Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39734 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 4 Num. 39734 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di Cassazione di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza in data 7/03/2025 la Corte di Cassazione, Sezione terza penale, dichiarato inammissibile il ricorso di NOME, ha reso definitiva nei suoi confronti la pronuncia emessa in data 14/06/2024 dalla Corte d’Appello di Napoli, che lo ha condannato alla pena di 7 mesi di arresto ed euro 18.000 di ammenda per i reati di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (capo a), agli artt.93 e 95 d.P.R. n.380/2001 (capo b) e all’ art. 181, comma 1, d. lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (capo c).
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’ art. 625 bis cod.proc.pen. lamentando, con un primo motivo, l’erronea percezione degli atti contenuti nel fascicolo processuale con specifico riferimento alle effettive opere edili abusive oggetto di processo e, in particolare, con riferimento all’oggetto dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi quale presupposto per l’applicazione dell’invocata causa di estinzione del reato ; con il secondo motivo, ha dedotto l’ erronea percezione degli atti contenuti nel fascicolo
processuale con riferimento alla data indicata dalla difesa quale dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione.
Nel medesimo ricorso il COGNOME, nel frattempo soggetto all’esecuzione della su indicata pena, ha presentato istanza di sospensione dell’esecuzione della pena stessa, ai sensi dell’art. 625 bis , comma 2, cod.proc.pen., sottolineando il pregiudizio connesso all’immediata esecutività del titolo in quanto inerente a condanna non condizionalmente sospesa per la quale, in data 2/07/2025, sono stati emessi ordine di esecuzione e decreto di sospensione.
L’istanza non può trovare accoglimento.
4.1. La presente procedura, incidentale de libertate rispetto a quella principale ex art. 625 bis cod.proc.pen. attivata dal NOME, consente di pervenire all’esito di sospendere l’esecuzione della pena, fisiologica conseguenza della definitività della sentenza di condanna, solo «nei casi di eccezionale gravità», come testualmente prevede il secondo periodo del comma secondo della citata norma.
4.2. Per valutare la fondatezza dell’istanza qui in esame, occorre dunque determinare la soglia richiesta alla legge e l’ambito di valutazione consentito . È del tutto evidente che, con la più ampia indicazione «casi», il legislatore abbia inteso riferirsi non già e non solo alle condizioni soggettive del condannato in esecuzione, ma al complesso della vicenda processuale, e dunque a tutti i suoi rilevanti aspetti per la duplice – davvero insuperabile – considerazione che si tratta di previsione inserita nell’ambito della disciplina del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.
4.3. Ciò posto, risulta dunque pacifico che si imponga una valutazione che tenga conto principalmente, in via pregiudiziale, del fumus boni iuris rispetto alla domanda principale avanzata ex art. 625 bis cod.proc.pen. È del tutto evidente, infatti, che ove sia negativo il vaglio specifico in ordine all’accoglibilità della domanda principale, nulla valgono le condizioni personali del condannato per le quali vi sono altri presidi. Sul profilo della valutazione del fumus , peraltro, non vi possono essere dubbi sul fatto che non si possa, in questa sede incidentale, andare oltre una sommaria cognizione che riveli, già prima facie , la particolarissima evidenza dell’anzidetto fumus , al fine di evitare quel pregiudizio irreversibile, non suscettibile di restitutio in integrum , che deriverebbe dal successivo eventuale accoglimento del ricorso straordinario ex art.625 bis cod.proc.pen. D’altro canto è del pari evidente come non si possa, in questa fase, procedere a un vaglio approfondito della domanda principale, il che costituirebbe un’inammissibile anticipazione del giudizio. Si deve trattare, in sostanza, di una qualificata probabilità di successo del ricorso straordinario, di pressoché immediata evidenza
già in base a valutazione sommaria, allo stato degli atti, che si possa riconoscere nella locuzione «eccezionale gravità» (Sez. 5, n. 2914 del 22/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285783 -01; Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 270097 -01; Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, COGNOME, Rv. 247976 – 01).
Esaminati gli atti alla luce delle su indicate coordinate, il Collegio ritiene che, confrontate le allegazioni difensive con la motivazione della sentenza impugnata, non sussista l’ipotesi di eccezionale gravità alla quale la norma in questione subordina la sospensione dell’esecuzione, non potendo dirsi con evidenza che gli errori percettivi dedotti, ove in ipotesi sussistenti, avrebbero condotto il giudizio a diverso esito. Impregiudicato, dunque, il giudizio sul ricorso straordinario, com’è nei suddetti limiti della presente decisione incidentale, l’istanza di sospensione deve essere respinta.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di sospensione. Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Così è deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME