Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7206 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7206 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 01/04/2025 della Corte di appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME, ritenendo la tardività del medesimo. La Corte dava atto che la sentenza, emessa il 3 maggio 2023, era stata depositata il 29 giugno 2023, nel rispetto dell’indicato termine di sessanta giorni. In data 13 settembre 2023 l’imputato personalmente aveva proposto appello. I Giudici dell’appello hanno individuato nel 18 agosto 2023 il termine ultimo per impugnare e hanno quindi ritenuto l’atto tardivo.
Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione di legge, in considerazione della mancata considerazione della sospensione feriale dei termini. Il medesimo difensore ha successivamente depositato “conclusioni scritte” con cui ribadisce il contenuto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede che, in caso di sentenza con motivazione depositata entro il termine indicato dal giudice ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine per proporre impugnazione è di 45 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione (art. 585, comma 2, lett. c). Nel calcolo va applicata la regola generale per cui non si computa il dies a quo (art. 172, comma 4, cod. proc. pen.), di tal che il termine di impugnazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito.
L’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 stabilisce la sospensione di diritto dei termini processuali dal 10 al 31 agosto, con conseguente ripresa del decorso dalla fine del periodo di sospensione.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che la sospensione feriale riguarda i termini delle parti, tra i quali rientra quello per proporre impugnazione (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270586 – 01).
Nella fattispecie in esame, il termine di 60 giorni indicato dal Tribunale per il deposito della motivazione, decorrente dalla pronuncia del 3 maggio 2023, scadeva il 2 luglio 2023, con conseguente decorrenza del termine di 45 giorni per l’appello, dal giorno successivo, ossia dal 3 luglio 2023.
Occorre quindi considerare che, come sopra ricordato, dal 1° al 31 agosto il termine resta sospeso ex lege. Ne deriva che dal 3 al 31 luglio 2023 sono decorsi 29 giorni e che i residui 16 giorni andavano computati a partire dal 10 settembre 2023, con scadenza al successivo 16 settembre.
L’appello proposto dall’imputato era quindi tempestivo, e l’ordinanza che ne ha dichiarato l’inammissibilità per tardività è viziata da un calcolo erroneo, dovuto alla mancata applicazione della sospensione feriale.
Di conseguenza, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio di appello.
Così deciso il 22/01/2026