Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15683 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1132/2025
CC – 28/03/2025
R.G.N. 4264/2025
CARMINE RUSSO
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 22/08/1971 avverso l’ordinanza del 07/01/2025 della Corte d’appello di Milano udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 gennaio 2025 la Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza della condannata NOME COGNOME di dichiarare l’inefficacia temporanea dell’ordine di esecuzione n. 5 del 2021, emesso a suo carico dalla Procura generale di Milano, al fine di consentire all’interessata di chiedere l’esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 1, comma 3, l. 26 novembre 2010, n. 199.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la condannata, ricevuto l’ordine di esecuzione con sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., aveva presentato istanza di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza, che l’aveva respinta il 7 novembre 2024 per la mancanza di disponibilità di alloggio da parte della condannata. Il giudice dell’esecuzione ha aggiunto che la condannata aveva già chiesto la sospensione ai sensi dell’art. 1 l. n. 199 del 2010 in altra espiazione, nata dall’ordine di esecuzione della Procura generale di Milano n. 5 del 2024 ma l’istanza era stata dichiarata inammissibile. In definitiva, secondo il giudice dell’esecuzione, la condannata non può avere accesso alla misura prevista dall’art. 1 l. n. 199 del 2010, sia per la rilevata carenza di un domicilio idoneo, sia perchØ la misura si applica ai condannati che, ricevuto l’ordine di esecuzione con sospensione dell’esecuzione, sono rimasti inerti e non hanno presentato istanza di misura alternativa, ma non a quelli che l’hanno presentata e se la sono vista respingere.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15683/2025 Roma, lì, 22/04/2025
Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine all’applicazione dell’istituto di cui all’art. 1 l. n. 199 del 2010, esisterebbero piø orientamenti sull’interpretazione della norma, che andrebbe in ogni caso applicata anche a coloro che hanno presentato una istanza di misura alternativa che Ł stata rigettata.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione perchØ il giudice dell’esecuzione non avrebbe preso posizione su tale deduzione dell’applicabilità dell’istituto anche a coloro che hanno presentato una istanza di misura alternativa che Ł stata rigettata.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui due motivi possono essere affrontanti congiuntamente deducendo la medesima questione, Ł infondato.
Il ricorso deduce che l’ordinanza impugnata Ł incorsa in un errore di interpretazione della legge processuale nel momento in cui ha ritenuto che la circostanza che la condannata avesse beneficiato della sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., avesse presentato istanza di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza, e se la fosse vista respingere, precludesse l’applicazione nei suoi confronti di una nuova sospensione dell’esecuzione finalizzata alla presentazione di una domanda di detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 1 l. n. 199 del 2010,
Il motivo Ł infondato.
In ordine ai rapporti tra la sospensione dell’esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e la detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 1 l. n. 199 del 2010, nella giurisprudenza di legittimità Ł stato ritenuto necessario distinguere due diverse ipotesi:
la situazione del condannato che ha beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e che non ha avanzato richiesta di misura alternativa;
la situazione del condannato che ha beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena predetta, che ha avanzato richiesta di misura alternativa che Ł stata respinta.
1.1. Sulla prima ipotesi – che negli atti del giudizio di merito Ł stata definita del condannato ‘inerte’ – si sono succeduti due diversi orientamenti interpretativi.
Secondo un primo indirizzo, ‘il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e che non ha avanzato richiesta di misura alternativa non può usufruire di una ulteriore sospensione dell’esecuzione, ai sensi dall’art. 1 della l. n. 199 del 2010’ (Sez. 1, n. 48425 del 27/11/2012, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 253981 – 01).
Questa interpretazione era stata poi modificata da successive pronunce che avevano ricostruito diversamente il sistema e sostenuto, invece, che ‘nei confronti del condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e che non ha avanzato la richiesta di misura alternativa, il pubblico ministero deve disporre una ulteriore sospensione dell’esecuzione, quando sussistono le condizioni previste dall’art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199, per consentire al magistrato di sorveglianza di decidere se la pena vada eseguita presso il domicilio’ (Sez. 1, n. 4971 del 09/12/2014, dep. 2015, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 262642 – 01).
L’interpretazione della sentenza COGNOME era stata seguita poi dalla giurisprudenza successiva, che aveva convenuto che ‘nei confronti del condannato che ha già beneficiato della sospensione
dell’esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e che non ha avanzato la richiesta di misura alternativa, il pubblico ministero deve disporre una ulteriore sospensione dell’esecuzione, quando sussistono le condizioni previste dall’art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, per consentire al magistrato di sorveglianza di decidere se la pena vada eseguita presso il domicilio’ (Sez. 1, n. 14987 del 13/03/2019, P.g. in proc. Mihai, Rv. 275330 – 01).
1.2. Sulla seconda ipotesi, ovvero la situazione del condannato che ha beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena predetta, che ha avanzato richiesta di misura alternativa che Ł stata respinta – che negli atti del giudizio di merito viene definita del condannato ‘non meritevole’ – invece, la giurisprudenza di legittimità si Ł pronunciata in modo univoco nel senso che non sia dovuta una seconda sospensione dell’esecuzione.
In questo senso, nella prima applicazione successiva all’entrata in vigore della l. n. 199 del 2010, si era già espressa la pronuncia Sez. 1, n. 47859 del 03/10/2012, P.g. in proc. COGNOME, Rv. 253973 – 01, secondo cui ‘il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e la cui richiesta di misura alternativa sia stata respinta dal tribunale di sorveglianza non può usufruire di una ulteriore sospensione dell’esecuzione ai sensi dall’art. 1 della l. n. 199 del 2010’.
L’orientamento della pronuncia COGNOME si Ł poi consolidato con la successiva Sez. 1, Sentenza n. 50485 del 07/10/2019, PM in proc. Dahbaoui, n.m., nella cui motivazione si legge che ‘altra e ben diversa situazione Ł quella segnata da un intervento del Tribunale di sorveglianza che, richiesto della concessione di una misura alternativa, l’abbia negata. In questi casi v’Ł l’espressione dì un giudizio di non meritevolezza della misura extramuraria che impedisce l’utile attribuzione al magistrato di sorveglianza, in immediata sequenza cronologica, della valutazione dei presupposti dell’esecuzione domiciliare. Vale allora, per dette ipotesi, il principio di diritto per il quale il condannato che ha già beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. e la cui richiesta di misura alternativa sia stata respinta dal tribunale di sorveglianza non può usufruire di una ulteriore sospensione dell’esecuzione ai sensi dall’art. 1 della I. n. 199 del 2010’.
L’indirizzo giurisprudenziale Ł stato ribadito ancor piø di recente nella pronuncia Sez. 1, Sentenza n. 20164 del 07/12/2022, dep. 2023; COGNOME, n.m., nella cui motivazione si legge che ‘si deve ribadire quanto già chiarito dalla sentenza Sez. 1, n. 47859 del 03/10/2012, Rv. 253973 01, da intendere qui riportata, nella cui motivazione sono illustrate le ragioni in base alle quali la legge n. 199 del 2010 non può essere intesa come una seconda possibilità per ottenere la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen. Tale sentenza riguarda un caso in cui il condannato aveva già subìto il rigetto dell’istanza dì concessione di misura alternativa alla detenzione, e non v’Ł ragione per valutare in modo piø favorevole la situazione in concreto oggi esaminata, nella quale NOME COGNOME ha ottenuto, come si Ł detto, la sospensione dell’ordine di carcerazione e la concessione di misura alternativa, ma l’ordinanza di concessione Ł stata poi dichiarata inefficace per impossibilità di notifica dovuta a irreperibilità del condannato’, e deve ritenersi, pertanto, ormai indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità.
1.3. Non Ł, pertanto, vero quanto scrive il ricorso, ovvero che sulla situazione del condannato ‘non meritevole’ esisterebbero due diversi indirizzi di giurisprudenza, perchØ, a sostegno della propria affermazione, il ricorso cita la sentenza COGNOME, che, però, come detto, riguarda la diversa situazione del condannato ‘inerte’, la sentenza Sez. 1, n. 25039 del 11/01/2012, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 253333 – 01, che, a sua volta, riguarda una fattispecie concreta in cui il condannato era rimasto ‘inerte’, e la sentenza Sez. 1, n. 37320 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264692 – 01, che,
però, Ł di rigetto del ricorso del condannato.
Nel caso in esame, il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento delle pronunce COGNOME e COGNOME e ritiene che l’esser stato espresso un giudizio di non meritevolezza da parte del Tribunale di sorveglianza precluda la possibilità di fruire di una nuova sospensione dell’esecuzione finalizzata all’accesso all’istituto di cui all’art. 1 l. n. 199 del 2010, principio di diritto che a maggior ragione deve essere tenuto fermo nel caso in esame in cui la istanza di misura alternativa Ł stata respinta proprio per la inidoneità del domicilio indicato.
In definitiva, il ricorso Ł infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/03/2025.
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME