Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12729 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4   Num. 12729  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del Riesame di Catania, con l’ordinanza in epigrafe 7 ha rigettato l’appello proposto da COGNOME COGNOME, imputato dei reati di cui agli artt. 73 e 74 Dpr 309/90 e del reato di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen. oltre che del reato di detenzione illegale di armi da fuoco, avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare con riferimento all’art. 303 comma 1 lett. b bis) n. 3 cod. proc. pen., emessa il 9.08.2024 dal GUP di Catania.
1.1. Il Collegio adito, if COGNOME argomentazioni a sostegno del provvedimento di rigetto, ha affermato che la causa di sospensione della custodia cautelare prevista dall’art. 304 comma 2 e 3, cod.proc.pen si fonda sul dato oggettivo della complessità del dibattimento e/ o del giudizio abbreviato, di conseguenza non rilevano le posizioni individuali né il provvedimento di sospensione può avere un’efficacia frazionata ma riguarda tutte le posizioni processuali dell’unitario procedimento che è investito dalla complessità nella sua unitarietà (fol 3 e 4).Nel caso di specie l’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304/ -comma 2,cod.proc.pen pronunciata dal GUP all’udienza del 30.10.2023, dopo lo stralcio della posizione di NOME, che aveva richiesto l’abbreviato condizionato poi rigettato, ha prodotto effetti nei suoi confronti il 15.01.2024, quando, a seguito all’ulteriore provvedimento di riunione, sono decorsi i termini per l’eventuale impugnazione non proposta.
Il Tribunale del riesame ha poi affrontato nel merito la richiesta di attenuazione delle esigenze cautelaryilevando che non emergono elementi dimostrativi in tal senso né sono stati addotti dalla difesa.
NOME COGNOME haKproposto / a mezzo del difensore di fiducia, ricorso, deducendo con unico/articolato motivo, la violazione di legge con riferimento agli artt. 304 e 310 cod. proc. pen e in ogni caso manifesta illogicità / carenza e contraddittorietà della motivazione.
Lamenta tid che i termini di custodia cautelare erano scaduti 1’8.08.2024 in quanto la posizione di NOME era stata stralciata all’udienza del 30.10.2023 e solo dopo la separazione il Gip aveva adottato l’ordinanza di sospensione dei termini per tutti gli imputati ammessi al rito abbreviato dell’originario procedimento unitario. Deduceva che, quando all’udienza del 7.11.2023, vi è stata l’ammissione al rito abbreviato non è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dei termini di custodia cautelare ma solo il rinvio all’udienza del 15.01.2024 in cui è stata disposta nei suoi confronti la riunione al procedimento principale. Deduce che non si è verificata una estensione automatica della sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di imputati che non
sono stati interessati dal provvedimento, in quanto, nel caso di specie, a seguito del provvedimento di stralcio è mancato l’atto specifico e il provvedimento di sospensione che doveva essergli reso noto e da cui decorreva il termine per impugnare.
Lamenta che nel caso di specie è mancato il provvedimento di sospensione specifico e/o un avviso del precedente provvedimento reso in sua assenza all’udienza del 30.10.2024.
3.11 Procuratore generale in sede ha concluso per il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità. ha ritenuto che i laddove avvenga una separazione delle posizioni all’interno di un processo oggetto di una ordinanza ex art. 304 cod. proc. pen., la stessa Lm -a – ~ ektto anche nel processo separato, a condizione che in esso persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento (Sez. 1 – , n. 3044 del 26/10/2022 Cc. (dep. 24/01/2023 ) Rv. 283973 – 01; Sez. 2, n. 19510 del 17/02/2012, PM in proc. Cecconi, Rv. 252815); inoltre, qualora, nella fase del giudizio, ricorrendone le condizioni, venga emessa un’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell’art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., tale provvedimento esplica i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, anche se nel corso del dibattimento sia stata stralciata la posizione relativa ad alcuni imputati. Ne consegue che anche nel caso di separazione dei processi l’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare si estende automaticamente al processo in corso derivante dallo stralcio, sempre che persistano le condizioni relative alla complessità del dibattimento. E’ stato altresì affermato da questa Corte che il giudizio di complessità ex art. 304 c.p.p., comma 2, – che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere, sulla base di un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato e che la causa di sospensione rappresentata dalla complessità del dibattimento ha natura obbiettiva ed unitaria (Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015 Cc. (dep. 06/07/2015) Rv. 264054 – 01).
Sez. U, n. 40701 del 31/10/2001 Cc. (dep. 14/11/2001 ) Rv. 219948 in tema di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, ha affermato che il giudice non può decidere sulla sola istanza del pubblico ministero, ma deve sentire anche il difensore o comunque porlo nella condizione di interloquire, scegliendo, a tal fine, le forme ritenute più opportune Per assicurare alla dife sa la conoscenza della richiesta della parte pubblica, nonché
la possibilità di valutarla adeguatamente e di replicare; l’omissione di tali adempimenti determina una nullità generale a regime intermedio, che può essere rilevata o dedotta, al più tardi, nel giudizio di appello davanti al tribunale costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., alla cui declaratoria consegue, ove sia nel frattempo scaduto il termine di fase, la perdita di efficacia della misura coercitiva e la scarcerazione dell’imputato “ora per allora”. (Nell’affermare tale principio la Corte ha precisato che, ove l’istanza di sospensione venga formulata dal pubblico ministero fuori udienza, al giudice incombe l’obbligo di preavvertire la difesa ed instaurare un contraddittorio cartolare, con deposito di atti e scambio di memorie, ovvero orale, con la convocazione anche informale delle parti e relativa discussione).
Si è affermato altresì che l’identità di ratio che presiede alle norme dettate dagli artt. 304 e 305 cod. proc. pen., che concernono entrambe peculiari ipotesi ritenute idonee a legittimare il protrarsi del sacrificio della libertà personale dell’individuo sottoposto a misura cautelare, è talmente evidente da non richiedere ulteriori considerazioni; e, d’altro canto, non a caso il modulo procedimentale libero di cui si è detto riguardo all’art. 304 – vincolato unicamente al concreto conseguimento del risultato al quale è preordinato, ossia alla realizzazione del contraddittorio con la difesa – è il medesimo da seguirsi per l’ipotesi di cui all’art. 305 del codice di rito (cfr. Sez. 1, sent. n. 33038 del 18.04.2011, Rv. 250820 e n. 41757 del 18.11.2002, Rv. 2223462).
Anche Sez. 5, n. 35276 del 16/06/2017 Cc. (dep. 18/07/2017) Rv. 270653 – 01 ha ribadito il principio secondo cui in tema di sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, l’ordinanza con cui il giudice accoglie l’istanza del Pubblico Ministero senza sentire il difensore, o comunque senza porlo nella condizione di interloquire, è affetta da nullità generale a regime intermedio, che può essere rilevata o dedotta, al più tardi, nel giudizio di appello davanti al Tribunale costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.
2.Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie dal verbale di udienza del 30.10.2023 risulta che la posizione dell’odierno ricorrente fu stralciata e rinviata all’udienza del 7.11.2023 1 con riserva circa l’accoglimento della richiesta principale di abbreviato condizionato;sempre all’udienza del 30.10.2023 il Gup pronunciava ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 cod.proc.pen e rinviava il processo all’udienza del 15.1.2024. Dall’esame degli atti processuali risulta, così come puntualmente ricostruito dal Tribunale del riesame, che all’udienza del 7.11.2023 il Gup rigettava la richiesta di abbreviato condizionato da parte del COGNOME che in subordine aveva richiesto di procedersi
nelle forme del rito abbreviato semplice e rinviava all’udienza del 15.1.2024 nella quale riuniva di nuovo la posizione di NOME al processo principale da cui era stata formalmente e provvisoriamente stralciata per meglio valutare le condizioni poste per la richiesta di abbreviato condizionato, poi rigettata.
All’udienza del 15. 01.2024 i procedimenti venivano di nuovo riuniti e il difensore di NOME, scrive il Tribunale, ebbe conoscenza da tutto l’incarto processuale dell’ordinanza e non risulta aver proposto eccezioni o impugnazione nei termini ( fol 5).
Il Collegio ritiene /conformemente ai principi di diritto sopra richiamati / che il provvedimento di sospensione (in quanto, come si è detto, dipendente da una ,e 2,4-ta r t complessità che investe il processo nella sua globalita) COGNOME NOME estenda i suoi effetti a tutte le posizioni processuali Qualsiasi diverso enunciato, è stato chiarito dalla Corte Costituzionale, “che pretendesse di circoscrivere la portata del provvedimento ad alcuni soltanto degli imputati o a parte delle imputazioni finirebbe ineludibilmente per introdurre parametri e finalità del tutto eterogenee rispetto alla funzione dell’istituto, con pregiudizio delle esigenze che il legislatore ha inteso salvaguardare” (Corte Cost. 19/06/1997 n. 238). Questo principio di carattere generale, ripetutamente affermato da questa Corte (la quale è costante nel ritenere che la sospensione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 304 cod.proc.pen., presupponendo la difficoltà del dibattimento nel suo complesso, fa astrazione delle posizioni dei singoli imputati), deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei soggetti processuali che al procedimento siano stati originariamente estranei perché imputati in diverso processo solo successivamente riunito. Nel caso concreto ( tra l’altro va ricordato che il procedimento era unitario ed è rimasto unitario in quanto la separazione è stata momentanea e meramente formale e funzionale alla richiesta dell’imputato di abbreviato condizionato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale lettura non determina affatto lesione del diritto di difesa dell’imputato, ponendo la norma in contrasto con la garanzia che la Costituzione assicura a questo diritto, se è vero che l’imputato che subisce gli effetti di un provvedimento sul quale egli non ha potuto previamente interloquire ha comunque il diritto di impugnazione che può esercitare, nei termini previsti dall’art. 310 cod.proc.pen.;i termini possono farsi decorrere solo dalla data in cui, successivamente alla riunione, il provvedimento di sospensione gli sia stato reso noto. NOME non solo non ha impugnato il provvedimento di sospensione nei termini ma solo 1’8.08.2024 ha avanzato autonoma istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare e in tale sede ha dedotto la inefficacia nei suoi confronti della ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare assunta dal GUP il 30.10.2023 per i coimputati dell’unico procedimento e risultante dagli atti dello stesso.
Il ricorso deve pertanto essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp.att. cod. proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp.att. cod. proc.pen.
Così deciso il 4 marzo 2025