Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19486 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19486 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/05/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia
nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME nato in Albania il 16/04/1975
avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia dichiarava l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Albania nei confronti del cittadino albanese NOME COGNOME relazione alla sentenza di condanna del prevenuto emessa dall’autorità giudiziaria albanese.
Rilevava la Corte di appello fiorentina come sussistessero tutte le condizioni previste tanto dalla disciplina codicistica quanto dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 gennaio 1963 n. 300, e dall’Accordo aggiuntivo tra Italia e Albania, ratificato con la legge 14 giugno 2011, n. 97; ma come l’esecuzione della estradizione dovesse essere sospesa in considerazione della pendenza in Italia di un procedimento penale a carico del prevenuto.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso l’autorità perugina il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art. 709 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente disposto la sospensione della estradizione, provvedimento che è di competenza del Ministro della giustizia.
3. Ritiene la Corte che il motivo del ricorso sia fondato.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale provvedimenti di sospensione della consegna di un estradando, per essere lo stesso sottoposto in Italia ad un procedimento penale o dovendo scontare in Italia una pena per un reato commesso prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa, come anche i provvedimenti di consegna temporanea o di esecuzione all’estero della pena, attengono alla fase amministrativa di competenza ministeriale e non quella giurisdizionale, che si definisce con l’adozione della sentenza di accoglimento della richiesta di estradizione. In tal senso si è sostenuto che la pendenza nel territorio dello stato di un procedimento penale contro uno straniero di cui sia stata chiesta l’estradizione, comporta la sospensione, di competenza del Ministro per la giustizia, dell’esecuzione della stessa, ma non è di ostacolo alla delibazione favorevole dell’autorità giudiziaria italiana sulla richiesta del governo estero (così, tra le altre, Sez. 6, n. 9681 del 26/01/2022, P., Rv. 282943 – 01; Sez. 6, n. 33173 del 04/07/2019, A., Rv. 276478 – 01; Sez. 1, n. 416 del 18/02/1983, Matic, Rv. 158190).
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla declaratoria di sospensione della esecuzione dell’estrazione, che va eliminata.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della esecuzione della estradizione, che elimina.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso il 19/05/2025