Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9760 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9760 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata il 7/08/2025 il Tribunale di sorveglianza di Catania, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 06/08/2025, su conforme richiesta del P.M., ha revocato, a :ar data dal 29/03/2023, la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali già concessa ex art. 47 ord. pen. ad NOME COGNOME con ordinanza dello stesso Tribunale di sorveglianza del 08/03/2023, in riferimento alla pena detentiva come determinata con provvedimento di cumulo emesso in data 24/02/2022 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.
Avverso l’indicato provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo difensore fiduciario abilitato, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att cod. proc. pen. strettamente necessari per la motivazione – quattro motivi di ricorso:
violazione dell’art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen.; nullità dell’udienza per violazione delle norme sulla sospensione feriale dei termini processuali.
Si deduce l’errore nella ritenuta inoperatività dell’istituto della sospensione feriale: stante la notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale avvenuta il 22/07/2025, a fronte di espressa non rinuncia della Difesa alla sospensione dei termini come formalizzata con apposita richiesta di rinvio, il Tribunale ha errato nel calcolo matematico dei dieci giorni liberi previsti per la comparizione delle parti, che scadevano il 01/08/2025 e già non il 31/07/2025 (in base al noto principio dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur), sicché non avrebbe potuto celebrare l’udienza del 06/08/2025 in periodo feriale e conseguentemente emettere la gravata decisione, assunta in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.;
violazione dell’art. 47, comma 11, ord. pen. e vizio di motivazione; erronea valutazione dei presupposti per la revoca dell’affidamento in prova.
Si denuncia l’omessa motivazione circa le ragioni sottostanti il provvedimento di revoca, essendosi il Tribunale limitato a rilevare laconicamente la commissione del reato di furto aggravato per il quale il COGNOME è stato tratto in arresto i 15/07/2025 senza procedere a qualsivoglia valutazione circa la compatibilità della condotta con la prosecuzione della misura dell’affidamento in prova;
violazione dell’art. 47, comma 11, ord. pen. e vizio di motivazione; illegittima applicazione degli effetti ex tunc della revoca senza adeguata motivazione.
Si eccepisce la mancanza di adeguata motivazione circa la revoca retroattiva della misura, in spregio dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità; la mancata esposizione delle ragioni circa la revoca ex tunc non consente alcuna verifica circa il corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice, ch così assume forma di mero esercizio di arbitrio;
violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione prognostica.
Si deduce, infine, mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione prognostica, fondata esclusivamente sulla accertata violazione in mancanza di qualsivoglia confronto con l’intero percorso dell’affidato in prova, trascorso per un notevole periodo (due anni e quattro mesi) in ossequioso rispetto delle prescrizioni impartitegli.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta del 25/11/2025, ha chiesto l’annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo procedurale, assorbiti gli altri, in applicazione del principio secondo il quale la sospensione dei termini in periodo feriale ex lege 7 ottobre 1969, n. 742 opera nel procedimento di sorveglianza anche rispetto al termine per comparire all’udienza camerale, che non può essere inferiore ai dieci giorni, liberi e integri, di talché non possono essere computati quelli compresi nel periodo predetto, a pena di nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a regime intermedio del procedimento e del provvedimento conclusivo, che deve essere in conseguenza annullato con rinvio a norma dell’art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Invero, la costante lezione ermeneutica di questa Corte è nel senso che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disciplinata in via generale dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 – costituente normativa speciale, le cui eccezioni sono da considerarsi tassative (così, ex multis, Sez. 2, n. 34862 del 19/07/2016, Ricchiuti, in motiv. § 3) e, quindi, di stretta interpretazione, in quanto incidenti su valori (artt. 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.) costituzionalmente rilevanti (Sez. 1, n. 21904 del 15/05/2008, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 1777 del 25/03/1998, COGNOME, Rv. 210781-01) – opera, in sé, anche nel procedimento di sorveglianza rispetto a tutti i termini connessi con l’esercizio di attività di parte (Sez. 1, n. 19812 del 26/02/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 45736 del 25/09/2019, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 26696 del 23/05/2013, COGNOME, Rv. 256049-01; Sez. 1, n. 36228 del 23/09/2010, COGNOME, Rv. 248283-01; Sez. 1, n. 28469 del 27/06/2012, COGNOME, Rv. 25328101; Sez. 1, n. 6356 del 18/11/1999, dep. 2010, COGNOME, Rv. 215329-01; Sez. 1, n. 6265 del 16/11/1999, COGNOME, Rv. 214835-01; Sez. 1, n. 90 del 12/01/1998, COGNOME, Rv. 209582-01; Sez. 1, n. 410 del 2/02/1993 n. 410, COGNOME, Rv. 193305-01) e si applica tanto ai termini di comparizione, quanto a quelli previsti per la decisione (ex multis, Sez. 1, n. 3265 del 01/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 275723-21; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, COGNOME, Rv. 246633-01; Sez. 1, n. 46021 del 2004, COGNOME, Rv. 230445-01; Sez. 1, n. 3212 del 22/04/1999, COGNOME, Rv. 213716-01), incluso il termine di habeas corpus, della durata di trenta giorni, stabilito dall’art. 51-ter ord. pen. per la decisione sul
revoca di misura alternativa alla detenzione interinalmente sospesa, trattandosi di decisione da adottare previa celebrazione dell’udienza in contraddittorio (Sez. 1, n. 3265 del 01/12/2015, dep. 2016, COGNOME, cit., in fattispecie relativa ad ordinanza di revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e di contestuale rigetto dell’istanza del condannato di differimento della esecuzione della pena per motivi di salute; cfr. altresì Sez. 1, n. 36228 del 23/09/2010, COGNOME, Rv. 288283-01, riguardo al termine di trenta giorni entro il quale, in caso di sospensione cautelativa della misura alternativa alla detenzione da parte del magistrato di sorveglianza, deve intervenire la decisione del Tribunale di sorveglianza).
Anche rispetto al procedimento di sorveglianza ricorre, infatti, la ratio che informa la disciplina della sospensione feriale dei termini, che è quella di assicurare ai soggetti processuali e, anzitutto, alle parti private, la concreta possibilità d un’efficace attività difensiva (v., ad es., Sez. 2, n. 34862 del 19/07/2016, cit.), costituzionalmente tutelata (art. 24 Cost.).
2.2. Nella materia della sorveglianza, tale indirizzo giurisprudenziale è stato costantemente riferito, in modo specifico, ai reclami e alle impugnazioni in genere contemplati dalla legge di ordinamento penitenziario, i cui termini, dunque, sono da sempre considerati sottoposti a sospensione feriale (v., tra le molte: Sez. 1, n. 3265 del 01/12/2015, dep. 2016, cit.: fattispecie relativa ad ordinanza di revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e di contestuale rigetto dell’istanza del condannato di differimento della esecuzione della pena per motivi di salute; Sez. 1, n. 26696 del 23/05/2013, cit.: fattispecie relativa al termine per il reclamo avverso il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza ai sensi della legge n. 199 del 2010; Sez. 1, n. 34631 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257180-01; Sez. 1, n. 36228 del 23/09/2010, COGNOME, Rv. 248283-01: fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso i decreti presidenziali adottati de plano; Sez. 1, n. 21904 del 15/05/2008, COGNOME, Rv. 240027-01, in tema di reclamo concernente la liberazione anticipata).
2.3. Correlativamente, va ribadito che nel procedimento di sorveglianza l’inosservanza del termine libero e integro di dieci giorni che devono intercorrere tra la notifica dell’avviso di udienza camerale al difensore e la data di quest’ultima dà luogo a nullità a regime intermedio del provvedimento che lo definisce, che, se tempestivamente eccepita, impone la rinnovazione dell’avviso, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario (Sez. 1, n. 34077 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 263223-01; conf. Sez. 1, n. 41581 del 01/10/2009, COGNOME, Rv. 245055-01).
Ciò premesso e ribadito, il Tribunale di sorveglianza di Catania – che replica alla rituale richiesta difensiva di rinvio dell’udienza e alla espressa non rinuncia dei termini di sospensione feriale nei seguenti termini: «il termine di comparizione dei dieci giorni liberi andava a scadere il 31/07/2025 e dunque prima del periodo di sospensione feriale decorrente dall’i agosto 2025» (corsivo aggiunto) – ha, all’evidenza, errato nel conteggio matematico dei dieci giorni liberi e integri previsti per la comparizione delle parti all’udienza camerale di trattazione, decorrenti dal 22/07/2025 (con loro computo a partire dal 23/07/2025: dies a quo non computatur in termino), data di notifica al difensore e al condannato del decreto di fissazione dell’udienza stessa.
Diversamente da quanto si spiega nella impugnata ordinanza, i dieci giorni integri e liberi scadevano, in realtà, proprio il 1/08/2025, ossia esattamente il primo giorno di sospensione feriale dell’anno 2025 (art. 1 legge n. 742 del 1969), sicché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto celebrare l’udienza in data 06/08/2025 (e, all’esito della riserva ivi assunta, non avrebbe potuto assumere la impugnata decisione di revoca), con la conseguente illegittimità del procedimento di sorveglianza svolto in detto periodo (così già Sez. 1, n. 410 del 2/02/1993, cit.) e del relativo provvedimento conclusivo.
L’inosservanza delle indicate disposizioni, in quanto incidente sui termini a difesa, dà luogo a nullità assoluta di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a regime intermedio (Sez. 1, n. 19812 del 26/02/2021, cit., in motiv. § 3; Sez. 5, n. 46965 del 25/09/2009, Anello, Rv. 245382-01; Sez. 1, n. 34077 del 01/07/2014, cit.; Sez. 1, n. 6356 del 18/11/1999, dep. 2000, cit.; Sez. 1, n. 3212 del 22/04/1999, cit.) che – nella specie – è stata tempestivamente dedotta.
Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per violazione del contraddittorio, dovendosi applicare la regola generale di cui all’art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 28330-01; conf. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524-01; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279397-01).
La rilevazione della predetta nullità procedurale rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso, che restano assorbiti e non preclusi a un successivo eventuale esame.
Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così è deciso in Roma, il 20 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente