanzata dal detenuto NOME COGNOME.
NOME COGNOME proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Catania che, con ordinanza del 26 giugno 2024, lo dichiarava inammissibile, sulla base del rilievo che era stato proposto oltre il termine previsto dalla legge.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza citata. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 35-bis, comma 4, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., affermando che il reclamo fu presentato entro il termine previsto dalla legge e, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha errato nel ritenere l’impugnazione inammissibile per intempestività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Il Tribunale di sorveglianza è incorso in una inosservanza di norma di legge, perché ha ritenuto inammissibile il reclamo, avverso il provvedimento di primo grado, sulla base dell’erronea constatazione che l’impugnazione fosse stata presentata oltre il termine di quindici giorni, previsto dall’art. 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e decorrente dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione impugnata.
In realtà, dagli atti emerge che il provvedimento di primo grado, emesso nei confronti di NOME COGNOME dal Magistrato di sorveglianza di Siracusa il 3 luglio 2023, venne notificato il giorno 8 agosto 2023 al difensore, che presentò reclamo il 1° settembre 2023, quindi tempestivamente, in considerazione della sospensione dei termini nel periodo feriale.
Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di sorveglianza di Catania il 26 giugno 2024 deve essere annullata, disponendo il
rinvio allo stesso Tribunale di sorveglianza, che provvederà a nuovo giudizio sen incorrere nel vizio riscontrato.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, 5 novembre 2024.