Sospensione Feriale: La Cassazione Conferma che non si Applica al Deposito della Sentenza
Nel complesso mondo della procedura penale, il rispetto dei termini è un pilastro fondamentale. Un ritardo, anche di un solo giorno, può compromettere irrimediabilmente il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale relativo alla sospensione feriale dei termini, chiarendo che questa non si estende al tempo che il giudice ha a disposizione per depositare le motivazioni di una sentenza. Questa precisazione è vitale per avvocati e assistiti al fine di evitare errori fatali nel calcolo dei tempi per l’impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa dell’imputato aveva proposto appello ritenendo di essere nei termini di legge. Tuttavia, la Corte territoriale aveva dichiarato l’appello tardivo e, quindi, inammissibile. Il ricorrente ha dunque adito la Corte di Cassazione, sostenendo che nel calcolo del termine per impugnare si sarebbe dovuto tener conto della sospensione feriale applicata non solo al termine per l’imputato, ma anche a quello concesso al giudice per la redazione e il deposito delle motivazioni della sentenza. Secondo questa tesi, la dilatazione del tempo a disposizione del giudice avrebbe, di conseguenza, spostato in avanti la data di decorrenza del termine per proporre l’impugnazione, rendendo così l’appello tempestivo.
La Questione Giuridica e la Sospensione Feriale
La questione centrale sottoposta alla Suprema Corte era netta: il termine per il deposito della sentenza da parte del giudice è soggetto alla sospensione feriale (che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno)? La risposta a questa domanda è decisiva, poiché dall’esatta individuazione del giorno di deposito della motivazione decorre il termine per presentare l’eventuale impugnazione. L’argomentazione del ricorrente si basava sull’idea che, se il termine del giudice si fosse ‘congelato’ durante il periodo feriale, il deposito sarebbe avvenuto in una data successiva, concedendo di fatto più tempo alla difesa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando completamente la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno richiamato un principio già consolidato e autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42361 del 2017. In tale pronuncia, la Suprema Corte nella sua massima composizione ha stabilito in modo inequivocabile che i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti alla sospensione feriale.
La ratio di questa decisione risiede nella natura stessa di tale adempimento: si tratta di un’attività che fa capo al giudice, non alle parti processuali, e che è funzionale a completare l’iter decisionale. La sospensione feriale è concepita per tutelare il diritto di difesa delle parti e l’attività dei loro difensori, non per regolare i tempi dell’attività giurisdizionale interna. La Corte ha inoltre specificato che questo principio rimane valido anche a seguito delle modifiche legislative (D.L. n. 132/2014) che hanno ridotto il periodo di ferie dei magistrati, poiché tali norme non hanno inciso sulla natura dei termini processuali.
Le Conclusioni: Impatti Pratici della Decisione
La decisione in commento, seppur concisa, ha un’enorme rilevanza pratica. Essa serve come monito per tutti gli operatori del diritto: nel calcolare i termini per un’impugnazione, non si deve mai fare affidamento su una presunta sospensione del termine di deposito della sentenza. Il dies a quo, ovvero il giorno da cui inizia a decorrere il termine per impugnare, è quello dell’effettivo deposito delle motivazioni in cancelleria, indipendentemente dal fatto che il periodo concesso al giudice per tale adempimento includesse o meno il mese di agosto. Un errore di calcolo su questo punto conduce inesorabilmente alla dichiarazione di inammissibilità dell’atto, con la conseguente cristallizzazione della sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il periodo di sospensione feriale si applica anche al tempo che ha il giudice per depositare una sentenza?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata nell’ordinanza, il termine concesso al giudice per la redazione e il deposito delle motivazioni della sentenza non è soggetto alla sospensione feriale.
Cosa succede se un appello viene proposto calcolando erroneamente la sospensione feriale per il deposito della sentenza?
Se l’appello viene depositato oltre il termine legale, calcolato a partire dalla data di effettivo deposito della sentenza (senza considerare alcuna sospensione per il giudice), esso viene dichiarato tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
Quale principio hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione su questo argomento?
Le Sezioni Unite (sentenza n. 42361/2017) hanno stabilito che i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, poiché tale sospensione è prevista a garanzia del diritto di difesa delle parti e non per regolare i tempi dell’attività del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOMECOGNOME ritenuto che deve essere trattato preliminarmente in quanto assorbente il motivo di ricorso che deduce l’illegittimità della mancata sospensione del termi per il deposito della sentenza, cui avrebbe fatto seguito la dilatazione del te per proporre impugnazione, e che, pertanto, in concreto, avrebbe condotto ritenere l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME tempestivo, invece c tardivo.
Ritenuto che si tratta di doglianza è manifestamente infondata, tenuto conto del recente pronunciamento delle sezioni unite secondo cui i termini per redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione n periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal di. n. 132 del 20 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all’ar 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni (Sez Sentenza n. 42361 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270586 — 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Roma, 20 febbraio 2024