Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8924 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8924 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/08/2023 del TRIB. LIBERIA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in premessa il tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui la corte di assise di appello di Napoli, in data 12.7.2023, ha disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nell’ambito del procedimento penale n. 10/ R.G.C.A. pendente a carico dell’NOME. 2. Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’COGNOME, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta complessità del dibattimento, in quanto il tribunale del riesame, ricalcando pedissequamente il contenuto dell’ordinanza della corte di appello, non ha preso in considerazione le argomentazioni difensive, volte a contestare tale complessità, posto che l’escussione del teste NOME COGNOME mediante rogatoria internazionale rappresenta una mera ipotesi, essendo quest’ultimo agevolmente rintracciabile in Italia; l’attività di trascrizione delle intercettazioni non richiede un particolare impegno, trattandosi soprattutto di intercettazioni telematiche, rispetto alle quali nessuna “analisi di tipo sostanziale della corposità del materiale investigativo ” è stata svolta dal tribunale del riesame; la rilevata copiosità delle liste testimoniali della difesa è fuorviante, poiché l’ordinanza di ammissione delle prove a discarico sarà “assai presumibilmente oggetto di parziale revoca per sopravvenuta superfluità di talune escussioni testimoniali”, senza tacere che, come rilevato dallo stesso pubblico ministero, l’attività istruttoria verte fondamentalmente sulle intercettazioni
Con requisitoria scritta del 9.10.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Con memoria del 29.10.2023 pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l’COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso, rilevando come, a ulteriore sostegno della denunciata mancanza di complessità del dibattimento, la stessa corte di appello, in data 18.10.2023, ha
provveduto a integrare il collegio dei periti trascrittori, aggiungendo, ai tre già nominati, altri GLYPH quattro, la cui partecipazione alle relative operazioni GLYPH renderà GLYPH più semplice l’attività di trascrizione delle intercettazioni.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Al riguardo va preliminarmente richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, alla luce del quale Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo, c.p.p., che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
Proprio in applicazione di tali principi è stata ritenuta correttamente motivata l’ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato la valutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Rv. 264054).
Orientamento già espresso in un risalente arresto, non smentito dalla successiva elaborazione giurisprudenziale, in cui si era evidenziato come in tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, è esente da vizi la motivazione con la quale il tribunale abbia considerato la ricorrenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza con una valutazione complessiva dei diversi parametri di giudizio (numero degli imputati, numero dei testi, mole del materiale probatorio e complessità delle imputazioni), senza parcellizzare la valutazione dei singoli elementi, dovendosi peraltro ritenere che ai fini del giudizio prognostico sulla complessità del dibattimento, assume in ogni caso sicura rilevanza la necessità di espletare una rogatoria internazionale (cfr. Sez. 6, n. 3412 del 26/09/2000, Rv. 217439).
GLYPH
Orbene il giudice dell’impugnazione cautelare ha reso una motivazione assolutamente conforme ai principi ora indicati, evidenziando correttamente come la valutazione in ordine alla particolare complessità del dibattimento abbia “un contenuto prognostico e va compiuta allo stato degli atti, per cui non può tener conto di eventualità future, quali la revoca di testi sovrabbondanti o la ritenuta insussistenza della necessità di procedere a rogatoria”.
Ciò posto, il tribunale dei riesame ha, inoltre, sottolineato il numero, invero ragguardevole, dei testimoni da escutere (86), nonché delle intercettazioni da trascrivere (3000 progressivi), “compendio estremamente ponderoso”, ove anche si volesse addivenire alla tesi difensiva, peraltro contestata dalla corte di appello, secondo cui i progressivi rilevanti sarebbero solo 1400, tanto che il perito nomiNOME ha chiesto una proroga del termine assegNOMEgli per la conclusione dell’incarico, senza tacere che il teste NOME risulta “quasi sempre all’estero”, circostanza che rende non ipotetica la necessità di procedere a rogatoria.
In conclusione non può che rilevarsi l’inammissibilità del ricorso dell’AVV_NOTAIO, in quanto sorretto da motivi manifestamente infondati, di natura fattuale (sotto questo profilo non può comunque tacersi che la nomina di ulteriori periti testimonia proprio la particolare complessità delle operazioni di trascrizione) e meramente reiterativi delle doglianze disattese dal tribunale del riesame, con la cui motivazione il ricorrente non si confronta realmente.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p.
Così deciso in Roma il 7.11.2023.