Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37230 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37230 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procu avverso l’ordinanza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’ista ricorrente volta alla sospensione della esecuzione della pena inflittagli con la se emessa dal Tribunale di Bari in data 23 dicembre 2021, irrevocabile il 22 luglio 20 rispetto alla quale era stata proposta richiesta di rescissione del giudicato.
La Corte ha ritenuto l’assenza di ragioni di particolare urgenza per provvedere s istanza di sospensione prima della decisione nel merito della richiesta di rescissio giudicato, tenuto conto sia della prossimità della decisione, sia del fatto che l’ esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribun di Bari il 26 febbraio 2025, concerneva anche la pena concorrente inflitta con a
sentenza irrevocabile (emessa dal Tribunale di Bari il 30 dicembre 2022, irrevocabile i febbraio 2025).
Ricorre per cassazione NOME COGNOMECOGNOME deducendo, quale unico motivo: violazione di legge per non avere la Corte di appello, nel valutare l’istanza di sospe dell’esecuzione della pena, tenuto conto delle ragioni poste a sostegno della richie rescissione del giudicato ed, in particolare, del fatto, colà rappresentato, che il r non aveva avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico, sfociato nella sente emessa dal Tribunale di Bari il 23 dicembre 2021, in quanto il decreto che aveva dispo il giudizio era stato notificato a persona con lui non convivente.
Il ricorso ritiene, altresì, irrilevante la circostanza evidenziata dalla Corte d con riguardo alla esecuzione di altra pena inflitta con differente sentenza, sottoli che, rispetto alla sanzione che dovrebbe essere eseguita, il ricorrente non pot beneficiare di nessuna misura alternativa, richiamandosi anche la posizione coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse e, comunqu con motivo generico ed anche manifestamente infondato.
Quanto alla prima argomentazione, il ricorrente si duole del fatto che la C non abbia preso in considerazione le ragioni poste a sostegno dell’istanza di rescis del giudicato.
L’assunto è generico poiché, a seguire le censure del ricorrente, ogni richies rescissione del giudicato dovrebbe comportare automaticamente la sospensione della esecuzione della pena, che, al contrario, è rimedio di carattere eccezionale conced solo a determinate condizioni.
In questo senso, si richiama il principio – applicabile anche alla rescissio giudicato in forza del richiamo all’art. 635 cod. proc. pen. previsto dall’art. comma 4, cod. proc. pen. – secondo cui, in tema di revisione, la sospensi dell’esecuzione della pena prevista dall’art. 635 cod. proc. pen. è un istituto di eccezionale, poiché deroga al principio di obbligatorietà dell’esecuzione, e presup l’esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l’accoglimento della domanda conseguente revoca della condanna, non essendo a tal fine sufficiente la posi delibazione sull’ammissibilità dell’istanza. (Sez. 1, n. 35873 del 27/11/2020, Favar 280096 – 01).
Nel caso in esame, sebbene la Corte di appello non abbia effettuato alcu giudizio prognostico sulla sorte della richiesta di rescissione del giudicato avanz ricorrente, risulta troncante l’osservazione contenuta nel provvedimento impugnat censurata in ricorso con argomenti eccentrici, secondo cui l’ordine di esecuzione pena che avrebbe dovuto essere sospeso, era stato emesso anche in relazione ad al condanna patita dal ricorrente con una diversa sentenza irrevocabile; condanna ad pena, qui si aggiunge, di anni quattro e mesi sette di reclusione, che, per la sua non avrebbe potuto beneficiare di alcuna misura alternativa, ai sensi dell’art. 656, 5, cod. proc. pen.
Ne consegue che, l’ordine di esecuzione della pena di cui si discute, avreb comunque, dovuto avere corso almeno per la pena di anni quattro e mesi sette reclusione, indipendentemente dalla eventuale sospensione di parte della sanzio complessiva ivi indicata, circostanza del tutto obliterata in ricorso che fa venir meno l’interesse concreto ed attuale del ricorrente a coltivare la stessa istanza di sos della esecuzione e l’odierno ricorso avverso il suo diniego.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Ca delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente ne determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 09/10/2025.