Sospensione Condizionale della Pena: Se non la chiedi, non puoi lamentarti
L’ordinanza n. 45993/2023 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione procedurale: il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere espressamente richiesto durante il giudizio di merito. In caso contrario, non è possibile lamentarne la mancata concessione con un ricorso per cassazione. Questa decisione riafferma un principio consolidato, fondamentale per la corretta gestione delle strategie difensive nel processo penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Catania, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. L’imputato, in sostanza, riteneva che la Corte di merito avesse errato nel non concedergli tale misura, che avrebbe evitato l’esecuzione della sanzione detentiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata netta e basata su un consolidato orientamento giurisprudenziale, che include una pronuncia delle Sezioni Unite. Oltre a respingere la richiesta, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni: la richiesta di sospensione condizionale della pena come onere della difesa
Il cuore della motivazione risiede in un principio procedurale chiaro: non ci si può dolere della mancata concessione di un beneficio se questo non è mai stato richiesto. La Corte ha rilevato che, nel corso del giudizio di merito (sia in primo grado che in appello), la difesa dell’imputato non aveva mai avanzato una richiesta formale per ottenere la sospensione condizionale della pena.
Citando precedenti sentenze, tra cui una delle Sezioni Unite (la n. 22533 del 2018), i giudici hanno ribadito che il ricorso per cassazione non è la sede adatta per sollevare per la prima volta una questione che doveva e poteva essere discussa davanti al giudice di merito. Quest’ultimo, infatti, non ha l’obbligo di valutare d’ufficio la concessione del beneficio se non vi è una specifica istanza di parte. Di conseguenza, l’omessa richiesta da parte dell’imputato preclude la possibilità di contestare la decisione sul punto in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea una lezione fondamentale per gli imputati e i loro difensori: la strategia processuale deve essere completa e attenta in ogni fase del giudizio. Qualsiasi richiesta, inclusa quella per benefici di legge come la sospensione condizionale, deve essere formalizzata tempestivamente nelle sedi opportune. Attendere il giudizio di Cassazione per lamentare una presunta omissione del giudice di merito è una mossa destinata al fallimento se la richiesta non è mai stata presentata.
L’esito del caso è un monito: la negligenza o l’omissione di una richiesta procedurale può portare non solo al rigetto del ricorso, ma anche a conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La difesa tecnica deve quindi agire proattivamente, assicurandosi di avanzare tutte le istanze utili nel corso del giudizio di merito per tutelare pienamente gli interessi del proprio assistito.
È possibile lamentare in Cassazione la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se non è stata richiesta nei gradi di merito?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è consentito dolersi della mancata concessione del beneficio se non risulta che il ricorrente ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.
Qual è la conseguenza di un ricorso basato su un motivo non consentito, come quello in esame?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Cosa deve fare l’imputato per poter legittimamente contestare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena?
L’imputato, tramite il suo difensore, deve presentare una specifica e formale richiesta per ottenere il beneficio durante il giudizio di merito (cioè in primo grado o in appello). Solo in questo modo, in caso di rigetto, potrà eventualmente contestare la decisione del giudice con un ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45993 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45993 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Mascalucia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2022 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non è consentito in quanto non risulta che nel corso del giudizio di merito il ricorrente abbia fatto richiesta del suddetto beneficio, con la conseguenza che lo stesso ricorrente non può perciò dolersi, con il ricorso per cassazione, della sua mancata concessione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276596-02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.