Sospensione Esecuzione della Pena: La Cassazione e i Limiti della Richiesta
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla corretta formulazione di una istanza di sospensione esecuzione di una sentenza penale nel contesto di un ricorso per cassazione. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile una richiesta non presentata come misura provvisoria e urgente, ma come diretta conseguenza dell’eventuale accoglimento del ricorso principale. Questo provvedimento sottolinea il rigore formale richiesto in materia di esecuzione penale.
I Fatti di Causa: dalla Rescissione al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso per cassazione proposto da un soggetto avverso un’ordinanza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva respinto la sua richiesta di ‘rescissione del giudicato’, un istituto che consente di rimettere in discussione una sentenza ormai divenuta irrevocabile. La sentenza in questione era stata emessa dal Tribunale e, non essendo stata impugnata nei termini, era diventata definitiva.
Nell’ambito del suo ricorso alla Suprema Corte, il ricorrente non si è limitato a contestare la decisione della Corte d’Appello, ma ha anche formulato una specifica richiesta: la revoca della sentenza del Tribunale e, conseguentemente, la sospensione esecuzione della stessa, con rinvio degli atti al primo giudice per un nuovo processo.
La Richiesta di Sospensione Esecuzione come Errore Procedurale
Il punto cruciale dell’ordinanza risiede nell’analisi della modalità con cui è stata avanzata la richiesta di sospensione. Il ricorrente l’ha configurata non come un’istanza autonoma e urgente, ma come una statuizione conseguente all’accoglimento del suo motivo di ricorso. In pratica, ha chiesto alla Corte di sospendere l’esecuzione dopo aver annullato il provvedimento impugnato.
Questo approccio procedurale è stato ritenuto errato dai giudici di legittimità. La Corte ha infatti distinto nettamente questa tipologia di richiesta da quella, ammessa in via eccezionale, di sospensione provvisoria per ‘casi di eccezionale gravità’, come delineato da una nota sentenza delle Sezioni Unite.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’istanza di sospensione inammissibile sulla base di un solido ragionamento giuridico. I giudici hanno evidenziato che la richiesta non era stata presentata come una misura cautelare e provvisoria, da decidersi in via d’urgenza per la presenza di circostanze gravissime, ma come parte del petitum finale del ricorso.
Il Collegio ha osservato che la richiesta di sospensione, così come formulata, sarebbe potuta essere esaminata solo contestualmente alla decisione sul merito del ricorso, il cui esame era fissato per una data successiva. Di conseguenza, decidere in via preliminare su una richiesta accessoria e dipendente dall’esito del giudizio principale costituiva un’anticipazione inammissibile della decisione finale. La sospensione non può essere una conseguenza automatica dell’accoglimento del ricorso, ma deve fondarsi su presupposti autonomi e specifici di eccezionale gravità, da valutarsi in un’ottica puramente cautelare e provvisoria.
Le Conclusioni: l’Importanza della Corretta Formulazione dell’Istanza
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: le istanze rivolte al giudice devono rispettare rigorosamente le forme e i presupposti previsti dalla legge e dall’elaborazione giurisprudenziale. Un’istanza di sospensione esecuzione di una sentenza definitiva, nell’ambito di un ricorso per cassazione, è ammissibile solo se presentata come misura provvisoria e urgente per far fronte a ‘casi di eccezionale gravità’. Non può, invece, essere formulata come una richiesta consequenziale all’accoglimento del ricorso, poiché in tal caso la sua valutazione è prematura e proceduralmente scorretta. Questa ordinanza serve da monito per i professionisti del diritto, sottolineando la necessità di distinguere chiaramente tra le istanze cautelari e le richieste di merito.
Quando si può chiedere la sospensione dell’esecuzione di una sentenza penale definitiva in Cassazione?
Secondo l’ordinanza, la sospensione provvisoria dell’esecuzione può essere richiesta solo in ‘casi di eccezionale gravità’, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Perché la richiesta di sospensione dell’esecuzione è stata dichiarata inammissibile in questo caso?
È stata dichiarata inammissibile perché non era stata formulata come una richiesta autonoma e urgente basata su una grave situazione, ma come una diretta conseguenza dell’eventuale accoglimento del ricorso principale, il cui esame era fissato per una data successiva.
Qual è la differenza tra una richiesta di sospensione provvisoria e una legata all’esito del ricorso?
La richiesta di sospensione provvisoria è una misura cautelare urgente, basata su presupposti autonomi di ‘eccezionale gravità’. La richiesta legata all’esito del ricorso, invece, è una statuizione di merito che può essere decisa solo insieme al ricorso principale e non in via preliminare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8008 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8008 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sull’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta da: COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
relativamente alla sentenza n. 464/22 del 13/06/2022 del Tribunale di Caltagirone udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 08/11/2023 della Corte d’appello di Catania che ha rigettato la sua richiesta di rescissione del giudicato di cui alla sentenza n. 464/22 del 13/06/2022 del Tribunale di Caltagirone, divenuta irrevocabile il 28/10/2022.
In tale ricorso, il ricorrente conclude l’esposizione dell’unico motivo come segue: «Pertanto risultando evidente la violazione di legge si chiede l’accoglimento del motivo di ricorso e che la Corte di Cassazione disponga i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, precisamente il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte d’Appello di Catania sez. 3, deve essere annullato senza rinvio. Va quindi disposta la revoca della sentenza n. 464/22 del Tribunale di Caltagirone nei confronti del sig. COGNOME NOME, e ne va sospesa l’esecuzione con la trasmissione degli atti al tribunale di Caltagirone per un nuovo giudizio».
Il Collegio rileva che tale istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, istanza che costituisce l’oggetto del presente
giudizio, non è formulata come richiesta di sospensione provvisoria dell’esecuzione per i «casi di eccezionale gravità», come le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto possibile fare (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259991-01), ma come richiesta di statuizione conseguente all’accoglimento del ricorso per cassazione – il cui esame è fissato per il giorno 14/03/2024 – con annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza della Corte d’appello di Catania.
Pertanto, l’istanza di deve essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecuzione.
Così deciso il 09/01/2024.