Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16848 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 07/12/2023 dal Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME,
che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 7 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Catania, pronunciandosi ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME, finalizzato a ottenere la declaratoria di illegittimità dell’ordinanza o sospensione dei termini di custodia cautelare deliberata dalla Corte di assise appello di Catania il 24 aprile 2023.
A sostegno di tali conclusioni, il Tribunale del riesame di Catania evidenziava che il giudizio di secondo grado, celebrato nei confronti di NOME COGNOME davanti alla Corte di assise di appello di Catania, a seguito dell’istanza presentata dalla difesa del ricorrente all’udienza del 24 aprile 2023, finalizzata a consentire l’espletamento di una perizia balistica e a permettere all’imputato l’eventuale nomina di un consulente di parte, assumeva connotazioni di particolare complessità. Per effetto di tali connotazioni di complessità, la Corte di appello, con ordinanza emessa nella stessa udienza, sulla base di una valutazione prognostica ex ante che il Tribunale del riesame di Catania riteneva correttamente effettuata -, disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare del procedimento celebrato nei confronti dell’imputato, ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. h5:
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolava un unico motivo.
Con questa censura difensiva, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la sospensione dei termini di custodia cautelare era stata disposta dalla Corte di assise di appello di Catania senza considerare che le richieste istruttorie presentate nell’interesse del ricorrente all’udienza del 24 aprile 2023, dopo il rinvio del procedimento all’udienza del 28 giugno 2023, finalizzato a decidere sulle istanze difensive dell’imputato, veniva respinta, rendendo evidente l’assenza di particolare complessità della vicenda processuale in esame.
Ne discendeva che, al più, la sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., poteva essere concessa limitatamente all’arco temporale compreso tra le udienze del 24 aprile 2023 e del 28 giugno 2023. Infatti, il respingimento delle richieste istruttorie presentate nell’interesse di NOME COGNOME, ex art. 603 cod. proc. pen., da parte della Corte di assise di appello di Catania imponeva di escludere le connotazioni di particolare complessità del procedimento, non essendo tali istanze difensive
state accolte e non comportando, conseguentemente, lo svolgimento di alcuna attività processuale suppletiva.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Occorre premettere che il Tribunale del riesame di Catania giustificava il respingimento dell’appello di NOME COGNOME, finalizzato a ottenere la declaratoria di illegittimità dell’ordinanza d sospensione dei termini di custodia cautelare deliberata dalla Corte di assisetppello di Catania il 24 aprile 2023, sull’assunto della particolare complessità del procedimento, che derivava dall’istanza presentata dalla difesa del ricorrente nella stessa udienza, con cui si chiedeva la riapertura dell’istruttoria dibattimentale del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.
La riapertura dell’istruttoria dibattimentale, in particolare, era finalizzata a consentire l’espletamento di una perizia balistica e a permettere all’imputato di valutare l’opportunità di nominare un consulente di parte, che la difesa del ricorrente riteneva indispensabile per accertare la dinamica degli accadimenti criminosi contestati all’imputato.
Il Tribunale del riesame di Catania, quindi, avrebbe dovuto verificare preliminarmente l’incidenza delle richieste istruttorie presentate dalla difesa del ricorrente ex art. 603 cod. proc. pen. sull’andamento della vicenda processuale pendente davanti alla Corte di assise di appello di Catania e, risolto questo profilo valutativo, avrebbe dovuto valutare se il contenuto della pronuncia censurata consentiva di ritenere il procedimento connotato da particolare complessità, legittimando l’adozione del provvedimento sospensivo di cui all’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Tale disposizione, in particolare, stabilisce: «I termini previsti dall’articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni».
A queste, correlate, questioni processuali il Tribunale del riesame di Catania forniva adeguato riscontro, in linea con quanto affermato dalla Corte di assise di appello di Catania con l’ordinanza del 24 aprile 2023, già richiamata, evidenziando a pagina 1 dell’ordinanza impugnata, che la complessità del
procedimento dipendeva «dalla richiesta della difesa, formulata all’udienza del 24.4.2023, di un termine per verificare l’opportunità di nominare un consulente di parte e richiedere una perizia balistica il cui esperimento avrebbe comportato lo svolgimento di udienze interlocutorie finalizzate alla sola verifica dell’ammissibilità e del suo oggetto, oltre ai tempi per il suo espletamento ed il conseguente esame del perito».
Le conclusioni del Tribunale del riesame di Catania appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all’attività di studio degli atti, bensì in ragione dell’attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio» (Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao, Rv. 273020 – 01).
A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che il giudizio di particolare complessità, che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., ha una connotazione prognostica, dovendo «essere formulato non con riguardo all’attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell’attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato» (Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 264054 – 01).
Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 marzo 2024.