Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18150 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a EBOLI il 02/09/1994
avverso l’ordinanza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette~e le conclusioni del PG GLYPH j GLYPH 3 i e’^-A-· GLYPH 0- GLYPH c-,-( o GLYPH AZ r–TEO 4;)‹ A–k)A.. cr)-v)-43
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sal in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione condizionale pena formulata, all’esito della riduzione della medesima disposta ai sensi dell’art. 442, co 2-bis, cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME rilevando la mancanza di un norma di attribuzione al giudice dell’esecuzione del potere di valutare la concedibili beneficio a seguito di una riduzione di tal tipo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Consolmagno, tramite i propri difensori.
2.1. Col primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 163 cod. pen.
I difensori lamentano la mancata sospensione condizionale della pena, che, per effetto della riduzione disposta ai sensi della prima norma sopra indicata e del contenimento del pena nel limite di cui alla seconda norma citata, andava disposta, anche alla luce di una let costituzionalmente orientata di dette norme.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si chiede di sollevare in via subordina argomentandone la rilevanza e la non manifesta infondatezza – questione di legittimi costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., del combinato disposto normativo so indicato, alla luce dell’interpretazione datane dal G.i.p. del Tribunale di Salern determinerebbe una disparità di trattamento irragionevole, oltre che in contrasto con la fin rieducativa della pena, rispetto all’ipotesi del riconoscimento in sede esecutiva continuazione ovvero del concorso formale, in cui, ai sensi dell’art. 671, comma 3, cod, pr pen., risulta consentita la valutazione della concedibilità della sospensione condizionale d pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Successivamente alla pronuncia dell’ordinanza impugnata (in data 20 novembre 2024), è, invero, intervenuta sentenza della Corte costituzionale, in data 25 novembre 2024 n. 208, co la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 2 comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU – l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non a potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge
4-.
consentono la concessione di tali benefici. Detta pronuncia ha specificato che: – in attuazi del principio della finalità rieducativa della pena, il legislatore ha previsto che tutte
detentive determinate (all’esito dell’intero procedimento commisurativo, che tiene conto anch degli sconti di pena connessi alla scelta del rito ) entro il limite dei due anni di re
possano essere sospese dal giudice della cognizione e possa essere applicato il beneficio della non menzione; – tale potere deve essere riconosciuto anche al giudice dell’esecuzione quando,
per effetto dell’ulteriore riduzione di un sesto, prevista dalla disposizione censurata in c mancata impugnazione della sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio
abbreviato, la pena rientri nei limiti previsti per l’applicazione di uno o entrambi i ben una contraria soluzione porrebbe il condannato in una posizione deteriore rispetto a tutti col
che si avvalgano di analoghi sconti di pena, in cambio della rinuncia a proprie faco processuali parimenti coperte dal diritto di difesa e dai principi del giusto proce
soprattutto, essa risulterebbe distonica rispetto alle ordinarie regole di “commisurazione senso lato” della pena e in antitesi con le finalità rieducative sottese ai benefici in esame,
che intrinsecamente irragionevole rispetto allo scopo deflattivo perseguito attraverso possibilità di rinuncia all’impugnazione.
Va, pertanto, disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che funzione di giudice dell’esecuzione, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzional la sentenza indicata e ripercorsi in questa sede, dovrà valutare se nel caso in esame s concedibile l’invocata sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagin preliminari del Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, 1’11 febbraio 2025.