Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7754 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7754 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Gioia Tauro il 04/04/1981, avverso l’ordinanza del 15/10/2024 del Tribunale di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15 ottobre 2024, depositata il 18 ottobre 2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Palmi del 18/09/2024, con la quale è stata disposta la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentando violazione della norma di cui all’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, comma 2, Cost. e 6, par. 2, CEDU.
Premette il ricorrente che l’ordinanza impugnata ha posto a fondamento della sospensione dei termini a) il grande numero di imputati e l’ingente numero di contestazioni mosse, b) le molteplici e articolate vicende oggetto di contestazione e la correlata necessità di valutare i collegamenti tra gli imputati, che dovevano essere ricostruiti, avuto riguardo alla mole di materiale intercettivo acquisito durante le indagini, c) la necessità di assicurare agli imputati il loro diritto di dife tenendo conto degli impegni dei loro difensori, essendo l’istruttoria in stato “tutt’altro che avanzato” ed essendo necessario sentire i testi e gli imputati; d) l’impossibilitò di fissare quotidianamente udienza per i concomitanti impegni del Collegio.
Deduce, quindi, la difesa che l’ordinanza non individuava specifiche attività da compiersi nel dibattimento idonee a giustificare la sospensione dei termini di custodia cautelare in quanto “esigenze insuperabili”, limitandosi a richiamare elementi ordinariamente presenti nella maggioranza dei processi di criminalità organizzata, ponendosi così in contrasto con le norme di cui agli artt. 111, comma 2, Cost. (che, in base al principio di ragionevole durata del processo, impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una solecita definizione dello stesso) e 6, par. 2, CEDU (che esprime il diritto ad un processo equo e di ragionevole durata), avendo la Corte europea dei diritti dell’uomo affermato, con giurisprudenza costante, che, anche in presenza di sospensioni dei termini della custodia cautelare, gli Stati devono assicurare che il processo si svolga entro un tempo ragionevole per evitare di compromettere la libertà personale dell’individuo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La decisione del Tribunale si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 16848 del 20/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 28663 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 264054; Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, Rv. 259828; Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Rv. 256063), secondo cui il giudizio di complessità ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. – che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare – ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio, sulla base di un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. E’ stato in proposito affermato che la causa di sospensione rappresentata dalla complessità del dibattimento ha natura obbiettiva ed unitaria, con la conseguenza che deve ritenersi adeguatamente motivata l’ordinanza con cui il Giudice faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare (Sez. 4, n. 17576 del 14/01/2004, dep. 16/04/2004, Rv. 228174), come, peraltro, in tema di criminalità organizzata (Sez. 5, n. 14439 del 09/02/2024, Desio; Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 259828).
Sulla base di tali premesse, dunque, del tutto coerente deve ritenersi il percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale, le cui ragioni giustificative sono state congruamente ed esaustivamente esposte nel richiamare i dati oggettivi rappresentati dall’elevato numero di imputati, dalle molteplici e articolate vicende oggetto di contestazione, dal numero – assai significativo – dei testimoni da escutere e degli imputati da esaminare, dalla necessità di dover valutare i collegamenti tra gli imputati, anche in ragione di una enorme mole di materiale intercettivo da esaminare, con la conseguente esigenza di calendarizzare i tempi di espletamento dell’istruttoria dibattimentale e della impossibilità, a questo fine di fissare quotidianamente udienza per problematiche organizzative dovute, da un lato, ad una grave carenza di organico e, dall’altro, ai concomitanti impegni del Tribunale che ha un notevolissimo carico di procedimenti da trattare con imputati detenuti e per reati istruiti dalla D.D.A. locale, dovendo peraltro prevedersi anche la necessità di dover rinviare il procedimento anche per eventuali impegni dei difensori.
Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la puntuale indicazione di siffatti parametri, il cui rilievo è stato dal Tribunale apprezzato sulla base di un valutazione analitica e globale, senza l’utilizzo di formule generiche o di stile, deve ritenersi correttamente operata alla stregua delle specifiche regole di giudizio affermate in sede di legittimità.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello in base al quale in tema di sospensione dei termini di durata della custodia
cautelare, la valutazione concernente la particolare complessità del dibattimento attiene a tutte le concorrenti esigenze processuali, nonché ai carichi di lavoro – ivi compresa la contingente situazione dell’ufficio giudiziario – e ai tempi occorrenti per l’approfondimento della posizione di ciascun imputato, per l’esame dei testi, per l’espletamento di particolari mezzi istruttori, in modo da accertare se nel caso di specie ricorra una situazione oggettiva tale da impedire la sollecita definizione del giudizio (Sez. 4, n. 20784 del 19/04/2024, Astorino, non mass.; Sez. 2, n. 3155 del 22/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282520 – 02; Sez. 1, n. 3423 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 242633).
2. Le valutazioni operate dal Tribunale distrettuale, in linea con gli orientamenti di legittimità, non si pongono pertanto in contrasto con le norme costituzionali e con le norme CEDU richiamate in ricorso, tenuto conto dei presupposti di applicazione dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. e delle specifiche argomentazioni addotte nella ordinanza impugnata a fondamento della disposta sospensione dei termini di durata della custodia cautelare. In proposito, deve anche essere ricordato che Sez. U, n. 20 del 01/10/1991, COGNOME, Rv. 188529, ha affermato, con riferimento al contrasto dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. con l’art. 13 Cost. dedotto in quel procedimento, che i limiti massimi della custodia cautelare restano prefissati per legge, anche se la stessa legge, per ovvi motivi di necessità, consente per situazioni del tutto peculiari legate o ad esigenze personali dell’imputato o ad esigenze inderogabili per l’accertamento della verità proroghe di tali termini, non ad libitum del magistrato ma solo quando sussistano precisi presupposti prefissati per legge, ponendo comunque un tetto massimo anch’esso prefissato per legge; mentre, con riferimento al contrasto dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. con l’art. 27 Cost., le Sezioni Unite richiamate hanno affermato che il prolungamento della detenzione, dovuto a particolari esigenze cautelari e processuali, conserva la natura di custodia e non si trasforma in alcun modo in una espiazione anticipata della pena. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del resto, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente la sospensione dei termini di fase durante il dibattimento in relazione a un atto (quale, nella specie, la redazione di una perizia trascrittiva di intercettazioni) astrattamente espletabile in sede di indagini preliminari, ha avuto modo di affermare, nella pronuncia n. 204 del 17/07/2012, che «La circostanza che la “particolare complessità del dibattimento” possa essere condizionata dalla «concreta dinamica del processo» e che questa, a sua volta, si ricolleghi alle iniziative probatorie delle parti – e segnatamente, per quanto qui rileva, a quelle del pubblico ministero concernenti una perizia – non determina alcun vulnus costituzionale in un sistema che è caratterizzato, tra l’altro, dalla previsione dei «termini finali complessivi,
funzione di limite massimo insuperabile (c.d. massimo dei massimi) anche ove si verifichino ipotesi di sospensione, proroga o neutralizzazione del decorso dei termini di custodia cautelare» (sentenza n. 299 del 2005)».
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, essendosi il Tribunale distrettuale complessivamente ben confrontato con i principi affermati in sede di legittimità, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.