Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LUINO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 31/10/2023 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con il decreto impugnato, il Tribunale di Milano in funzione di Giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta di NOME COGNOME diretta ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, negato in sede di cognizione, nella sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa, divenuta irrevocabile in data 22 settembre 2019.
Considerato che il motivo unico dedotto (nullità del decreto per vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) è inammissibile in quanto prospetta questioni manifestamente infondate, tenuto conto del lamentato difetto di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato.
Rilevato, peraltro, che la censura è, comunque, inammissibile perché il dedotto vizio di motivazione, fin dall’impostazione dell’argomento di critica, è privo delle dovute specificazioni, lamentando tutti i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo, non massimata sul punto, che ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica).
Considerato, altresì, che gli argomenti dedotti (mancato esame, da parte del giudice della cognizione, della prognosi di astensione da futura reiterazione di comportamenti illeciti, specificamente riservato alla posizione del ricorrente rispetto a quello svolto per i coimputati), non sono in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere riconosciuto esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall’art. 163 cod. pen. mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione (Sez. 7, ord. n. 31091 del 15/10/2020, COGNOME, Rv. 279875 – 01; Sez. 1, n. 48512 del 18/11/2004, COGNOME, Rv. 230171 – 01), essendo consentito al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 671 4 comma 3, cod. proc. pen., concedere il beneficio, in tale limitato caso, anche se non riconosciuto per alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione (in tal senso: Sez. 1, n. 23628 del 17/12/2013, dep. 2014, Coppedè, Rv. 262331; Sez. 1, n. 2266 del 14/12/2001, dep. 2002, Adaggio, Rv. 220699;
Sez. 1, n. 3149 del 05/05/1997, COGNOME, Rv. 207421; Sez. 1, n. 4020 del 09/06/1997, COGNOME, Rv. 208353).
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata equitativamente in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente