Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6761 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6761 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
NOME COGNOME nato in NIGERIA il 12/06/1981 avverso l’ordinanza del 01/10/2024 della Corte di appello di Caltanissetta sentita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, pronunciando ai sensi dell’art. 635 cod. proc. pen., ha rigettato nei confronti di COGNOME l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena irrogata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con sentenza del 21 maggio 2018, e quella subordinata di applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 281, 282, 283 e 284 cod. proc. pen.
L’istanza era fondata sulla circostanza che, successivamente al rigetto di analoga altra analoga, presentata dall’interessato in data 10 luglio 2024 a seguito dell’annullamento con rinvio (il 9 luglio 2024) della sentenza di rigetto dell’istanza di revisione della sopra citata sentenza, Ł intervenuto un fatto nuovo, ossia la pronuncia di (medesima) decisione di annullamento da parte di questa Corte, in data 10 luglio 2024, anche con riferimento alla posizione dei coimputati dell’istante, NOME e NOME
Tuttavia, la Corte distrettuale ha osservato come non fosse possibile esprimere un apprezzamento di verosimile accoglimento della domanda di revisione, non essendo consentito, allo stato, anticipare l’esito del giudizio di merito.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all’art. 635 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
In particolare, il ricorrente ribadisce che la prognosi circa l’accoglimento dell’istanza di revisione Ł favorevole, alla luce delle intervenute pronunce di annullamento sopra citate.
Invero, la stessa sentenza di annullamento emessa il 10 luglio 2024 ha evidenziato che i due coimputati NOME e NOME sono stati ritenuti responsabili della partecipazione
all’associazione criminale nigeriana denominata RAGIONE_SOCIALE in quanto membri di una cellula locale denominata Forum di Palermo , la cui esistenza o riconducibilità alla predetta associazione Ł stata, tuttavia, esclusa dalle sentenze assolutorie pronunciate nei confronti di altri coimputati, accusati di aver ricoperto ruoli di vertice nell’ambito della medesima organizzazione.
La Corte di cassazione ha, inoltre, rilevato come dette sentenze assolutorie siano fondate su una valutazione di totale inattendibilità delle fonti probatorie testimoniali di accusa, ritenendo tale giudizio equipollente ad una valutazione di sostanziale falsità di quegli elementi di prova.
Orbene, secondo il condannato, Ł evidente che la ritenuta inattendibilità delle prove testimoniali, di cui alle sentenze assolutorie sopra citate e sulla quale può, ragionevolmente, fondarsi un’istanza di revisione, riguarda tutti gli imputati del medesimo procedimento, giudicati con rito abbreviato, tra cui COGNOME e COGNOME, tanto Ł vero che la stessa sentenza di annullamento del 9 luglio 2024, ha rilevato che la futura decisione di merito potrà, essa stessa, fungere da parametro di valutazione per eventuali ulteriori istanze di revisione riguardanti il medesimo procedimento.
Il ricorrente censura, infine, l’assenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione di una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284 cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve essere accolto.
L’art. 635, comma 1, cod. proc. pen. dispone che la Corte d’appello, quale giudice investito della richiesta di revisione del processo, può, in qualunque momento, disporre, con ordinanza, la sospensione dell’esecuzione della pena.
La medesima disposizione prevede che, in tal caso, il giudice della revisione può applicare una delle misure cautelari coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283, 284 cod. proc. pen.
Nulla specificando la norma in ordine ai presupposti ai quali Ł subordinata la sospensione dell’esecuzione, Ł stato affermato che, trattandosi di un istituto che introduce una deroga al principio di obbligatorietà dell’esecuzione (Sez. 1, n. 35873 del 27/11/2020, Favara, n.nn.), la stessa debba disporsi in caso di «ragionevole prognosi di favorevole esito della revisione» (Sez. 1, n. 19107 del 31/03/2023, Zuncheddu, n.m.).
Si tratta di principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che risale all’affermazione secondo cui «la sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 635 cod. proc. pen., in pendenza di procedimento di revisione, quand’anche la relativa istanza abbia superato il vaglio di ammissibilità, costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio al principio della normale obbligatorietà di tale esecuzione, e presuppone l’esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l’accoglimento dell’istanza stessa e la conseguente revoca della condanna» (Sez. F, n. 35744 del 20/08/2004, COGNOME, Rv. 229546-01).
Ciò posto, la Corte di appello di Caltanissetta non si Ł attenuta a tali principi in quanto ha omesso di considerare la ragione posta a fondamento della decisione di annullamento n. 31779 del 2024 pronunciata da questa Corte di cassazione decidendo sul ricorso avverso la sentenza di rigetto dell’istanza di revisione presentata dai coimputati dell’odierno ricorrente.
Infatti, in tale ultima sentenza, Ł stato evidenziato come l’ipotesi associativa oggetto di contestazione sia venuta meno con riferimento agli ulteriori correi, accusati di aver ricoperto un ruolo di spicco all’interno della medesima organizzazione criminale, poichØ le prove testimoniali su cui era fondata l’imputazione soni state ritenute inattendibili in quanto, addirittura, false (con ciò,
esprimendo, implicitamente, lo stesso giudice di legittimità una prognosi di favorevole esito della revisione).
A tal riguardo, si rammenta che ai fini dell’accoglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a formare il libero convincimento del giudice, la dimostrazione (positiva) della loro falsità Ł suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza, e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità (Sez. 3, n. 1554 del 28/04/1999, COGNOME, Rv. 214002).
Occorre, pertanto, che la Corte di appello investita della richiesta di sospensione della esecuzione ai sensi dell’art. 635 cod. proc. pen. rivaluti l’istanza, tenendo conto dei principi di diritto affermati nel procedimento di revisione e tenga, altresì, conto, come segnalato dal Procuratore generale, che anche la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Caltanissetta che ha respinto la richiesta di revisione dello stesso Emetuwa Vitanus Ł stata annullata con decisione della Sesta Sezione n. 38271/24 la cui motivazione (sovrapponibile a quella della sentenza n. 31779/2024) Ł stata depositata successivamente al provvedimento impugnato in questa sede.
Fondate appaiono, infine, anche le doglianze relative all’omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione di una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284 cod. proc. pen., posto che il giudice ha omesso di provvedere sul punto.
Da quanto esposto, discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta che si conformerà ai principi di diritto sin qui illustrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta.
Così Ł deciso, 11/12/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME