Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43411 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43411 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 15/11/2024
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/08/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 746/2024 R.G. TRD, emessa in data 14 agosto 2024, il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME contro l’ordinanza emessa in data 23 luglio 2024 con cui la Corte di appello di Milano ha respinto la sua richiesta di dichiarare la cessazione della misura della custodia cautelare, per decorso del termine di fase.
Il Tribunale ha rilevato che l’istante Ł sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 07/12/2021 per i delitti di cui agli artt. 416bis , commi 1, 2, 4, 6 e 8 cod. pen., 74, commi 1 e 2, e 73 d.P.R. n. 309/1990, ed Ł stato condannato per tali delitti alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 24 aprile 2023, nella quale il tribunale si Ł riservato il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, sospendendo contestualmente i termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 304 cod. proc. pen. Il termine per il
deposito della sentenza Ł stato poi prorogato di ulteriori 90 giorni, e la Corte di appello di Milano, in data 23 luglio 2024, ha rigettato la richiesta di dichiarare cessato il termine di fase alla data del 24/07/2024, indicata dall’istante, in virtø di tale proroga. Una nuova istanza presentata alla Corte di appello di Milano, oggetto del separato procedimento n. 765/2024 R.G. TRD, Ł stata dichiarata inammissibile, in data 25 luglio 2024, perchØ identica a quella già presentata in data 23 luglio 2024 e che era stata respinta perchØ il termine di scadenza della misura era stato prorogato, dalla Corte di appello stessa, di ulteriori 90 giorni.
Il Tribunale ha ritenuto infondato l’appello, con cui l’istante ha sostenuto la mancanza di un valido provvedimento di proroga della sospensione del decorso del termine di fase, sia nell’ordinanza che prorogava di 90 giorni il termine di deposito della motivazione, sia nell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 23 luglio 2024, perchØ in esse non Ł menzionato l’art. 304 cod. proc. pen. Secondo il Tribunale, infatti, il provvedimento emesso in data 23 luglio 2024, che indica la scadenza del termine di custodia per la data del 24/10/2024, contiene la menzione implicita dell’art. 304 cod. proc. pen., in quanto di fatto indica la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., cioŁ la sospensione del decorso del termine per il deposito della motivazione della sentenza, ed Ł valido quale provvedimento di ulteriore sospensione del decorso del termine di fase, trattandosi di un atto che non soggiace ad alcuno specifico obbligo motivazionale.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il Tribunale di Como, in data 24 aprile 2023, aveva disposto la sospensione del decorso del termine di carcerazione per 90 giorni, contestualmente alla fissazione di analogo termine per il deposito della motivazione della sentenza. In seguito il presidente del Tribunale ha prorogato il termine per il deposito della motivazione di altri 90 giorni, senza nulla disporre in merito al decorso del termine di fase della misura cautelare, per cui questo scadeva in data 24/07/2024, decorsi i 90 giorni di sospensione stabiliti dal Tribunale di Como. Al suo provvedimento, infatti, non può essere attribuita nessuna ultrattività, e sarebbe stato necessario emettere un ulteriore provvedimento, per prolungare la sospensione del decorso dei termini di custodia. La Corte di appello di Milano, in data 23 luglio 2024, ha rigettato la richiesta di dichiarare cessato il termine di fase solo affermando che il termine per il deposito della motivazione era stato prorogato di ulteriori 90 giorni, senza menzionare l’art. 304, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’ulteriore sospensione del decorso del termine di custodia, già non disposta dal presidente del Tribunale di Como, non Ł stata adottata neppure dalla Corte di appello. Solo in data 25 luglio 2024, quando detto termine era ormai spirato, la Corte di appello ha inserito, nella nuova ordinanza di rigetto dell’istanza di scarcerazione, il richiamo all’art. 304, comma 1, cod. proc. pen., e quindi solo in tale data, ma ormai tardivamente, Ł stata disposta l’ulteriore sospensione del decorso del termine di fase, ai sensi di detta norma.
L’ordinanza del Tribunale del riesame, qui impugnata, Ł manifestamente illogica, perchØ ha attribuito al provvedimento emesso in data 23 luglio 2024 un significato inesistente, andando oltre al suo contenuto lessicale e fornendone una interpretazione fantasiosa. Il fatto che la Corte di appello abbia avvertito la necessità di affermare, con il provvedimento emesso il 25 luglio 2024, di avere proceduto alla ulteriore sospensione del decorso del termine di custodia, al posto del Tribunale di Como, dimostra che era consapevole di non averlo fatto con il provvedimento precedente, che conteneva un mero calcolo aritmetico della scadenza, come se tale sospensione fosse stata dichiarata in precedenza.
Anche la successiva ordinanza del 25 luglio 2024, con cui la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile la nuova richiesta di scarcerazione presentata dal ricorrente, Ł peraltro illogica, perchØ riferisce un contenuto dell’ordinanza emessa il 23 luglio 2024 del tutto inesistente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia l’illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui afferma essere stato sospeso il decorso del termine di custodia.
Il Tribunale del riesame motiva la sua affermazione affermando che l’ordinanza emessa il 23 luglio 2024 Ł corretta, anche se immotivata, perchØ non Ł necessaria una esplicita motivazione, affermando però che essa ricollega tale sospensione alla proroga del termine per il deposito della motivazione, mentre tale contenuto non Ł presente nel provvedimento indicato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, per la sua infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere accolto.
2. L’ordinanza impugnata ricostruisce in modo corretto la sequenza procedimentale stabilita dal codice di procedura penale per la sospensione del decorso del termine di fase di una misura cautelare, ai sensi dell’art. 304 cod. proc. pen. Tale sospensione può essere disposta dal giudice che procede, con ordinanza appellabile, «durante la pendenza dei termini previsti dall’art. 544, commi 2 e 3». Nel caso che il capo dell’ufficio procedente proroghi il termine di deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 154, comma 4bis , disp att. cod. proc. pen., anche la decorrenza del termine di fase può essere ulteriormente sospesa per il medesimo termine, con una nuova ordinanza, appositamente emessa. Questa ordinanza può essere emessa sia dal capo dell’ufficio che dispone la proroga del termine per il deposito della motivazione, sia dal giudice che procede, e non necessita di una specifica motivazione, in quanto il richiamo alla norma di cui all’art. 304 cod. proc. pen., oppure al precedente provvedimento di proroga della sospensione, rende evidente che la ragione della ulteriore sospensione Ł quella che ha giustificato la prima decisione. La giurisprudenza di legittimità ha piø volte ribadito tali interpretazioni, in particolare con la sentenza Sez. 2, n. 12809 del 19/02/2020, Rv. 278683, citata nell’ordinanza impugnata, e con la sentenza Sez. 2, n. 26241 del 23/02/2017, Rv. 269958, quanto alla non necessità di una specifica motivazione.
Tutte le pronunce del giudice di legittimità, però, affermano concordemente che la proroga della sospensione del decorso del termine di fase non Ł un corollario automatico della proroga del termine per il deposito della motivazione, ma necessita di un apposito provvedimento, anche non esplicitamente motivato, che richiami la norma di cui all’art. 304 cod. proc. pen., oltre al provvedimento di proroga emesso ai sensi dell’art. 154, comma 4bis , disp att. cod. proc. pen., stante la previsione di una sua autonoma impugnabilità. Si Ł stabilito, infatti, che «Qualora i termini di durata della custodia cautelare vengano sospesi dal giudice procedente, ai sensi dell’art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., durante la pendenza dei termini per la stesura della motivazione della sentenza, l’effetto sospensivo non opera anche in relazione all’eventuale periodo di proroga di detti termini successivamente accordato – su richiesta dell’estensore – dal Presidente del tribunale o della Corte d’appello ai sensi dell’art. 154, disp. att. cod. proc. pen., salvo che il giudice emetta, dopo il provvedimento presidenziale, una ulteriore ordinanza di sospensione ai sensi del citato art. 304, cod. proc. pen., relativa al periodo di proroga» (Sez. 6, n. 15162 del 19/03/2014, Rv. 258635; vedi anche la già citata Sez. 2, n. 26241 del 23/02/2017, Rv. 269958). Anche la sentenza Sez. 2, n. 12809 del 19/02/2020, Rv. 278683, citata nell’ordinanza, nella parte motiva
afferma esplicitamente come la proroga del termine per il deposito della motivazione di una sentenza, pur potendo avere un’automatica efficacia sul prolungamento del termine di custodia cautelare, «postuli indefettibilmente l’emissione di una successiva ordinanza suscettibile di gravame».
L’ordinanza impugnata, corretta nella ricostruzione della predetta sequenza procedimentale, Ł errata laddove ha ritenuto che, nel caso di specie, essa fosse stata rispettata, attribuendo all’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 23 luglio 2024 il contenuto di un provvedimento di proroga della sospensione del decorso del termine della custodia cautelare applicata al ricorrente.
Rispondendo all’istanza dell’imputato, che chiedeva di dichiarare la scadenza del termine di fase alla successiva data del 24/07/2024, la Corte di appello ha respinto tale richiesta affermando solamente che «La Corte … rilevato che il termine per il deposito della sentenza Ł stato prorogato dal Presidente del Tribunale di ulteriori 90 giorni, sicchØ il termine di scadenza della custodia cautelare scadrà il 24/10/2024, per questi motivi rigetta l’istanza».
Appare evidente che tale provvedimento non costituisce un’ordinanza di proroga del termine di scadenza della fase cautelare, dal momento che indica tale termine come se fosse stato già prorogato, ovvero come se la sua proroga fosse una conseguenza automatica e immediata della proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Como, e quindi la nuova scadenza del termine di fase fosse stata, in realtà, disposta dal presidente di quel Tribunale. L’interpretazione suggerita nell’ordinanza impugnata non Ł conforme al suo contenuto, ma attribuisce un contenuto piø ampio e non presente, così come lamentato dal ricorrente. La proroga della sospensione del decorso del termine di fase di una misura cautelare, infatti, non può essere disposta con il mero provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione di una sentenza ma, come sopra ribadito, «postula indefettibilmente l’emissione di una successiva ordinanza suscettibile di gravame».
L’ordinanza emessa in data 23 luglio 2024 dalla Corte di appello di Milano non dispone l’ulteriore sospensione del decorso del termine di fase, ma si limita a indicare il termine prorogato, come se tale sospensione fosse stata già adottata dal presidente del Tribunale di Como, ovvero dovesse essere ritenuta contenuta automaticamente nell’atto emesso ai sensi dell’art. 154, comma 4bis , disp. att. cod. proc. pen. L’affermazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui detto provvedimento «contiene … il richiamo alla disciplina prevista dall’art. 304 c.p.p., posto che fa riferimento al periodo di sospensione del termine per il deposito della motivazione», non Ł conforme al suo contenuto e non Ł idonea ad attribuirgli la natura di ordinanza di proroga della sospensione del decorso del termine di fase, perchØ esso Ł del tutto privo di una parte dispositiva, che stabilisca, cioŁ, tale ulteriore sospensione. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere ritenuta errata nella parte in cui sostiene che detto provvedimento «con tutta evidenza dispone il differimento della scadenza del termine di fase della custodia cautelare», perchØ esso, in realtà, si limita a recepire una diversa scadenza, come se tale differimento fosse stato già disposto aliunde .
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio. Deve altresì essere annullata l’ordinanza emessa in data 23 luglio 2024, perchØ errata nella parte in cui stabilisce, in assenza di proroga, la data del 24/10/2024 quale scadenza del termine di fase.
Deve, di conseguenza, prendersi atto che detto termine, non essendo stata prorogata la sospensione stabilita dai giudici di primo grado, ha avuto la durata di un anno, ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. c) n. 2, cod. proc. pen., stante l’entità della pena inflitta, prorogata solo di 90 giorni: essendo il suo decorso iniziato il 24/04/2023, esso Ł scaduto il giorno 23/07/2024.
E’ pertanto evidente che il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Milano in data 25 luglio 2024, riportato nel ricorso, con il quale si Ł esplicitamente disposta la sospensione del decorso del termine di fase della custodia cautelare, affermando erroneamente che essa era stata disposta già con l’ordinanza emessa in data 23 luglio 2024, Ł inefficace quale provvedimento di sospensione del suo decorso, in quanto emessa tardivamente, dopo la scadenza del termine di fase stesso.
Deve perciò essere disposta l’immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa, essendo il termine massimo della sua custodia, per la fase successiva all’emissione della sentenza di primo grado, scaduto in data 23/07/2024.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella emessa dalla Corte d’appello di Milano in data 23 luglio 2024 e dispone l’immediata scarcerazione di NOME COGNOME se non detenuto per altro. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p.
Così Ł deciso, 15/11/2024
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME