Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7758 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7758 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Gioia Tauro il 05/08/1978, avverso l’ordinanza del 15/10/2024 del Tribunale di Reggio Calabria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15 ottobre 2024, depositata il 18 ottobre 2024, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Palmi del 18/09/2024, con la quale è stata disposta la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 30 comma 2, cod. proc. pen.
Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è viziato per illogicità della motivazione, avendo articolato il suo ragionamento anche su dati congetturali: del tutto ipotetica è la considerazione che un difensore possa avanzare una richiesta di rinvio per legittimo impedimento e sempre meramente ipotetico è il richiamo ai numerosi testi da sentire e all’esame degli imputati, essendo intervenuta l’ordinanza dei giudici di Palmi prima dell’ammissione dei mezzi di prova; l’ordinanza è poi contraddittoria laddove afferma, per un verso, la necessità di un numero elevato di udienze per l’istruttoria e, per altro verso, ammette la natura per lo più documentale della piattaforma probatoria dell’accusa (intercettazioni di conversazioni e contenuti di messaggi scambiati tramite chat su Sky), quale argomento utilizzato per rigettare le richieste di rito abbreviato condizionato all’escussione di alcuni testimoni; infine, in ordine alle difficoltà fissare udienze ravvicinate per il carico di lavoro dovuto alla contestuale pendenza di numerosi altri processi, il ricorrente qualifica dette difficoltà come element esterni alla vicenda processuale e tali pertanto da non integrare la fattispecie della “particolare complessità” di cui all’art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La decisione del Tribunale si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 16848 del 20/03/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 28663 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 264054; Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, Rv. 259828; Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Rv. 256063), secondo cui il giudizio di complessità ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. – che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare – ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o
del giudizio, sulla base di un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. E’ stato in proposito affermato che la causa di sospensione rappresentata dalla complessità del dibattimento ha natura obbiettiva ed unitaria, con la conseguenza che deve ritenersi adeguatamente motivata l’ordinanza con cui il Giudice faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare (Sez. 4, n. 17576 del 14/01/2004, dep. 16/04/2004, Rv. 228174), come, peraltro, in tema di criminalità organizzata (Sez. 5, n. 14439 del 09/02/2024, Desio; Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 259828).
Sulla base di tali premesse, dunque, del tutto coerente deve ritenersi il percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale, le cui ragioni giustificative sono state congruamente ed esaustivamente esposte nel richiamare i dati oggettivi rappresentati dall’elevato numero di imputati, dalle molteplici e articolate vicende oggetto di contestazione, dal numero – assai significativo – dei testimoni da escutere e degli imputati da esaminare, dalla necessità di dover valutare i collegamenti tra gli imputati, anche in ragione di una enorme mole di materiale intercettivo da esaminare, con la conseguente esigenza di calendarizzare i tempi di espletamento dell’istruttoria dibattimentale e della impossibilità, a questo fine di fissare quotidianamente udienza per problematiche organizzative dovute, da un lato, ad una grave carenza di organico e, dall’altro, ai concomitanti impegni del Tribunale che ha un notevolissimo carico di procedimenti da trattare con imputati detenuti e per reati istruiti dalla D.D.A. locale, dovendo peraltro prevedersi anche la necessità di dover rinviare il procedimento anche per eventuali impegni dei difensori.
Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la puntuale indicazione di siffatti parametri, il cui rilievo è stato dal Tribunale apprezzato sulla base di un valutazione analitica e globale, senza l’utilizzo di formule generiche o di stile, deve ritenersi correttamente operata alla stregua delle specifiche regole di giudizio affermate in sede di legittimità: l’argomentazione della natura essenzialmente documentale del compendio probatorio (intercettazioni di conversazioni e contenuti di messaggi scambiati sulla piattaforma Sky), utilizzata nell’ordinanza di rigetto delle richieste di rito abbreviato condizionato all’escussione di alcuni testimoni, non entra in contraddizione con le argomentazioni poste a fondamento della disposta sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, essendo incentrata sulla necessità della integrazione probatoria ai fini della decisione e sulla compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del rito abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. Diversamente, nell’ambito del procedimento ordinario, dove, a fondamento dell’ordinanza di sospensione dei termini, il Tribunale ha correttamente richiamato, tra gli altri, i dato obiettivo dell’elevato numero di testimoni da escutere e della enorme mole
del materiale intercettivo da esaminare, argomenti questi ultimi che non vengono contestati in sede di ricorso.
A nulla vale, inoltre, affermare che le difficoltà a fissare udienze ravvicinate per il carico di lavoro dovuto alla contestuale pendenza di numerosi altri processi devono considerarsi elementi esterni alla vicenda processuale e tali, pertanto, da non integrare la fattispecie della “particolare complessità” di cui all’art. 30 comma 2, cod. proc. pen.: costituisce, al contrario, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello in base al quale, in tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, la valutazione concernente la particolare complessità del dibattimento attiene a tutte le concorrenti esigenze processuali, nonché ai carichi di lavoro – ivi compresa la contingente situazione dell’ufficio giudiziario – e ai tempi occorrenti per l’approfondimento della posizione di ciascun imputato, per l’esame dei testi, per l’espletamento di particolari mezzi istruttori in modo da accertare se nel caso di specie ricorra una situazione oggettiva tale da impedire la sollecita definizione del giudizio (Sez. 4, n. 20784 del 19/04/2024, Astorino, non mass.; Sez. 2, n. 3155 del 22/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282520 – 02; Sez. 1, n. 3423 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 242633).
Quanto al frangente processuale in cui l’ordinanza dei giudici di Palmi è stata emessa (prima dell’ammissione dei mezzi di prova), giova ricordare che la particolare complessità del dibattimento, che giustifica la sospensione della durata dei termini della custodia cautelare, deve essere apprezzata con riferimento alla fase dibattimentale nella sua interezza e non in sola relazione alla fase ancora da espletare (Sez. 1, n. 4435 del 14/01/2009, Grozavu, Rv. 242799); derivandone, per diretta conseguenza logica, che l’ordinanza può essere adottata in ogni momento del giudizio (Sez. 4, n. 20784 del 19/04/2024, Astorino, cit.; sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, COGNOME, Rv. 286141).
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, essendosi il Tribunale distrettuale complessivamente ben confrontato con i principi affermati in materia in sede di legittimità, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.