Sospensione esecuzione ordinanza: la Cassazione corregge il tiro sul doppio ricorso
La sospensione esecuzione ordinanza è un meccanismo cruciale per garantire la giustizia procedurale, specialmente in casi complessi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina l’importanza di questo strumento quando emergono fatti nuovi, come la presenza di un secondo ricorso per cassazione non considerato in una precedente decisione di inammissibilità. Questo caso dimostra come l’ordinamento preveda rimedi per correggere i propri errori e salvaguardare il diritto di difesa dell’imputato.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Bari. Contro tale decisione, un primo ricorso per cassazione veniva proposto nell’interesse dell’imputato da un avvocato. La Settima Sezione penale della Corte Suprema, con una prima ordinanza, dichiarava tale ricorso inammissibile.
Successivamente, emergeva un fatto decisivo: un secondo avvocato, sempre nell’interesse dello stesso imputato, aveva tempestivamente presentato un altro ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza della Corte di Appello. Questa circostanza, non nota al momento della prima decisione, ha innescato una nuova procedura, quella prevista per la correzione degli errori materiali ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte e la sospensione esecuzione ordinanza
Di fronte a questa situazione, la Terza Sezione penale della Cassazione, investita della questione, ha emesso l’ordinanza in commento. La Corte ha ritenuto necessario, ai sensi del secondo comma dell’art. 625-bis c.p.p., disporre la sospensione esecuzione ordinanza di inammissibilità precedentemente emessa. L’esecuzione di tale provvedimento era, infatti, già stata avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. La Corte ha quindi bloccato gli effetti della prima decisione in attesa di poter esaminare compiutamente la situazione alla luce del secondo ricorso, che risultava regolarmente e tempestivamente presentato.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione risiede nella necessità di tutelare il diritto dell’imputato a un pieno e corretto esercizio del diritto di impugnazione. La prima ordinanza di inammissibilità era stata emessa senza avere conoscenza del secondo ricorso. Ignorare quest’ultimo avrebbe significato negare all’imputato la possibilità di far valere le proprie ragioni, contenute in un atto processuale valido ed efficace.
L’attivazione della procedura di cui all’art. 625-bis c.p.p. è il rimedio previsto dal sistema per far fronte a tali sviste. In attesa che tale procedura si concluda e che la Corte possa valutare nel merito il secondo ricorso, la sospensione della prima ordinanza è un atto dovuto per evitare che si producano effetti pregiudizievoli e potenzialmente irreparabili per l’imputato, come l’inizio dell’esecuzione di una pena basata su una condanna non ancora definitiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante applicazione dei principi di garanzia del giusto processo. Sottolinea come, anche nel più alto grado di giudizio, possano verificarsi errori procedurali e come l’ordinamento sia dotato degli strumenti per correggerli. La sospensione esecuzione ordinanza non è solo un atto tecnico, ma l’espressione concreta del principio secondo cui la giustizia sostanziale deve prevalere su eventuali sviste formali, assicurando che ogni imputato abbia la possibilità di vedere esaminato il proprio ricorso, se ritualmente proposto.
Perché la Corte di Cassazione ha sospeso una sua precedente ordinanza?
La Corte ha sospeso la sua precedente ordinanza di inammissibilità perché è emerso che era stato presentato un secondo ricorso per cassazione, tempestivo e valido, per lo stesso imputato e contro la stessa sentenza, di cui non si era tenuto conto nella prima decisione.
Cosa accade se vengono presentati due ricorsi per lo stesso caso da avvocati diversi?
Il provvedimento indica che entrambi i ricorsi, se presentati tempestivamente, devono essere presi in considerazione. Se il giudice decide su uno senza conoscere l’esistenza dell’altro, si attiva una procedura di correzione per rimediare all’errore e garantire che il diritto di difesa sia pienamente esercitato.
Qual è il fondamento giuridico della sospensione decisa dalla Corte?
Il fondamento giuridico è l’articolo 625-bis, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma consente alla Corte di Cassazione di sospendere l’esecuzione di un proprio provvedimento mentre è in corso la procedura per la correzione di un errore materiale o di fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45970 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 45970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 26/6/1980
avverso la sentenza dell’11/1/2024 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Rilevato che questa Corte Suprema, Settima Sezione penale, con ordinanza n. 41352/24 del 18/9/2024, Rg. 12242/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME a firma dell’Avv. NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari 1’11/1/2024.
Considerato che successivamente alla pronuncia di questa ordinanza, è risultata la tempestiva proposizione di un ulteriore ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, nell’interesse dello stesso imputato, a firma dell’Avv. NOME COGNOME
Rilevato che è stato pertanto iscritto il presente fascicolo per la procedura di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., assegnato a questa Sezione.
Considerato che, in attesa della trattazione della procedura medesima, risulta necessario – ai sensi dell’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. sospendere l’esecuzione dell’ordinanza n. 41352/24 del 18/9/2024, già disposta con ordine emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari il 12/11/2024
P.Q.M.
Visto l’art. 625-bis, comnna 2, cod. proc. pen., sospende l’esecuzione dell’ordinanza della Settima sezione penale n. 41352/2024 del 18/9/2024 nei confronti di NOME COGNOME
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024